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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24444/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico IRPEF per l'anno d'imposta 2006, fondato sullo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa desunta da beni immobili, autovetture e incrementi patrimoniali. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la CTR Toscana aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo in sostanza che l'avvenuto ricorso allo "scudo fiscale" per attività detenute all'estero precludesse l'accertamento per il 2006 e che, comunque, fosse stata fornita prova contraria della disponibilità di risorse non reddituali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sullo scudo fiscale e sull'accertamento sintetico, sostenendo che la preclusione all'accertamento vale solo per le somme o attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate e solo se vi è concreta correlazione oggettiva, cronologica e quantitativa tra quelle somme e i redditi accertati; 2) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., assumendo che la CTR avesse ritenuto provata la disponibilità di risorse non reddituali sulla base di una mera dichiarazione di liberalità e di un assegno privo di specificazione della causale, senza verificare la natura esente o già tassata delle somme.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e, nei limiti indicati in motivazione, ha accolto anche il secondo motivo. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto. In particolare, ha affermato che lo scudo fiscale non impedisce automaticamente ogni accertamento per annualità anteriori, ma solo quelli relativi a redditi concretamente collegati alle somme rimpatriate o regolarizzate; inoltre, ha ritenuto corretta solo in parte la prova liberatoria relativa alle attribuzioni patrimoniali: sufficiente, per una liberalità documentata, ma insufficiente, per l'assegno, in mancanza dell'accertamento della causa dell'attribuzione e quindi della sua natura non reddituale o esente.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito e la prova contraria del contribuente; la Corte ribadisce che la prova liberatoria richiede documentazione idonea sulla sussistenza, entità e durata del possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non reddituali.

  • art. 13-bis d.l. n. 78 del 2009

    Richiamato dalla ricorrente come norma sullo scudo fiscale, nell'interpretazione della Corte non preclude in via generale l'accertamento, ma rileva solo nei limiti dell'effetto preclusivo connesso alle attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate.

  • art. 14 d.l. n. 350 del 2001

    L'effetto preclusivo del potere di accertamento ha natura eccezionale e di agevolazione per il contribuente; richiede una concreta correlazione tra reddito accertato e somme o beni rimpatriati/regolarizzati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto ammissibili le censure di violazione di legge in quanto dirette contro l'interpretazione e applicazione delle norme sostanziali, non contro un mero apprezzamento di fatto.

  • art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.

    Il limite della doppia conforme non è stato ritenuto ostativo al primo motivo, mentre è stato richiamato in relazione alla censura che attingeva accertamenti di fatto non sindacabili.

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso l'inammissibilità per difetto di specifica indicazione dei documenti, ove i dati rilevanti emergano dalla sentenza impugnata e il motivo sia autosufficiente.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non si sofferma autonomamente sulla presunzione semplice, ma sul corretto oggetto della prova liberatoria nell'accertamento sintetico.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma che l'onere della prova contraria incombe sul contribuente che invochi risorse non reddituali o esenti.

Massime di principio

  • Lo scudo fiscale produce un effetto preclusivo all'accertamento tributario solo in via eccezionale e nei limiti delle somme o attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate; occorre dimostrare una concreta correlazione oggettiva, cronologica e quantitativa tra tali somme e il reddito accertato.
  • Nell'accertamento sintetico, il contribuente che invochi la disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non reddituali deve fornire prova documentale della loro sussistenza, entità e durata del possesso.
  • La prova liberatoria non può arrestarsi alla mera esistenza di un trasferimento patrimoniale: quando si tratta di somme ricevute da terzi, deve risultare anche il titolo della dazione, perché da esso dipende la qualificazione reddituale o non reddituale dell'attribuzione.
  • In sede di legittimità, la censura è ammissibile quando investe l'interpretazione e l'applicazione della norma; è invece inammissibile se mira soltanto a rimettere in discussione un accertamento di fatto, specie in presenza di doppia conforme.
  • La mancata trascrizione di documenti non comporta inammissibilità se la questione di diritto può essere decisa sulla base dei dati già emergenti dalla sentenza impugnata e il motivo è comunque specifico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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