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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24448/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale (già PIA, poi FONDENEL) a un ex dirigente iscritto al fondo in epoca anteriore al D.Lgs. n. 124/1993. Il contribuente aveva ottenuto in sede di rinvio dalla CTR del Piemonte il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF, assumendo che una parte della prestazione dovesse essere tassata con la ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale, e non interamente con tassazione separata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione nel precedente rinvio, perché la CTR avrebbe riconosciuto il rimborso senza svolgere la necessaria verifica sull'effettivo impiego dei capitali sul mercato; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza, nella perizia e nelle certificazioni ENEL, dell'indicazione della quota di rendimento netto imputabile alla gestione di mercato del capitale accantonato; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non specificamente contestate le certificazioni ENEL e la metodologia della perizia, trascurando invece le deduzioni dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha ribadito che, per le prestazioni in capitale di fondi di previdenza complementare aziendale riferite agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il regime agevolato del 12,50% si applica solo al rendimento netto effettivamente derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato, mentre il resto resta soggetto a tassazione separata. Ha quindi rilevato che la CTR non aveva eseguito l'accertamento richiesto dal precedente giudizio di rinvio, avendo attribuito valore dirimente alla documentazione prodotta dal contribuente senza verificare se essa dimostrasse davvero il rendimento da investimento sul mercato, né aveva considerato le contestazioni dell'Agenzia. La sentenza impugnata è stata perciò cassata con rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione dedotta come causa di nullità della sentenza

    viene utilizzato per denunciare la nullità della decisione di merito per mancato rispetto del principio di diritto e per violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame del fatto decisivo e discusso

    consente la censura per omesso esame del fatto decisivo relativo alla prova del rendimento netto da gestione sul mercato

  • art. 384 c.p.c.

    principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel precedente rinvio

    il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    erroneamente affermato che l'Ufficio non esprime specifiche censure

    la censura riguarda la valutazione delle prove e delle contestazioni formulate dall'Ufficio

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e al rinvio al codice di procedura civile

  • art. 16, comma 1, lett. a) T.U.I.R.

    individua il regime di tassazione separata applicabile agli importi maturati e alla sorte capitale

  • art. 17 T.U.I.R.

    richiamato insieme all'art. 16 per la tassazione separata

  • L. n. 482 del 1985, art. 6

    prevede la ritenuta del 12,50% applicabile al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato

  • D.Lgs. n. 124 del 1993

    costituisce il discrimine temporale per il trattamento fiscale dei fondi di previdenza complementare aziendale

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ed effettuare l'accertamento specificamente richiesto; la mancata conformazione determina cassazione della sentenza.
  • Per le prestazioni in capitale erogate da fondi di previdenza complementare aziendale iscritti prima del D.Lgs. n. 124/1993, il trattamento fiscale è doppio: tassazione separata sulla sorte capitale e aliquota del 12,50% solo sul rendimento netto effettivamente prodotto dall'impiego sul mercato del capitale accantonato.
  • Il contribuente che chiede il rimborso dell'IRPEF ha l'onere di provare quale parte della somma percepita sia effettivamente riconducibile a rendimenti di gestione sul mercato; non basta un conteggio o una certificazione che non specifichi i criteri di calcolo del rendimento.
  • Il requisito del rendimento tassabile al 12,50% non può essere desunto da un mero indice di coerenza economico-attuariale con la redditività complessiva del datore di lavoro o del patrimonio del fondo, perché occorre la prova dell'effettivo investimento sul mercato degli accantonamenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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