Cassazione Civile, Ordinanza n. 22906/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativo all’anno 2011, emesso a carico della titolare di un esercizio commerciale presso cui la Guardia di Finanza aveva riscontrato l’accettazione di scommesse sportive per conto di un operatore estero privo di concessione. L’Amministrazione, in mancanza di dati documentali sull’ammontare delle giocate, aveva determinato induttivamente la base imponibile sulla base della raccolta media provinciale desunta dal totalizzatore nazionale, contestando imposta, sanzioni, interessi e spese. La Commissione provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto l’appello solo in parte, annullando le sanzioni per obiettiva incertezza normativa ma confermando l’imposta. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle norme sull’esimente dell’incertezza obiettiva e sostenendo che tale esimente non fosse applicabile all’annualità 2011, essendo già intervenuta la legge di interpretazione autentica del 2010 che aveva chiarito l’assoggettamento all’imposta anche delle ricevitorie operanti per bookmakers privi di concessione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per le annualità successive all’entrata in vigore della legge n. 220 del 2010, non sussiste alcuna obiettiva condizione di incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni, poiché la disciplina era stata definitivamente chiarita. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e unionale che riconosce la soggettività passiva anche della ricevitoria che operi per conto di bookmaker estero privo di concessione, in ragione dell’attività gestoria svolta e della possibilità, almeno astratta, di traslare il carico tributario tramite la regolazione negoziale delle commissioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando integralmente il ricorso originario della contribuente, comprensivo anche della censura sulle sanzioni. Le spese di lite sono state definitivamente compensate per tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base normativa sull’esimente dell’incertezza normativa oggettiva nel processo tributario
art. 5, comma 1, l. 472/1997
invocato per contestare la non applicabilità dell’esimente sanzionatoria nel caso concreto
art. 6, comma 2, l. 472/1997
invocato dalla ricorrente a sostegno dell’esclusione delle sanzioni solo in presenza di obiettiva incertezza
richiamato quale norma sull’esimente per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria
norma sull’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, interpretata nel senso dell’assoggettamento anche delle ricevitorie che operano per conto di bookmakers privi di concessione nelle annualità successive al 2010
art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010
disposizione interpretativa che ha chiarito l’assoggettamento all’imposta delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione
art. 1, comma 66, lett. a), l. 220/2010
richiamato nel quadro normativo complessivo relativo alla soggettività passiva dell’imposta unica
richiamato per gli obiettivi dichiarati dal legislatore, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all’evasione nel settore del gioco
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
usato per richiamare e recepire le precedenti motivazioni di legittimità già consolidate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 56 TFUE
richiamato per escludere una discriminazione incompatibile con la libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi d’azzardo
non citato espressamente nel testo decisionale, ma la ripartizione dell’onere probatorio è implicita nella determinazione induttiva della base imponibile; non assume però ruolo decisivo nella ratio
non pertinente; non richiamato nel testo
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la ricevitoria che operi per conto di un bookmaker estero privo di concessione può essere soggetto passivo del tributo, poiché partecipa all’attività gestoria che integra il presupposto impositivo.
- Per le annualità successive all’entrata in vigore della legge di interpretazione autentica del 2010 non è configurabile l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, poiché la disciplina deve considerarsi chiarita in modo definitivo.
- L’esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza richiede una reale indeterminatezza della norma nel periodo di imposta considerato; essa non può essere riconosciuta quando la disposizione applicabile sia già stata resa inequivoca da un intervento legislativo interpretativo.
- La solidarietà tra bookmaker e ricevitoria nel settore delle scommesse è di tipo paritetico, perché entrambi partecipano, seppure con ruoli diversi, all’organizzazione e all’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse.
- La possibilità astratta di traslare il carico tributario sul bookmaker mediante la regolazione negoziale delle commissioni è sufficiente, ai fini della compatibilità costituzionale del prelievo, anche se nel caso concreto la traslazione non sia stata effettivamente realizzata.
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