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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36545/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa, nella quale un avvocato, che aveva svolto incarichi di presidente dell’organismo di controllo e vigilanza e del comitato di controllo interno della società, aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito di euro 622.089,82 in privilegio. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo: insussistente il silenzio-assenso; infondata l’eccezione di incompetenza territoriale perché la sede della società era stata legittimamente trasferita a Genova prima del deposito dello stato passivo; tempestiva l’opposizione; e, nel merito, non provata e comunque non dovuta la somma rivendicata anche per la cessazione degli incarichi, per la mancanza di deliberazioni sui compensi, per le risultanze penali a carico dell’opponente e per la mancata produzione del decreto ingiuntivo richiamato. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva: omessa pronuncia e violazione di legge sulla pretesa incompetenza funzionale e territoriale del tribunale; omessa pronuncia sulla competenza funzionale; contraddittorietà della motivazione sul merito del credito, sostenendo che si trattasse di compensi per attività istituzionale dovuta per legge e non subordinata alla prova del lavoro svolto; erroneità della condanna alle spese. La procedura resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato sostenendo la tardività dell’opposizione e l’inapplicabilità della sospensione feriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. In via preliminare ha ricostruito il quadro normativo dell’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società di assicurazione, affermando la prevalenza del rinvio alle norme della legge fallimentare e la conseguente ricorribilità per cassazione del decreto conclusivo, senza appello. Nel merito, ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la doglianza sulla competenza funzionale era nuova e non adeguatamente documentata, mentre quella sulla competenza territoriale non coglieva effettivamente la ratio del decreto e non era proposta in modo completo rispetto a tutti i criteri di foro. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché diretto a censurare la motivazione in modo non consentito dal nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo ravvisabile una motivazione mancante o meramente apparente. Anche il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, sia perché il controllo di legittimità non si estende al merito della compensazione o liquidazione, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, sia per difetto di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 194, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211, 213 l.f.

    La Corte valorizza il coordinamento tra disciplina generale della liquidazione coatta amministrativa e norme speciali, attribuendo alle disposizioni del titolo V della legge fallimentare funzione generale suppletiva e riconoscendo la prevalenza delle norme speciali solo se compatibili.

  • art. 254 d.lgs. n. 209 del 2005

    Il rinvio alle norme dell’opposizione allo stato passivo è letto come rinvio mobile alle disposizioni della legge fallimentare.

  • art. 255 d.lgs. n. 209 del 2005

    Il riferimento all’appello è svalutato perché incompatibile con il sistema richiamato dalla legge fallimentare; il decreto conclusivo dell’opposizione è impugnabile solo con ricorso per cassazione.

  • artt. 98, 99, 100, 101, 103 l.f.

    Sono richiamati come base procedimentale dell’opposizione allo stato passivo e per la disciplina del giudizio conclusivo, che non prevede appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto ai casi di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile, non potendo essere usato per rivalutare il merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando la questione non risulti specificamente introdotta nel giudizio di merito o quando il giudice abbia comunque deciso sul punto rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene applicato il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1 e art. 3 l. n. 742 del 1969

    Richiamati dalla parte resistente per sostenere l’inapplicabilità della sospensione feriale ai termini dell’opposizione, ma la questione non assume rilievo decisivo nella decisione finale.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato in tema di competenza territoriale, ma la doglianza è ritenuta incompleta e non adeguatamente coltivata.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    È il parametro usato per distinguere la motivazione mancante o apparente dal mero insufficiente apprezzamento del merito.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicurative, il sistema dell’accertamento del passivo va ricostruito attraverso il coordinamento tra disciplina generale della legge fallimentare e rinvii contenuti nella normativa speciale; se il rinvio è mobile e la disciplina speciale è incompatibile, prevale il modello generale e il decreto conclusivo dell’opposizione al passivo è impugnabile solo con ricorso per cassazione.
  • In sede di legittimità, la deduzione di incompetenza o omessa pronuncia richiede che la questione sia stata specificamente introdotta e documentata nel giudizio di merito; in difetto, la censura è nuova e quindi inammissibile.
  • Il vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del merito: è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da risultare inesistente come giustificazione del decisum.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese non possono trasformarsi in una richiesta di riesame del merito o della discrezionalità del giudice; la Corte controlla soltanto che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa e che la censura sia autosufficiente.
  • Il ricorrente che invochi un credito per compensi professionali o per incarichi societari deve allegare e dimostrare in modo puntuale i fatti costitutivi della pretesa; la mera affermazione del diritto non basta quando il giudice rilevi l’assenza di specifiche deduzioni e di prova documentale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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