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Sentenza

Sentenza del 15/06/2020 n. 3232 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza n. 1785/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008. Ha dedotto, da un lato, la carenza di motivazione dell’accertamento e la violazione delle norme sulla motivazione degli atti, poiché l’Ufficio aveva affermato che non era stata presentata la documentazione richiesta con l’invito n. 100912/2012; dall’altro, l’illegittimità della ripresa, sostenendo di avere consegnato la documentazione il 27 novembre 2012, prima dell’emissione dell’accertamento. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione 153.200 euro di componenti negativi dichiarati nel quadro RG, rigo 20, e la relativa IVA, assumendo che i costi non fossero documentati e che il contribuente non avesse ottemperato all’invito. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità dell’appello perché avrebbe riproposto le censure di primo grado senza contestare adeguatamente la sentenza e, nel merito, ha sostenuto che la documentazione era stata prodotta oltre il termine di quindici giorni e non era stata comunque depositata in giudizio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione I, con decisione del 5 febbraio 2020, ha accolto l’appello, annullando la sentenza di primo grado e l’avviso di accertamento. Ha accertato che il contribuente aveva trasmesso il 27 novembre 2012 fatture, registri IVA e scheda mastro relativi ai costi, mentre l’accertamento era stato emesso il 3 dicembre 2012 e avviato alla notifica il 17 dicembre 2012. Il termine di quindici giorni assegnato dall’Ufficio è stato ritenuto ordinatorio, non perentorio: l’art. 32 del DPR n. 600/1973 preclude l’uso della documentazione quando questa non sia esibita o trasmessa, non quando sia prodotta tardivamente. L’Ufficio, avendo ricevuto i documenti prima dell’accertamento, avrebbe dovuto esaminarli e non poteva fondare la ripresa sull’erronea affermazione che non esistesse riscontro documentale; inoltre, non aveva formulato un autonomo accertamento di effettiva inesistenza o non inerenza dei costi. La sentenza di primo grado aveva quindi errato nel ritenere non prodotta la documentazione e nel giustificare il recupero. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 5.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 32 del DPR n. 600/1973

    La preclusione all'utilizzazione - sia in sede amministrativa sia in sede contenziosa - opera, quindi, solo nella ipotesi di mancata esibizione o di mancata trasmissione; e non - ovviamente - nella ben diversa ipotesi di ritardata esibizione o di ritardata trasmissione.

    La preclusione probatoria prevista dalla norma presuppone l’omessa esibizione o trasmissione dei documenti in risposta all’invito. Nel caso deciso non si applica perché la documentazione, benché tardiva rispetto al termine assegnato, era stata trasmessa prima dell’emissione dell’accertamento.

  • Art. 39, comma 2, lettera d-bis, del DPR n. 600/1973

    In proposito, rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 39, c. 2, lett. d-bis, l'Ufficio può determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, c. 1, numeri 3) e 4), del DPR n. 600/73 o dell'art. 51, c. 2, numeri 3) e 4), del DPR n. 633/72.

    Il metodo di accertamento previsto dalla norma può essere utilizzato quando il contribuente non dà seguito agli inviti dell’Ufficio. Poiché qui il contribuente aveva trasmesso i documenti prima dell’accertamento, mancava il presupposto per fondare la ripresa sulla sua asserita inerzia.

  • Art. 41-bis del DPR n. 600/1973

    La disposizione è indicata dal Collegio tra le basi normative dell’accertamento contestato, ma la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: l’atto è annullato perché fondato sull’erroneo presupposto della mancata risposta all’invito e sulla mancata valutazione della documentazione ricevuta.

  • Art. 54 del DPR n. 633/1972

    La norma è richiamata quale base dell’accertamento IVA impugnato. La Commissione ritiene illegittimo il recupero IVA, insieme a quello reddituale, perché l’Ufficio aveva proceduto assumendo erroneamente che il contribuente non avesse prodotto documentazione.

  • Art. 51, comma 2, numeri 3 e 4, del DPR n. 633/1972

    Ai sensi dell'art. 51, c. 2, numeri 3) e 4) del D.P.R. n. 633/72, ancora, gli Uffici possono: inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse.

    La disposizione attribuisce agli Uffici poteri istruttori, tra cui la richiesta di documenti e informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento. Nel caso concreto, l’esercizio di tali poteri non giustificava una ripresa basata sulla mancata produzione, dato che i documenti richiesti erano stati ricevuti prima dell’emissione dell’atto.

  • Art. 88 c.p.c.

    quando il precetto di cui all'art. 88 c.p.c. avrebbe dovuto quanto meno suggerire un più oculato ed attento comportamento.

    Il Collegio richiama il dovere di lealtà e probità processuale per censurare il mancato esame e l’inutilizzo, da parte dell’Agenzia, della documentazione già ricevuta e rimasta nella sua disponibilità.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    È menzionato tra le norme invocate dal contribuente sulla motivazione degli atti, ma la decisione non ne formula una specifica interpretazione: l’annullamento è fondato sull’erroneo presupposto fattuale dell’accertamento e sull’omesso esame dei documenti.

  • Art. 12 della legge n. 212/2000

    È menzionato tra le norme invocate dal contribuente, ma il Collegio non lo applica né ne ricava un principio autonomo.

  • Art. 3 della legge n. 241/1990

    È menzionato tra le norme invocate in tema di motivazione, ma la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • Art. 42 del DPR n. 600/1973

    È menzionato tra le norme invocate dal contribuente in materia di motivazione dell’accertamento, ma non costituisce il fondamento specifico della decisione, che si basa sull’erroneità del presupposto fattuale e sull’omessa valutazione dei documenti.

  • Art. 56, ultimo comma, del DPR n. 633/1972

    È menzionato tra le norme invocate dal contribuente sulla motivazione dell’atto, senza che il Collegio ne fornisca una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La produzione oltre il termine assegnato dall’Ufficio non equivale automaticamente a mancata produzione: la preclusione probatoria dell’art. 32 del DPR n. 600/1973 opera, secondo la decisione, in caso di omissione, non di semplice ritardo.
  • Se i documenti richiesti sono ricevuti prima dell’emissione dell’accertamento, l’Ufficio deve esaminarli e valutare se provino i fatti rilevanti; non può motivare l’atto sostenendo che la documentazione non esiste o non è stata presentata.
  • L’accertamento non può essere fondato sulla mancata risposta a un invito quando risulta che il contribuente ha effettivamente risposto, seppure tardivamente. L’Ufficio deve basarsi su una valutazione concreta dei documenti e spiegare eventuali ragioni di inidoneità o insufficienza.
  • La mera assenza di documenti nel fascicolo processuale non giustifica il recupero quando l’Ufficio li aveva già ricevuti e la ragione dichiarata dell’accertamento era proprio la loro mancata presentazione; occorre distinguere questo caso da quello in cui i documenti non siano mai stati prodotti.
  • Un recupero di costi non può essere giustificato in giudizio con contestazioni sostanziali, come l’inesistenza delle operazioni, se l’atto impugnato non le aveva formulate e si era basato esclusivamente sulla presunta mancata documentazione.

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