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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07772/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società subappaltatrice. La società subappaltante aveva chiesto l'ammissione di un credito chirografario composto da varie voci: penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori, costi per riaffidamento dell'appalto a terzi, importo per mancata prestazione di garanzia fideiussoria, costo della polizza decennale, spese di perizia e spese di guardiania. Il Tribunale di Milano aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che l'atto integrativo del 23/03/2012 avesse ridefinito il rapporto e implicasse rinuncia alla penale da ritardo prevista nel contratto originario, oltre a rilevare la mancata prova documentale delle ulteriori voci di danno. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1383 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse interpretato erroneamente il contratto e che la penale da ritardo fosse cumulabile con l'azione di adempimento; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il contenuto dell'atto integrativo, le contestazioni successive e i verbali del collaudatore; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda ex art. 29 d.lgs. 276/2003, che la ricorrente assumeva essere stata proposta come ammissione con riserva e poi come domanda di ammissione del credito da ripetizione di pagamenti effettuati verso lavoratori e altre imprese. Nelle memorie la ricorrente ha inoltre invocato un giudicato esterno formatosi in altro giudizio ordinario tra le stesse parti, nel quale era stata esclusa la rinuncia alla penale per ritardo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Ha ritenuto che i primi due motivi investissero una valutazione di merito sull'interpretazione del rapporto contrattuale, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e se non è violato il canone ermeneutico legale; ha inoltre osservato che il terzo motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque perché nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove. Quanto al giudicato esterno dedotto in memoria, la Corte ha escluso che la sentenza resa in altro giudizio ordinario potesse vincolare l'accertamento del credito in sede fallimentare, poiché il giudicato endofallimentare opera solo ai fini del concorso e non si sovrappone al giudicato ordinario. La Corte ha quindi confermato, per la parte qui rilevante, che l'accertamento del credito doveva avvenire nella sede concorsuale e non poteva essere imposto dal diverso giudizio ordinario.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente il criterio disatteso e il relativo testo contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato tra i criteri ermeneutici la cui violazione può fondare il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto.

  • art. 1383 c.c.

    la Corte ribadisce che vieta il cumulo tra domanda di adempimento e penale per inadempimento, ma non esclude il cumulo con la penale per ritardo.

  • art. 2704 c.c.

    richiamato dal tribunale per ritenere opponibili alla procedura i documenti contrattuali prodotti.

  • art. 93 l.fall.

    richiamato in relazione alla domanda di ammissione al passivo e ai limiti documentali della prova nel procedimento concorsuale.

  • art. 98 l.fall.

    richiamato per l'opposizione allo stato passivo; la Corte ribadisce che il giudizio è impugnatorio e non consente domande nuove.

  • art. 99 l.fall.

    il procedimento di opposizione allo stato passivo è qualificato come giudizio impugnatorio, con conseguente inammissibilità di nuove domande.

  • art. 101 l.fall.

    richiamato per evidenziare che eventuali nuove pretese vanno semmai proposte come domanda tardiva di insinuazione.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1460 c.c.

    citato nella sentenza richiamata come giudicato esterno, quale eccezione di inadempimento opposta dalla convenuta nel giudizio ordinario.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato ordinario produce i suoi effetti tipici, ma non si trasferisce automaticamente nell'accertamento del passivo fallimentare.

  • art. 52 l.fall.

    esprime il principio di esclusività dell'accertamento concorsuale del passivo.

  • art. 96, ult. co., l.fall.

    le decisioni sul passivo producono effetti soltanto ai fini del concorso, senza piena efficacia di giudicato esterno.

  • art. 24, comma 1, l.fall.

    richiamato nel quadro della specializzazione e concentrazione della competenza concorsuale.

  • art. 120, comma 4, l.fall.

    richiamato quale limite alla proiezione esterna delle decisioni endofallimentari.

  • art. 96, comma 2, n. 3 l.fall.

    richiamato per la fattispecie tassativa dell'ammissione con riserva sulla base di sentenza non passata in giudicato.

  • art. 113-bis l.fall.

    richiamato in relazione allo scioglimento della riserva nel sistema fallimentare.

  • art. 372 c.p.c.

    il deposito della sentenza sopravvenuta in memoria è ritenuto ammissibile perché il giudicato esterno si è formato dopo il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 8.9 contratto di subappalto

    clausola penale per ritardo richiamata nel contratto originario.

  • art. 8.11 contratto di subappalto

    clausola che attribuiva al committente specifiche prerogative in caso di ritardo, non esercitate secondo il tribunale.

  • art. 24.2 contratto di subappalto

    clausola relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria, posta a base di una delle voci di credito insinuate.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    richiamato come base della pretesa di rivalsa/ripetizione connessa ai pagamenti ai lavoratori impiegati nell'appalto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici legali o per motivazione radicalmente illogica; non è ammessa una mera contrapposizione tra la lettura proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito.
  • La clausola penale per ritardo è concettualmente distinta dalla penale per inadempimento: la prima può cumularsi con l'adempimento dell'obbligazione principale, mentre il divieto di cumulo dell'art. 1383 c.c. riguarda la penale per inadempimento.
  • Se, in corso di esecuzione, il programma contrattuale viene modificato e le parti ridefiniscono il rapporto senza fissare un nuovo termine, il termine originario e la penale ad esso collegata possono ritenersi superati o rinunciati; in tal caso, il credito per ritardo non è automatico e richiede una diversa base negoziale o la prova del danno.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove: il rito è impugnatorio e la pretesa creditoria deve essere coltivata nei limiti del petitum originario o, se del caso, con domanda tardiva di insinuazione.
  • Il giudicato formatosi in un giudizio ordinario tra le stesse parti non si trasferisce automaticamente all'accertamento del passivo fallimentare, perché quest'ultimo ha natura endoconcorsuale e produce effetti solo ai fini del concorso.
  • L'accertamento del passivo tutela il diritto al concorso, non il diritto di credito in senso pieno: perciò la decisione fallimentare e quella ordinaria possono coesistere senza dar luogo, di regola, a un vero conflitto di giudicati.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di fatti decisivi deve essere dedotto in modo autosufficiente, indicando compiutamente gli atti rilevanti e il loro contenuto effettivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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