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Sentenza

Sentenza del 17/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato il diniego di rimborso IRAP relativo agli anni 2007-2011 e la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva respinto il ricorso. Ha sostenuto, tra l'altro, il difetto o la contraddittorietà della motivazione, l'irrilevanza dell'autonomia organizzativa, la non decisività del valore dei beni strumentali e dei compensi corrisposti a terzi, nonché l'assenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. In subordine, ha chiesto il rimborso limitatamente all'attività di consulenza.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riconosciuto la legittimità della richiesta di rimborso IRAP. Ha ritenuto che, pur in presenza di beni strumentali non trascurabili e di compensi professionali elevati, l'attività di terzi consistesse principalmente in domiciliazioni professionali necessarie allo svolgimento dell'attività legale e non integrasse una stabile organizzazione. Inoltre, i compensi risultavano riconducibili, salvo una sola annualità, principalmente a un unico committente, in forza di un incarico conferito intuitu personae, basato sulla fiducia personale nel professionista e nella sua attività intellettiva. È stata quindi esclusa l'esistenza di un'autonoma organizzazione assoggettabile a IRAP. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • IRAP - presupposto dell'imposta sulle attività autonomamente organizzate

    L'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata alla produzione di beni ovvero alla prestazione di servizi, anche nell'ambito dell'esercizio di arti e professioni

    L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia esercitata mediante un'autonoma organizzazione idonea a produrre un valore aggiunto rispetto all'attività personale del lavoratore.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001

    L'assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive esige la necessaria ricorrenza di un'autonoma organizzazione

    L'autonoma organizzazione ricorre quando l'impiego di capitali o di lavoro altrui incide in modo apprezzabile sulla produttività personale del professionista; la valutazione deve essere effettuata caso per caso.

Massime di principio

  • Un professionista è soggetto a IRAP non per il solo fatto di esercitare abitualmente un'attività professionale, ma quando dispone di un'organizzazione autonoma capace di incrementare in modo apprezzabile la produttività del proprio lavoro.
  • La presenza di beni strumentali di valore elevato non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre verificare se tali beni siano eccedenti rispetto a quanto normalmente necessario per l'esercizio individuale dell'attività.
  • L'impiego di collaboratori o il pagamento di compensi a terzi deve essere valutato concretamente. Prestazioni meramente accessorie, come domiciliazioni professionali o servizi necessari ma privi di autonomia organizzativa, possono non integrare il presupposto IRAP.
  • La concentrazione dei compensi presso un unico committente e il carattere personale dell'incarico possono indicare che i ricavi derivano principalmente dall'attività intellettuale del professionista, anziché da una struttura organizzata produttiva di valore aggiunto.
  • L'autonoma organizzazione deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria sulla base di elementi concreti e complessivamente valutati; il giudice deve considerare l'incidenza effettiva di capitale, beni e lavoro altrui sulla produttività personale.
  • Il riconoscimento dell'assenza del presupposto IRAP può comportare il diritto al rimborso delle somme versate, se la relativa richiesta è stata tempestivamente presentata e adeguatamente documentata.

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