Sentenza del 17/01/2018 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Piacenza
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2006, emessi sulla base di una verifica della Guardia di Finanza, contestando il recupero a tassazione di costi dedotti e ritenuti riferibili a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Sono state inoltre sollevate censure sulla legittimazione e sulla notifica degli avvisi ai soci dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, sulla mancata conoscenza del processo verbale di constatazione da parte del socio di minoranza e sulla certezza, effettività e congruità delle prestazioni fatturate da società terze.
La decisione
La Commissione ha riunito i ricorsi e li ha respinti integralmente, ritenendo correttamente notificati gli avvisi ai soci quali successori della società estinta e non semplicemente quali destinatari di una notifica eseguita per il tramite dei soci. Ha ritenuto provata l'inesistenza delle operazioni fatturate, valorizzando gli elementi del processo verbale di constatazione, le risultanze dei controlli incrociati e la sentenza penale di condanna della legale rappresentante per frode fiscale. È stata confermata anche la ripresa del maggior reddito di partecipazione dei soci e la presunzione di percezione di utili extracontabili. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione, liquidate in euro 15.000,00.
Norme richiamate
Art. 2312 del codice civile
La norma è richiamata insieme all'art. 2495 c.c. per affermare che la cancellazione della società non estingue i debiti sociali verso i terzi.
Dopo l'estinzione della società di persone, i soci possono subentrare nella posizione debitoria della società, secondo un fenomeno successorio sui generis e nei limiti della loro responsabilità.
Art. 2495 del codice civile
I soci divengono gli effettivi titolari dei debiti sociali non liquidati, salvo i limiti di responsabilità.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente, ma non l'estinzione dei debiti sociali. I soci possono essere destinatari dell'accertamento quali successori della società estinta.
Art. 36 del D.P.R. 602/1973
La norma è richiamata quale fondamento dell'avviso di accertamento emesso anche nei confronti del socio.
La disposizione è stata ritenuta applicabile alla responsabilità del socio per le obbligazioni tributarie della società, nei limiti previsti dalla legge.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 6070-6071/2013
Il debito dei soci di una società estinta non si configura come un debito nuovo, ma si identifica con il medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica.
L'estinzione della società produce un fenomeno successorio: il debito fiscale originario permane e può essere fatto valere nei confronti dei soci, senza trasformarsi in una nuova obbligazione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti fiscali già sorti; l'Amministrazione può agire nei confronti dei soci secondo le regole sulla successione nei debiti sociali e nei limiti della responsabilità prevista.
- Gli avvisi di accertamento possono essere notificati direttamente ai soci della società estinta quando essi sono individuati come successori della società, e non è necessario considerarli meri destinatari di una notifica effettuata per conto dell'ente ormai estinto.
- Per contestare efficacemente il recupero di costi documentati da fatture sospette non basta produrre le fatture o allegare l'avvenuto pagamento: occorre dimostrare concretamente l'esecuzione delle prestazioni, l'identità del personale impiegato, la struttura organizzativa del prestatore e la congruità economica dei costi.
- Descrizioni generiche in fattura, assenza di documentazione contrattuale o del personale, mancati riscontri presso i committenti e prelievi immediati delle somme costituiscono elementi indiziari rilevanti per dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
- Le risultanze di un procedimento penale, soprattutto se accompagnate da elementi oggettivi e da una sentenza di condanna, possono essere valutate dal giudice tributario come elementi probatori, pur nell'autonomia dei rispettivi giudizi.
- Il maggior reddito accertato in capo a una società partecipata può comportare, per i soci, un corrispondente maggior reddito di partecipazione e, in determinate circostanze, la presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
- La mancata conoscenza personale del processo verbale di constatazione non determina necessariamente l'invalidità dell'accertamento se l'avviso contiene una motivazione sufficiente e consente al contribuente di comprendere le contestazioni e di esercitare pienamente la difesa.
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