Cassazione Civile, Ordinanza n. 07273/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui le veniva richiesto il pagamento dell'imposta principale di registro, liquidata in relazione a una sentenza civile del Tribunale di Matera concernente una controversia successoria su lesione di legittima e divisione con conguagli, instaurata da più soggetti contro altri coeredi. In primo grado il giudizio era stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, sul rilievo che l'imposta era stata pagata da un coobbligato in solido, con condanna alle spese. In appello la decisione era stata confermata nel merito, con compensazione delle spese. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione dell'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché ella aveva comunque insistito per una pronuncia di illegittimità dell'avviso impugnato. La questione centrale era quindi se, in presenza del pagamento dell'imposta da parte di uno dei debitori solidali, il processo potesse dirsi estinto o se residuasse un interesse del singolo coobbligato a ottenere l'annullamento dell'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di imposta di registro gravante in solido sulle parti ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986, il pagamento effettuato da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria anche nei confronti degli altri, ai sensi del principio di cui all'art. 1292 c.c., facendo venire meno l'eadem res debita e quindi l'interesse ad agire nella controversia sull'avviso di liquidazione. Ha considerato corretta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente conferma della decisione impugnata. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della censura; la Corte ne esclude la violazione perché, una volta estinta l'obbligazione tributaria per pagamento del coobbligato, viene meno la ragione del contendere e può operare la cessazione della materia del contendere
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso
art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
individua la solidarietà passiva delle parti obbligate al pagamento dell'imposta di registro
"ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri"
l'adempimento di uno dei debitori solidali libera gli altri e, in materia tributaria, estingue il rapporto anche nei confronti dei coobbligati
richiamato in via analogica con riferimento alla transazione con uno dei condebitori e alla verifica dell'eventuale volontà di profittarne da parte degli altri
art. 16, comma 1, legge n. 289/2002
la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato produce effetti favorevoli anche per gli altri
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, a seguito di un fatto sopravvenuto, sia venuto meno il contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi l'interesse a una decisione di merito; se il fatto è allegato da una sola parte e l'altra non vi aderisce, il giudice deve valutare se esso abbia realmente eliminato la lite o comporti solo una decisione di merito con eventuale declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse su profili residui.
- Nei rapporti obbligatori solidali, l'adempimento di uno dei coobbligati libera gli altri e, quando il tributo è dovuto in solido, il pagamento effettuato da un coobbligato estingue l'obbligazione anche nei confronti degli altri, con conseguente venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'atto impositivo.
- In materia di imposta di registro, la solidarietà passiva delle parti obbligate fa sì che il pagamento del tributo da parte di uno solo determini l'estinzione del debito fiscale per tutti i coobbligati; il condebitore che voglia comunque contestare la pretesa non può più perseguire l'annullamento dell'atto nel medesimo giudizio, ma eventualmente far valere le proprie ragioni in sede di regresso o rivalsa.
- Quando il fatto sopravvenuto estingue integralmente la pretesa azionata, il giudice deve regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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