Sentenza del 17/01/2018 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Le sanzioni amministrative applicate nei confronti di società di persone non possono essere estese al socio senza la prova del suo comportamento commissivo od omissivo (art. 11, d.lgs. 472/97).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto al socio accomandante il pagamento in solido delle sanzioni amministrative irrogate alla società, richiamando l'art. 11, comma 1, del d.lgs. 472/1997. Il ricorrente ha contestato la pretesa sostenendo di non essere l'autore materiale delle violazioni e di non aver posto in essere alcun comportamento commissivo od omissivo illecito. Il giudice ha rilevato che la responsabilità solidale prevista dall'art. 11 riguarda la società o l'ente e l'autore della violazione, quale dipendente, rappresentante o amministratore, e non si estende automaticamente ai soci per il solo fatto di rivestire tale qualità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'accoglimento del ricorso del socio accomandante. L'Amministrazione non ha dimostrato che il contribuente fosse l'autore della violazione o che avesse concorso fattivamente nell'illecito. Di conseguenza, non è stata ritenuta legittima la richiesta di pagamento solidale delle sanzioni riferite alla società. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.200,00 per entrambi i gradi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Nei casi in cui una violazione [...] sia commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente [...] la società, l'associazione o l'ente [...] sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.
La responsabilità solidale riguarda l'autore della violazione e la società o l'ente nell'interesse del quale egli ha agito. Non configura, invece, una responsabilità automatica dei soci per le sanzioni amministrative irrogate alla società. Per coinvolgere un socio è necessario dimostrare che egli sia stato autore della violazione o abbia concorso concretamente nell'illecito.
Art. 7, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
La disciplina richiamata dall'Amministrazione non consente di imputare automaticamente le sanzioni al semplice socio di una società priva di personalità giuridica, restando necessario individuare e provare il comportamento della persona fisica che ha materialmente commesso la violazione.
Massime di principio
- La qualità di socio, anche di socio accomandatario o accomandante, non basta da sola a fondare la responsabilità personale per le sanzioni amministrative tributarie della società.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare uno specifico comportamento commissivo od omissivo del socio e il suo concreto coinvolgimento nell'illecito; non è sufficiente richiamare la partecipazione societaria o la responsabilità patrimoniale prevista dal diritto societario.
- La responsabilità solidale prevista dall'art. 11 del d.lgs. 472/1997 opera principalmente tra la società beneficiaria della condotta e l'autore materiale della violazione, individuato tra amministratori, rappresentanti o soggetti che abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Un socio accomandante che non abbia svolto attività gestoria o partecipato alle condotte illecite non può essere chiamato a pagare le sanzioni della sas in assenza di prova del suo effettivo concorso.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe contestare specificamente sia l'assenza di una condotta personale sia l'insufficienza della motivazione dell'atto, chiedendo all'Amministrazione di dimostrare il ruolo concretamente svolto nella violazione.
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