Cassazione Civile, Ordinanza n. 24461/2021 del 10/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un conto corrente intestato a uno dei convenuti e garantito dall'altro. In opposizione, il tribunale aveva revocato il decreto, dichiarato la nullità di alcune polizze assicurative sulla vita sottoscritte dagli opponenti, ricalcolato il saldo del conto in conseguenza della nullità di clausole sul tasso di interesse e sulla commissione di massimo scoperto, operato una compensazione tra il saldo così rideterminato e il credito alla restituzione delle somme investite nelle polizze nulle, e condannato gli opponenti al pagamento di una somma residua. In appello, i debitori avevano ottenuto un parziale accoglimento con estensione della nullità a un'ulteriore polizza e condanna della banca alla restituzione di somme in loro favore. La mandataria della banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non provato il credito da saldo conto per mancata produzione di estratti conto relativi a un determinato periodo, trascurando che il saldo era già stato trasferito a sofferenza e che non vi erano ulteriori operazioni; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 119 T.U.B., sostenendo di avere assolto l'onere probatorio mediante la produzione degli estratti conto dal 2004 al 2012, esaminati anche dal consulente tecnico d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della relazione del consulente tecnico d'ufficio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, anche a voler individuare un fatto storico pretermesso, i motivi difettavano di specificità perché non indicavano la fase processuale e l'atto in cui tale circostanza sarebbe stata dedotta, né soddisfacevano gli oneri di indicazione richiesti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa le censure inammissibili in quanto dirette a una rivalutazione delle prove.
art. 119 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla documentazione bancaria; la Corte non ne affronta l'applicazione sostanziale, limitandosi a dichiarare inammissibili le doglianze.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, non potendo essere usato per contestare la mera valutazione di elementi istruttori già considerati dal giudice di merito.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
La parte ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge e la sede processuale in cui è stato dedotto.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Impone l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti a fondamento del motivo di ricorso.
art. 54, comma primo, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
È richiamato quale norma che ha riformulato il vizio di motivazione nel ricorso per cassazione, restringendone l'ambito.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non per la contestazione della valutazione delle prove o della consulenza tecnica svolta dal giudice di merito.
- Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto deve rispettare rigorosi oneri di specificità, indicando il fatto, il dato testuale o extratestuale da cui emerge, la fase e l'atto in cui è stato introdotto nel giudizio di merito e il momento della sua discussione tra le parti.
- La censura che sollecita una nuova valutazione degli estratti conto o della relazione del consulente tecnico d'ufficio è inammissibile in sede di legittimità, perché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- In tema di ricorso per cassazione, la violazione degli oneri di indicazione e produzione ex artt. 366 e 369 c.p.c. comporta l'inammissibilità del motivo, anche quando la doglianza sia formalmente incardinata su un vizio motivazionale o sulla violazione di legge.
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