Sentenza del 17/01/2018 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Tarsu: la denuncia di inizio occupazione non è necessaria quando il possesso è conosciuto dal Comune - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione di primo grado che aveva escluso la rilevanza dell'omessa denuncia di inizio occupazione ai fini TARSU e annullato la relativa sanzione, pur confermando l'obbligo di pagare il tributo. Secondo il Comune, la denuncia prevista dal d.lgs. 507/1993 era comunque obbligatoria e la sua omissione impediva l'iscrizione a ruolo dell'imposta. Il Comune contestava inoltre l'applicazione dell'art. 6, comma 4, della legge 212/2000, sostenendo di non aver richiesto documenti già disponibili, ma di aver semplicemente accertato l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello del Comune. È stata confermata la debenza della TARSU, poiché l'obbligo di pagamento del tributo rimaneva valido ed era già definitivo. È stata invece esclusa la rilevanza dell'omessa denuncia e annullata la sanzione, perché l'immobile era stato consegnato in concessione proprio dal Comune, che quindi conosceva l'inizio del possesso e dell'occupazione. L'omissione è stata considerata una violazione meramente formale, non collegata a un'evasione d'imposta. Il giudice ha inoltre precisato che, in caso di omessa denuncia, il Comune può comunque procedere d'ufficio all'accertamento e alla riscossione ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 507/1993. Nulla per le spese del grado, poiché l'associazione non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 71 del d.lgs. 507/1993
In caso di omessa denuncia viene emesso d'ufficio l'avviso di accertamento e poi riscossa l'imposta dovuta.
L'omessa dichiarazione non impedisce al Comune di accertare d'ufficio il tributo e procedere alla riscossione. Pertanto, la denuncia non costituisce una condizione indispensabile per l'iscrizione a ruolo o per il recupero dell'imposta.
Art. 6, comma 4, della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Non possono essere richiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni indicate dal contribuente.
La disposizione è stata interpretata in senso sostanziale: il contribuente può ragionevolmente ritenere non necessario comunicare fatti certamente conosciuti dall'ente impositore. La consegna dell'immobile da parte del Comune dimostrava la conoscenza dell'inizio dell'occupazione.
Disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente sulle sanzioni per violazioni formali
Non si applicano sanzioni non penali quando si riscontri una mera violazione formale che di per sé non importi evasione d'imposta.
L'omessa denuncia non è sanzionabile quando non determina evasione o sottrazione del tributo, soprattutto se l'amministrazione conosceva già il presupposto impositivo. In tali casi deve essere privilegiata la buona fede del contribuente.
Massime di principio
- Quando l'ente impositore conosce direttamente l'inizio del possesso o dell'occupazione, ad esempio perché ha concesso o consegnato l'immobile, l'omessa denuncia formale può non essere sanzionabile.
- La conoscenza del presupposto da parte del Comune non elimina l'obbligo di pagare il tributo: l'imposta resta dovuta anche se la dichiarazione non è stata presentata.
- L'omessa dichiarazione non impedisce all'amministrazione di procedere d'ufficio all'accertamento e alla riscossione del tributo.
- Le sanzioni possono essere annullate quando l'omissione è meramente formale, non ha causato evasione e il contribuente ha agito in buona fede ritenendo ragionevolmente superflua una comunicazione di fatti già noti al Comune.
- La valutazione dipende dalle circostanze concrete: è importante poter dimostrare che l'amministrazione aveva effettiva e documentata conoscenza dell'occupazione e della relativa decorrenza.
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