Cassazione Civile, Ordinanza n. 24445/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato estinto il giudizio di appello dell'Ufficio contro una sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. La lite riguardava avvisi di accertamento per Irpef e Iva relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi nei confronti della società e dei soci. In appello i contribuenti avevano chiesto la sospensione della controversia dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017. La CTR aveva ritenuto che, non essendo stata presentata dall'appellante Ufficio istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, il giudizio si fosse estinto ai sensi del comma 10 della norma. L'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, sostenendo che l'estinzione e l'obbligo di presentare istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 presuppongono che il contribuente abbia, entro il 10 ottobre 2017, depositato la domanda di definizione e la prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata; in mancanza, la sospensione non si protrae fino al 31 dicembre 2018 e non opera la sanzione estintiva per mancata istanza di trattazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha chiarito che la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018 prevista dall'art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017 opera solo se, oltre alla richiesta di sospensione, il contribuente deposita entro il 10 ottobre 2017 copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Poiché dalla sentenza impugnata non risultava tale adempimento, non si era verificata la protrazione automatica della sospensione fino al 31 dicembre 2018 e, quindi, non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione ex comma 10. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017
la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018 opera soltanto se il contribuente deposita entro il 10 ottobre 2017 copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, oltre alla richiesta di avvalersi della definizione agevolata.
art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017
la declaratoria di estinzione per mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 presuppone che il processo sia rimasto sospeso fino a tale data secondo le condizioni previste dal comma 8.
richiamato solo per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel regime della definizione agevolata delle controversie tributarie, la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018 non discende automaticamente dalla sola istanza iniziale di sospensione: richiede anche il tempestivo deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento dovuto o della prima rata.
- Se manca il deposito della documentazione prescritta entro il termine stabilito, il processo non resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 e non può essere dichiarato estinto per la mancata presentazione dell'istanza di trattazione prevista dalla disciplina speciale.
- La declaratoria di estinzione per omessa riassunzione/istanza di trattazione deve essere ancorata al presupposto effettivo della sospensione prolungata prevista dalla norma speciale; in difetto, il giudizio prosegue sulla base dell'originario ricorso o appello.
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