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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17508/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla riduzione operata da un'azienda sanitaria locale sulla remunerazione variabile aziendale spettante a un dirigente medico, in attuazione delle misure di contenimento della spesa previste per il pubblico impiego e delle linee di indirizzo regionali sui fondi contrattuali. Il dirigente sosteneva che l'amministrazione, invece di ridurre solo il fondo accessorio nei limiti consentiti dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, aveva applicato un taglio forfettario del 30% anche sulla sua retribuzione, con criteri di calcolo arbitrari e con incidenza indebita sulla busta paga, chiedendo la restituzione delle somme trattenute. Il tribunale aveva ritenuto illegittima la decurtazione del fondo ma legittima la trattenuta sulla retribuzione; la corte d'appello aveva invece ritenuto illegittimo il criterio percentuale adottato dall'ASL e aveva accolto l'appello incidentale del medico, condannando l'azienda alla restituzione. L'ASL ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) carenza di interesse ad agire e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, del CCNL di settore e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la decurtazione era conforme alla disciplina di contenimento della spesa e alle linee commissariali regionali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione degli atti rilevanti; ha invece accolto il secondo motivo per quanto di ragione, affermando che la riduzione del trattamento accessorio va effettuata secondo il criterio legale di cristallizzazione del fondo al 2010 e di successiva riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, non con un taglio percentuale lineare del 30% su tutti i dirigenti. Tuttavia la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva verificato se, e in quale misura, il fondo fosse stato correttamente depurato delle quote riferite al personale cessato, con conseguente necessità di nuovo accertamento del dare-avere tra le parti.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché verifichi il corretto ricalcolo dei fondi contrattuali secondo l'art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, depurati dalle quote del personale cessato, e determini sulla base di tale ricalcolo l'eventuale dare-avere tra le parti. La Corte ha quindi escluso la legittimità di un taglio forfettario del 30% sulla retribuzione variabile individuale, ma ha anche precisato che la pretesa del dirigente va valutata alla luce della corretta rideterminazione delle risorse accessorie, non potendo prescindersi dalla riduzione proporzionale del fondo per effetto delle cessazioni dal servizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di interesse ad agire del lavoratore; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione degli atti rilevanti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro del dedotto vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010

    "l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che lo stesso era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"

    la norma cristallizza il fondo accessorio al livello del 2010 e impone una riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale; non consente tagli lineari o forfettari sulle retribuzioni individuali

  • L. n. 122 del 2010

    legge di conversione del d.l. 78/2010 richiamata quale fonte della disciplina di contenimento della spesa

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    il trattamento economico fondamentale e accessorio del pubblico impiego è definito dalla contrattazione collettiva nei limiti delle disposizioni legislative vigenti

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per ribadire il collegamento tra contrattazione integrativa, efficienza della PA e destinazione di una quota prevalente delle risorse accessorie alla performance

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    indicato come disciplina della graduazione delle funzioni dirigenziali e della correlata retribuzione di posizione, composta da quota fissa e variabile

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    invocati dalla ricorrente per sostenere l'interpretazione del CCNL e delle linee di indirizzo relative ai fondi contrattuali

  • art. 4 CCNL 8 giugno 2000

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina contrattuale pertinente alla retribuzione di posizione

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 78 del 2010

    richiamato quale disposizione che preclude incrementi dei trattamenti economici complessivi nei periodi indicati

  • art. 9, comma 17, d.l. n. 78 del 2010

    richiamato nel contesto della giurisprudenza costituzionale sulla sospensione della contrattazione collettiva

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per individuare le amministrazioni destinatarie della disciplina di contenimento della spesa

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando una norma di finanza pubblica cristallizza le risorse destinate al trattamento accessorio a un determinato anno di riferimento e ne impone la riduzione proporzionale alla diminuzione del personale, l'amministrazione deve operare il ricalcolo del fondo secondo quel criterio legale, non mediante tagli percentuali lineari applicati indistintamente alle retribuzioni individuali.
  • La riduzione proporzionale delle risorse accessorie va commisurata alle cessazioni dal servizio: le quote del personale cessato devono essere espunte dal fondo, così da evitare che la diminuzione dell'organico produca una sostanziale alterazione del limite legale o un recupero forfettario sulle buste paga dei dipendenti in servizio.
  • La retribuzione accessoria del dirigente pubblico trova il proprio titolo nella contrattazione collettiva, ma resta soggetta ai limiti inderogabili imposti dalla legge; l'amministrazione non può introdurre unilateralmente trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto al contratto collettivo, salvo che la differenziazione sia espressamente prevista dalla fonte collettiva o dalla legge.
  • La corretta determinazione del dare-avere tra amministrazione e dipendente, in controversie relative ai fondi contrattuali, richiede una verifica puntuale del ricalcolo del fondo, del valore teoricamente spettante al singolo e di quanto effettivamente percepito, senza presumere automaticamente la legittimità di trattenute forfettarie.
  • Le contestazioni relative alla legittimità del ricalcolo dei fondi contrattuali del personale pubblico possono essere conosciute dal giudice ordinario quando incidono su diritti soggettivi individuali, purché la censura alla legittimità dell'assetto organizzativo sia solo incidentale rispetto alla pretesa economica dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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