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Sentenza

Sentenza del 17/01/2018 n. 969 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato l'inammissibilità per tardività del ricorso contro un'iscrizione ipotecaria. Con il primo motivo ha lamentato la trattazione in camera di consiglio, nonostante la richiesta di udienza pubblica, sostenendo la violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria fosse impugnabile senza limiti temporali, anche perché non sarebbero state notificate le cartelle di pagamento presupposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la mancata trattazione in udienza pubblica non determina automaticamente la nullità della sentenza: il ricorrente deve dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa e indicare quali specifici argomenti avrebbe potuto sviluppare oralmente. Quanto all'iscrizione ipotecaria, la Corte ha stabilito che essa è impugnabile entro 60 giorni dalla comunicazione al contribuente. Poiché la comunicazione era stata effettuata il 25 febbraio 2008 e il ricorso era stato presentato soltanto nell'aprile 2009, il ricorso era tardivo. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 4

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento.

    Il vizio processuale può essere denunciato in cassazione solo se ha prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non è sufficiente lamentare una mera irregolarità astratta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33

    Trattazione in camera di consiglio, salvo richiesta di discussione in pubblica udienza.

    La trattazione camerale è il rito ordinario, ma la parte può chiedere l'udienza pubblica. La mancata discussione orale non comporta automaticamente la nullità se non viene dimostrato un concreto pregiudizio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59

    Ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice.

    La nullità derivante dalla trattazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza non comporta necessariamente la retrocessione del processo al primo grado; il giudice d'appello deve normalmente decidere la controversia nel merito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. e-bis

    Atti impugnabili: iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973.

    L'iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili.

    Costituisce la base normativa dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6

    L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente.

    La comunicazione dell'iscrizione ipotecaria deve consentire al contribuente di conoscere effettivamente l'atto e il momento dal quale decorre il termine per impugnarlo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 17

    Le disposizioni si applicano anche ai concessionari e agli organi incaricati dell'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi.

    Gli obblighi di trasparenza e comunicazione dello Statuto del contribuente vincolano anche l'agente della riscossione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Per l'iscrizione ipotecaria, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione dell'iscrizione. Se la comunicazione manca, il contribuente può impugnare l'atto dal momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile e, quando viene comunicata, deve essere contestata entro 60 giorni dalla comunicazione.
  • La mancata notifica delle cartelle presupposte non rende automaticamente l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria proponibile senza limiti di tempo: rileva soprattutto l'avvenuta o mancata comunicazione dell'iscrizione stessa, oltre alla possibilità di contestare gli atti presupposti nei modi e nei termini applicabili.
  • Se la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria non è stata effettuata, il termine per impugnare decorre dalla prima effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
  • La violazione delle regole sulla trattazione in pubblica udienza non comporta automaticamente la cassazione della sentenza. È necessario dimostrare quale concreto pregiudizio difensivo sia derivato dalla trattazione camerale.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente denunciare un vizio processuale in astratto: occorre spiegare come l'errore abbia potuto incidere sull'esito della controversia e condurre a una decisione diversa e più favorevole.
  • Una volta ricevuta la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, è opportuno verificare immediatamente la data di ricezione e calcolare il termine di 60 giorni, perché il suo superamento può determinare l'inammissibilità del ricorso.

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