Sentenza del 17/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La prova dell'inesistenza soggettiva di una operazione nel quadro di una frode carosello può essere data dall'ufficio mediante presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011, con recuperi IVA rispettivamente di 96.709 euro e 76.952 euro. Contestava il disconoscimento della detrazione IVA su acquisti effettuati da società ritenute cartiere nell'ambito di una frode carosello. Sosteneva inoltre che l'Ufficio non avesse fornito una prova sufficiente della sua consapevolezza o conoscibilità della frode, lamentando un'errata applicazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni. In via subordinata chiedeva la rideterminazione delle sanzioni e sollevava questioni di compatibilità dell'art. 1, comma 109, della legge 311/2004 con il diritto costituzionale e unionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che l'Ufficio avesse dimostrato, mediante un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti, la partecipazione consapevole o quantomeno non inconsapevole della società al meccanismo fraudolento. Tra gli elementi valorizzati figuravano i debiti IVA non versati delle fornitrici, i rapporti con società considerate cartiere, la ristrettezza del mercato dei tartufi, i collegamenti tra gli operatori, i pagamenti in contanti e la scelta apparentemente antieconomica di non utilizzare il plafond IVA disponibile come esportatore abituale. La società non ha fornito una prova positiva idonea a superare tali presunzioni, limitandosi a contestazioni teoriche e negative. Sono state respinte anche le richieste di disapplicazione della normativa e di rinvio alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia UE. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Art. 1, comma 109, legge 311/2004
I soggetti IVA che acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali devono emettere autofattura e versare la relativa IVA senza diritto alla detrazione.
La norma è stata ritenuta applicabile e non contrastante con la Costituzione o con il diritto dell'Unione europea. La questione è stata comunque considerata non decisiva, poiché gli acquisti diretti dai cavatori occasionali erano irrisori rispetto al totale degli acquisti della società.
Art. 2697 codice civile
Regola generale sull'onere della prova.
L'Ufficio deve provare gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, inclusa, nelle frodi carosello, la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario del meccanismo fraudolento.
Artt. 2727 e 2729 codice civile
Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti e risultare gravi, precise e concordanti.
La prova della partecipazione non inconsapevole a una frode IVA può essere fornita anche mediante una pluralità di indizi. Nel caso concreto, gli elementi complessivamente considerati hanno raggiunto il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto.
D.lgs. 158/2015
La richiesta di applicazione del favor rei sulle sanzioni è stata respinta, poiché la nuova disciplina avrebbe previsto sanzioni più severe applicabili al caso concreto.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, cause C-439/04, C-285/11, C-324/11 e C-271/06
Qualora il soggetto passivo sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione in frode all'IVA, il giudice nazionale deve negare il diritto alla detrazione.
Il diniego della detrazione è legittimo quando l'Amministrazione dimostra, attraverso elementi oggettivi, che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode commessa dal fornitore o da un operatore precedente della catena commerciale.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello l'Amministrazione finanziaria può provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza del cessionario anche tramite presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
- Il cessionario non perde automaticamente il diritto alla detrazione per il solo fatto di avere acquistato da una società successivamente qualificata come cartiera; occorre dimostrare che sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Indizi come prezzi o condizioni economicamente irragionevoli, pagamenti non tracciati, rapporti con fornitori privi di struttura reale, debiti IVA sistematicamente non versati e collegamenti personali o societari possono dimostrare la conoscibilità della frode.
- La semplice contestazione negativa, consistente nell'affermare di non sapere o di non poter conoscere le irregolarità del fornitore, è normalmente insufficiente se non accompagnata da documentazione e comportamenti concreti indicativi della buona fede.
- La scelta di non utilizzare un plafond IVA disponibile, preferendo pagare l'IVA a fornitori sospetti, può costituire un importante elemento presuntivo quando appare priva di una ragione economica plausibile.
- La detrazione IVA può essere negata anche se la merce è stata effettivamente consegnata, quando l'operazione si inserisce in una frode e il cessionario ne era consapevole o non poteva ragionevolmente ignorarla.
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