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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24449/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito della revisione del classamento di immobili siti in una microzona comunale caratterizzata da significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, aveva rideterminato la classe e la rendita catastale di unità immobiliari private. Il contribuente aveva impugnato l'atto e ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo non congrua la motivazione del provvedimento. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso di riclassamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, confermando che, nei riclassamenti d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve essere specifica e rigorosa quanto agli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità, non essendo sufficiente il mero richiamo allo scostamento medio della microzona o a formule generiche. Ha quindi rigettato il ricorso, compensando le spese per l'evoluzione della giurisprudenza in materia. Non ha applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della qualità soggettiva dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale non partecipata del ricorso

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    consente la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone con significativo scostamento tra valori di mercato e valori catastali; l'atto deve essere motivato in modo rigoroso e riferito alla concreta situazione della singola unità

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato come parametro di motivazione degli atti impositivi, esige una motivazione idonea a consentire la difesa del contribuente

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 8 d.P.R. n. 138 del 1998

    fonte degli elementi da considerare nella motivazione del riclassamento, tra cui qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    individua il vizio dedotto in cassazione, cioè violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non applicato perché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • sentenza Corte cost. n. 249 del 2017

    ha escluso l'irragionevolezza della revisione per microzone ma ha sottolineato la necessità di motivazione rigorosa sugli elementi che incidono sul singolo classamento

Massime di principio

  • Nella revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la legittimità dell'atto dipende da una motivazione che indichi in modo concreto gli elementi fattuali che hanno inciso sulla singola unità immobiliare, non essendo sufficiente il richiamo astratto allo scostamento della microzona.
  • La revisione per microzone ha natura diffusa e collettiva, ma l'applicazione alla singola unità richiede una seconda fase di specificazione dei parametri e dei fattori determinativi riferiti al bene concreto.
  • Ai fini del controllo giudiziale sulla motivazione di un atto di riclassamento catastale occorre un giudizio ex ante sulla capacità della motivazione di consentire la difesa del contribuente; non è sufficiente che la difesa in giudizio abbia poi supplito alle carenze dell'atto.
  • La motivazione dell'avviso non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione mediante allegazioni successive, poiché la legittimità del provvedimento deve risultare già dall'atto originario.
  • Nel classamento per microzone devono essere considerati non solo i fattori posizionali e di contesto urbano, ma anche le specifiche caratteristiche edilizie della singola unità e del fabbricato, perché immobili della medesima zona possono legittimamente avere classi diverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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