Cassazione Civile, Ordinanza n. 10827/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un imprenditore edile un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione IRPEF e IRAP sulla base di un PVC e contestando l'indeducibilità di costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. Nei giudizi di merito la pretesa era stata confermata. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: con i primi due deduceva, da un lato, la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. e carenza/apparenza di motivazione, anche con riferimento agli artt. 39 del D.P.R. n. 636/1972 e 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; dall'altro, la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto motivato l'avviso senza indicare adeguatamente gli elementi probatori. Con il terzo motivo denunciava, cumulando vizio di legge e vizio motivazionale, la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e l'omesso esame delle prove difensive, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi. Ha affermato che il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato al "minimo costituzionale" e ricorre solo in ipotesi estreme di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile. Nel caso concreto la CTR aveva invece richiamato e valutato specifici elementi a sostegno della pretesa fiscale: la provenienza della maggior parte delle fatture da soggetti privi di struttura e mezzi idonei, l'assenza di dichiarazioni fiscali di due fornitori, la mancanza di personale dipendente, e l'inidoneità delle prove documentali prodotte dal contribuente a superare l'onere probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. senza distinguerle adeguatamente, e perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito; inoltre operava il limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancanza di difese dell'Agenzia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con onere per il ricorrente del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione decisiva.
art. 39 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636
richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme processuali tributarie, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma rilevante.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione, ma non ritenuto violato.
invocato per sostenere l'insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene che la CTR abbia correttamente valutato la sussistenza della motivazione e gli elementi probatori.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge, ma il motivo viene ritenuto in parte inammissibile per commistione con censure di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza, ma la censura è respinta perché non ricorre una reale anomalia motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione del merito.
art. 12 preleggi
richiamato dalla Corte come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
applicato il limite della doppia conforme al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché appello e primo grado erano conformi nei fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale che si traducono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
- La deduzione di un avviso di accertamento privo di adeguata motivazione deve confrontarsi con gli specifici elementi richiamati nell'atto e valutati dal giudice di merito; se la decisione d'appello indica fatti e ragioni logiche a sostegno della pretesa, non sussiste motivazione apparente.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito cumulare indistintamente censure di violazione di legge e di vizio motivazionale senza consentire una loro autonoma trattazione; una simile impostazione rende il motivo inammissibile.
- Quando i giudici di merito di primo e secondo grado hanno deciso sulla base della medesima ricostruzione fattuale, opera il limite della doppia conforme, che preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
- In tema di costi dedotti relativi a operazioni asseritamente inesistenti, la prova contraria fornita dal contribuente deve essere idonea a superare gli elementi presuntivi posti dall'Ufficio; documenti formali o dichiarazioni generiche possono non essere sufficienti a vincere la ricostruzione erariale.
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