Cassazione Civile, Ordinanza n. 23448/2026 del 17/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI per le annualità 2015-2019 notificato a una società operante nello stabilimento di produzione e commercializzazione di cementi. L'ente locale contestava la fedeltà delle dichiarazioni e il conseguente parziale versamento del tributo, ritenendo imponibili sia un'area scoperta destinata allo stoccaggio di prodotti finiti sia alcuni capannoni/magazzini. La società sosteneva invece che tali superfici dovessero essere escluse o ridotte dall'imposizione perché destinate in via esclusiva o prevalente alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, o comunque perché pertinenziali all'attività produttiva. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013, per avere la CTR negato l'esenzione sulle aree scoperte e sui magazzini nonostante la loro destinazione produttiva; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa motivazione in relazione all'onere probatorio sull'esenzione; 3) ulteriore violazione dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013 quanto al capannone identificato da specifica particella catastale, ritenuto un mero magazzino funzionalmente collegato al ciclo produttivo; 4) nullità per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo a una superficie abitativa di 75 mq che la contribuente assumeva estranea all'avviso impugnato. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi e terzi motivi perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e a contestare l'apprezzamento di fatto della CTR, che aveva logicamente motivato sull'insufficienza delle fatture di smaltimento e sulla mancata prova della produzione esclusiva o prevalente di rifiuti speciali in rapporto alle superfici. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo perché non era individuato alcun fatto storico decisivo omesso e la motivazione della CTR non presentava anomalie radicali denunciabili in cassazione, ma solo un apprezzamento di merito insindacabile. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo poiché la CTR aveva reputato assorbita la questione della superficie abitativa, avendo confermato l'avviso impugnato che non la menzionava. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 649, L. 147/2013
L'esclusione o riduzione della TARI per superfici che producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili richiede prova rigorosa della destinazione delle aree e della produzione dei rifiuti in rapporto alle superfici; la mera qualificazione del locale come magazzino o la documentazione di smaltimento non bastano da sole.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione e la delimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali grava sul contribuente; la mancata dichiarazione prevista dalla norma è rilevata come condizione ostativa al beneficio.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per semplice insufficienza o per dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/92
La sentenza del giudice tributario deve esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione; nel caso di specie tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, se la decisione di merito è fondata su un accertamento in fatto adeguatamente motivato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La denuncia di nullità processuale o della sentenza è inammissibile se la questione non incide realmente sulla decisione o se la censura mira in sostanza a un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è più consentita la censura di insufficienza della motivazione.
L'omessa pronuncia è esclusa quando il giudice ritiene la questione assorbita dalla soluzione data alla controversia principale.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel sistema l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053
Richiamata per precisare che il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente il riesame del merito.
Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090
Richiamata per ribadire il limite del sindacato di legittimità alla sola anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Cass. 8089/2020
Richiamata per affermare che i magazzini destinati a deposito merci o a funzioni analoghe sono, in linea generale, assoggettati a TARI salvo prova contraria specifica.
Massime di principio
- In materia TARI, l'esenzione o riduzione per aree produttive di rifiuti speciali richiede una prova puntuale della destinazione esclusiva o prevalente delle superfici e della delimitazione delle aree interessate; non basta la mera allegazione della funzione produttiva dello stabilimento.
- La documentazione di smaltimento dei rifiuti non è, da sola, sufficiente a dimostrare che una determinata superficie produca in via esclusiva o prevalente rifiuti speciali non assimilabili, se non consente di quantificare il rapporto tra produzione di rifiuti e specifiche aree dell'immobile.
- Le superfici destinate a magazzino o deposito merci, anche se funzionalmente collegate all'attività produttiva, restano in linea di principio soggette a TARI quando non sia provato che ospitino materie prime o merci rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; è escluso il controllo sulla sufficienza della motivazione o sulla diversa lettura del materiale probatorio.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello consideri la questione assorbita dalla soluzione data alla domanda o all'impugnazione principale.
- rami
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