Cassazione Civile, Ordinanza n. 24446/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2007 in materia IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della stessa ritenendo invalida la notifica della cartella trasmessa via PEC in formato .pdf anziché .p7m, con conseguente mancanza di sottoscrizione digitale e di garanzie di identificabilità e immodificabilità del documento. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione telematica e della disciplina tecnica del processo telematico, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto nulla la cartella per difetto di firma digitale e comunque non avesse applicato il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo. La contribuente ha resistito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per asserita nullità/inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, perché effettuata alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario; nel merito ha poi insistito sulla invalidità della notifica della cartella e, in memoria, ha anche prospettato l'ulteriore doglianza relativa all'uso di un indirizzo PEC del notificante non risultante da pubblici elenchi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare della contribuente sulla notificazione del ricorso per cassazione: la notifica al destinatario personalmente, anziché al procuratore, non comporta inesistenza ma mera nullità, sanata dalla costituzione tempestiva della parte con controricorso, che aveva comunque potuto difendersi pienamente, sicché l'eventuale rinnovazione sarebbe stata inutile e contraria a economia processuale. Nel merito, la Corte ha accolto il motivo della ricorrente, rilevando che la CTR aveva effettivamente fondato la decisione sull'assunto che il formato .pdf, in luogo del .p7m, escludesse la sottoscrizione digitale, ma tale impostazione contrasta con il principio di equivalenza tra firme digitali CAdES e PAdES, entrambe valide e riconosciute, nonché con l'orientamento secondo cui, nella notificazione della cartella a mezzo PEC, l'irritualità del formato o della trasmissione non determina nullità insanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ne ha avuto conoscenza. La Corte ha inoltre osservato che, poiché la cartella era stata comunque contestata anche nel merito, l'eventuale vizio notificatorio risultava sanato per raggiungimento dello scopo. È stata dichiarata inammissibile, perché nuova, la doglianza proposta in memoria circa l'inesistenza della notifica per uso di una PEC non risultante da pubblici elenchi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per l'esame delle questioni assorbite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata qualificata come violazione di legge, nonostante la rubrica del motivo menzionasse anche un vizio motivazionale.
raggiungimento dello scopo
La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha comunque raggiunto la sua funzione conoscitiva e il destinatario ha potuto difendersi pienamente.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione a mezzo PEC.
La nullità della notificazione sarebbe comunque sanabile mediante rinnovazione, anche oltre il termine per impugnare.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella di pagamento è predisposta secondo un modello approvato che non richiede la sottoscrizione dell'esattore; è sufficiente la riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'omessa sottoscrizione del ruolo non è sanzionata espressamente; opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, salvo prova contraria del contribuente.
art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241
Per gli atti vincolati, i vizi formali non rilevano se l'atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il rinvio all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 consente l'applicazione delle regole sulle notificazioni del processo civile e, in caso di nullità, della sanatoria ex art. 156 c.p.c.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il richiamo alle norme del processo civile sulle notificazioni permette di applicare i relativi rimedi sananti.
Richiamato in tema di autentica della procura speciale nel processo telematico.
art. 18, comma 5, d.m. n. 44 del 2011
Richiamato come base del regime del processo telematico e della firma digitale.
art. 19-bis, commi 2 e 4, decreto dirigenziale 16 aprile 2014
Richiamato per l'equivalenza tra formati e firme digitali nel processo telematico.
Reg. UE n. 910/2014
Fondamento europeo del principio di equivalenza tra firme digitali CAdES e PAdES.
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506
Conferma a livello unionale l'equivalenza delle firme digitali nei formati considerati.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione effettuata alla parte personalmente, anziché al procuratore domiciliatario, integra una nullità e non un'inesistenza dell'atto; la nullità è sanabile mediante rinnovazione o per effetto della costituzione del destinatario con controricorso.
- In materia di notificazione degli atti tributari a mezzo PEC, l'irritualità del formato del file o la mancanza della estensione .p7m non comportano di per sé invalidità se il documento è comunque riferibile all'organo legittimato e raggiunge il destinatario, dovendosi applicare il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- Le firme digitali di tipo CAdES e PAdES sono equivalenti ai fini della validità ed efficacia della sottoscrizione digitale, con conseguente irrilevanza, di per sé, della diversa estensione del file (.p7m o .pdf).
- Per la cartella di pagamento e per il ruolo d'imposta opera una presunzione di riferibilità all'organo amministrativo competente; l'eventuale difetto formale di sottoscrizione non ne determina automaticamente l'invalidità, gravando sul contribuente l'onere di allegare e provare specifici elementi contrari.
- Quando un atto a contenuto vincolato è comunque giunto a conoscenza del destinatario ed è stato da questi impugnato anche nel merito, l'eventuale vizio della notificazione resta sanato perché lo scopo dell'atto è stato raggiunto.
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