Cassazione Civile, Ordinanza n. 15610/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, fondato sull’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sulla determinazione sintetica del reddito ai fini Irpef ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. La CTP aveva annullato l’atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale; la CTR aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, escludendo un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per le imposte dirette e ritenendo corretta la ricostruzione del reddito, anche quanto alla considerazione del reddito del coniuge e alla valorizzazione dell’immobile e del mutuo. In Cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, come integrato dal d.m. 10 settembre 1992, art. 3, comma 2, sostenendo che la CTR avesse erroneamente interpretato il modo di imputare l’apporto del coniuge al pagamento del mutuo: secondo il ricorrente, il contributo del coniuge doveva incidere sulla determinazione del solo valore dell’immobile e quindi sulla quota di possesso del bene, non già essere trattato come semplice abbattimento del valore dei beni accertati. Nella fase di legittimità il contribuente ha poi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando la domanda di definizione e la documentazione attestante il pagamento delle rate.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della lite pendente, presentata il 30 maggio 2019, e del versamento delle rate dovute, ritenendo perfezionata la definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che la pronuncia di estinzione ha natura meramente processuale e non produce giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. È stata esclusa l’applicabilità del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell’accertamento sintetico del reddito ai fini Irpef; la controversia verteva sulla sua corretta applicazione nel caso concreto.
d.m. 10 settembre 1992, art. 3, comma 2
richiamato come disciplina integrativa del redditometro, oggetto della censura del contribuente sulla valutazione dell’apporto del coniuge al pagamento del mutuo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge per contestare l’interpretazione della disciplina dell’accertamento sintetico.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
la definizione agevolata della lite si perfeziona con domanda e pagamento della prima rata; ai fini processuali, la sospensione e poi l’estinzione del giudizio operano secondo i termini indicati dalla norma e in presenza dell’accoglimento esplicito o tacito della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l’applicazione nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di norma eccezionale e sanzionatoria da interpretare restrittivamente.
conversione del d.l. n. 119 del 2018
richiamata quale legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la sopravvenuta definizione agevolata della lite, quando perfezionata nei modi previsti dalla legge, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte di cassazione.
- La pronuncia di estinzione per definizione agevolata ha natura meramente processuale e non comporta giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa fiscale.
- In caso di definizione agevolata della controversia tributaria, le spese del giudizio restano regolate dalla disciplina speciale e sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
- Le norme eccezionali che prevedono conseguenze sanzionatorie ulteriori, come il raddoppio del contributo unificato, non si applicano oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
- Quando la lite è definita agevolmente in pendenza del giudizio di legittimità, la Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito e prende atto della cessazione dell’interesse alla decisione.
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