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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07966/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un credito d'imposta IRPEG esposto in dichiarazione per un'annualità risalente, originariamente riferibile a un istituto bancario poi confluito, per successive operazioni societarie, nella società resistente. Dopo che l'istanza di rimborso era rimasta senza risposta, la società subentrata aveva agito davanti al giudice tributario per ottenere il rimborso del credito e gli interessi. L'Ufficio aveva replicato che nel 1996 era stata inviata una nota con cui non si negava il rimborso in sé, ma si rifiutava la diversa modalità di estinzione del credito mediante assegnazione di titoli di Stato; inoltre sosteneva che quella nota dovesse considerarsi atto impugnabile e che, non essendo stata tempestivamente impugnata, il ricorso introduttivo del 2012 fosse inammissibile per decadenza. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo l'omessa impugnazione dell'espresso diniego del 1996. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la società non avesse provato la sussistenza del credito rimborsabile e che il giudice di merito avesse invertito l'onere della prova. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la nota del 1996 non integrava un vero rifiuto di rimborso, ma solo il diniego della richiesta di pagamento in titoli di Stato, e quindi non faceva decorrere il termine di impugnazione come atto di diniego del rimborso; inoltre il vizio ex art. 2697 c.c. non ricorre quando si contesta soltanto la valutazione delle prove o la ricostruzione della titolarità del credito, e comunque la società aveva validamente acquisito il credito per effetto della cessione d'azienda e delle formalità pubblicitarie previste dalla disciplina bancaria speciale, senza necessità degli adempimenti di cui agli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923.

La decisione

La Corte ha escluso che la nota del 21 dicembre 1996 costituisse un atto di diniego del rimborso impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e ha ritenuto che, in ogni caso, non fosse maturata la decadenza per mancata impugnazione. Ha inoltre affermato che la doglianza sull'art. 2697 c.c. si risolveva in una contestazione della valutazione probatoria e che, nel merito, il credito d'imposta era stato validamente trasferito alla società resistente per effetto della cessione d'azienda nell'ambito di operazioni bancarie in blocco, con opponibilità ai terzi tramite le formalità previste dalla disciplina speciale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese. È stato altresì precisato che non si applicava il raddoppio del contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'atto è impugnabile solo se integra un effettivo rifiuto di rimborso; una comunicazione che nega solo una modalità alternativa di pagamento non vale come diniego impugnabile.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Il termine di decadenza per impugnare non decorre quando l'atto non abbia natura di diniego di rimborso oppure non sia stato validamente portato a conoscenza del destinatario.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 546/1992

    L'omessa indicazione del termine, del giudice competente e delle modalità di ricorso non determina nullità dell'atto, ma può incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione e sulla tempestività del ricorso.

  • art. 7, comma 2, L. 212/2000

    Richiamato come disposizione che impone, per gli atti espressi, l'indicazione del termine, dell'autorità competente e delle modalità di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella gravata; se invece si contesta la valutazione delle prove, la censura non è di violazione dell'art. 2697 c.c. ma, eventualmente, di vizio motivazionale.

  • art. 2559 c.c.

    Richiamato per il trasferimento della titolarità del credito nell'ambito della cessione d'azienda.

  • art. 69 r.d. 2440/1923

    Gli adempimenti previsti per la cessione dei crediti verso lo Stato non sono applicabili, nel caso esaminato, alla cessione in blocco di rapporti bancari regolata dalla disciplina speciale.

  • art. 70 r.d. 2440/1923

    Non richiesto ai fini dell'opponibilità del credito ceduto nella fattispecie, in presenza della disciplina speciale bancaria.

  • art. 26 d.lgs. 481/1992

    Richiamato come norma di pubblicità della cessione rilevante ai fini dell'opponibilità ai terzi.

  • art. 58, comma 4, d.lgs. 385/1993

    Le formalità pubblicitarie previste per le cessioni in blocco producono gli effetti dell'art. 1264 c.c. e rendono opponibile la cessione ai terzi, anche rispetto ai crediti d'imposta verso l'amministrazione finanziaria.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione prevista dalla disciplina bancaria speciale produce l'effetto dell'opponibilità al debitore ceduto tipico della cessione di crediti.

  • art. 5, commi 1 e 1-bis, d.l. 307/1994

    La norma consentiva la richiesta di assegnazione di titoli di Stato quale modalità alternativa di estinzione del credito già chiesto a rimborso.

  • L. 457/1994

    Convertiva il d.l. 307/1994 e costituiva il fondamento della disciplina invocata per l'assegnazione di titoli di Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non applicato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'impugnabilità ex art. 19 d.lgs. 546/1992 occorre distinguere tra il rifiuto del rimborso in sé e il semplice diniego di una modalità alternativa di soddisfazione del medesimo credito: solo il primo è atto di diniego rilevante.
  • La mancanza, nell'atto dell'amministrazione, dell'indicazione del termine, dell'autorità competente e delle modalità di ricorso non determina di per sé nullità dell'atto, ma può impedire la decorrenza del termine di impugnazione quando abbia inciso sull'effettiva conoscibilità del rimedio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito formalmente l'onere della prova; non quando si contesti la mera valutazione delle risultanze istruttorie o la loro ricostruzione in fatto.
  • La cessione di azienda o la cessione in blocco di rapporti bancari può trasferire anche crediti d'imposta e, in presenza delle formalità pubblicitarie previste dalla disciplina speciale bancaria, il trasferimento è opponibile ai terzi senza necessità degli adempimenti previsti per la cessione isolata di crediti verso lo Stato.
  • Quando una domanda di rimborso è già stata proposta nella dichiarazione annuale e il contribuente chiede solo una diversa modalità di pagamento del medesimo credito, il diniego di quella modalità non equivale automaticamente a rigetto dell'istanza di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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