Cassazione Civile, Ordinanza n. 33081/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione un costo ritenuto non deducibile perché non provato come effettivamente sostenuto e rideterminando reddito d'impresa e imposte IRPEF, IRAP, IVA e addizionali. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR. In cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato il motivo d'appello relativo al preteso difetto di richiesta di chiarimenti dopo il questionario e la produzione documentale; 2) violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., sostenendo che la certezza, l'effettività e l'inerenza dei costi non potessero desumersi dalle sole fatture, in assenza di contratto scritto e a fronte della supposta sproporzione dei costi rispetto all'attività; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, perché la CTR avrebbe utilizzato documenti (bonifici e documenti di trasporto) non esibiti nella fase amministrativa, ove sarebbero state prodotte solo le fatture.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la questione dell'inutilizzabilità documentale non risultava proposta in appello e, comunque, l'Ufficio non aveva allegato il prescritto avvertimento ex art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973; inoltre la sentenza impugnata dava atto che i documenti erano stati prodotti già in fase amministrativa. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché volto a contestare una valutazione di fatto della CTR sull'effettività e inerenza dei costi, sorretta da motivazione adeguata e conforme ai principi sull'onere della prova. Ha reputato parimenti inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché l'eventuale omessa pronuncia sul contraddittorio preventivo non avrebbe inciso sull'accertata esistenza delle operazioni passive e sulla correttezza del recupero a tassazione. Nessuna statuizione sulle spese, essendo la contribuente rimasta intimata.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è priva di interesse quando la questione asseritamente non esaminata non potrebbe incidere sull'esito della controversia, una volta che il giudice di merito abbia già accertato il fatto decisivo dell'effettiva esistenza delle operazioni e dei costi.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È il parametro dedotto per la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I costi sono deducibili solo se effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa; la loro contestazione non può risolversi in una mera critica del fatto accertato dal giudice di merito.
L'onere della prova grava sul contribuente quanto alla dimostrazione dell'effettività e dell'inerenza dei costi dedotti, onere che nel caso concreto la CTR ha ritenuto assolto.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non prodotti in sede amministrativa richiede, tra l'altro, che il contribuente sia stato avvertito della possibile inutilizzabilità in caso di mancata esibizione; inoltre, se la documentazione risulta comunque prodotta in fase amministrativa, la censura è infondata.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la deducibilità dei costi presuppone la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione e della sua inerenza all'attività d'impresa; il giudice di legittimità non può trasformare in vizio di diritto una contestazione che, in sostanza, mira a rivalutare il merito della prova.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile per difetto di interesse quando la questione pretermessa non è idonea a incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La preclusione probatoria ex art. 32 d.P.R. 600/1973 non opera automaticamente: occorre verificare sia la fase in cui i documenti sono stati prodotti sia la sussistenza dell'avvertimento circa la loro possibile inutilizzabilità.
- Se il giudice di merito accerta che i documenti giustificativi erano già stati esibiti in sede amministrativa, la doglianza di inutilizzabilità processuale dei medesimi documenti è infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33060/2025 del 18/12/2025
- ordinanza_civile · 18 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33065/2025 del 18/12/2025
- ordinanza_civile · 18 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33066/2025 del 18/12/2025
- ordinanza_civile · 18 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33068/2025 del 18/12/2025
- ordinanza_civile · 18 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33069/2025 del 18/12/2025
- ordinanza_civile · 18 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33070/2025 del 18/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →