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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24447/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 in materia di Irpef e Iva, inizialmente annullato in primo grado dalla commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello e la commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, ritenendo regolarmente perfezionata la notifica dell'impugnazione presso il difensore costituito in primo grado, sebbene l'indirizzo risultasse non più corrispondente e il plico fosse stato restituito con indicazione di destinatario sconosciuto. Il contribuente ha allora proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 85, 291, 301 e 330 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello non si fosse mai perfezionata: il tentativo era stato eseguito presso il difensore dell'appellato, ma questi era risultato sconosciuto all'indirizzo dichiarato per trasferimento e inoltre sospeso dall'albo, senza che l'Ufficio avesse posto in essere ulteriori attività notificatorie. In sostanza, il ricorrente lamentava che la CTR avesse erroneamente considerato valida una notifica in realtà solo tentata e non completata, con conseguente lesione del contraddittorio e dell'intero giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha qualificato il caso non come notifica nulla ma come notificazione meramente tentata e mai completata, perché il plico era stato restituito al mittente con destinatario sconosciuto e l'Ufficio non aveva compiuto alcun ulteriore adempimento. Ha quindi escluso che potesse parlarsi di perfezionamento della notifica dell'appello e ha affermato che la mancata notificazione dell'atto introduttivo dell'impugnazione, in assenza di costituzione dell'appellato, determina la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude. Inoltre, ha rilevato che l'Agenzia, una volta conosciuto l'esito negativo del tentativo, non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente ha denunciato un vizio processuale deducibile in cassazione.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione e rappresentanza processuale.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che nel caso di notificazione solo tentata e non completata non si verte in nullità sanabile da rinnovazione, bensì in inesistenza della notifica.

  • art. 301 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica dell'appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicata la trattazione camerale non partecipata con comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 325 c.p.c.

    Usato come parametro temporale per valutare il termine ragionevole di riattivazione del procedimento notificatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il plico notificatorio viene restituito al mittente con indicazione di destinatario sconosciuto e non segue alcun ulteriore adempimento idoneo a completare la sequenza, non si è in presenza di una notifica nulla ma di una notificazione solo tentata e non compiuta, quindi inesistente.
  • L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo dell'appello, in assenza di costituzione dell'appellato, comporta la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza che lo definisce, perché il contraddittorio risulta totalmente impedito.
  • In caso di esito negativo della notificazione per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e comunque entro un termine ragionevolmente contenuto; il decorso ingiustificato di tale termine fa perdere gli effetti della richiesta originaria.
  • La verifica di eventuali problemi relativi al difensore destinatario della notifica è logicamente successiva e irrilevante quando risulta che la notificazione non si è mai perfezionata neppure nei suoi elementi minimi.
  • La parte che intenda conservare gli effetti dell'impugnazione deve dimostrare di avere svolto tempestivamente tutte le attività necessarie al completamento della notificazione dopo aver appreso l'esito negativo del primo tentativo.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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