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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36662/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2004, fondati su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e sulla contestazione dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, inerenti acquisti di beni e servizi connessi a contributi pubblici ottenuti nell’ambito di un patto territoriale. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello in CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l’illegittimità della sottoscrizione dell’avviso per delega priva del nominativo del delegato e del termine di validità; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse considerato la prova contraria da essa offerta circa la veridicità delle fatture, richiamando documenti come il PVC, due perizie giurate e una relazione bancaria finale sul programma di investimenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato sia il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione della direttiva di delega, sia l’infondatezza nel merito, ribadendo che la delega di firma dell’avviso di accertamento è mera delega di firma e non di funzioni, può essere conferita anche mediante ordini di servizio, non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato né l’indicazione della durata, essendo sufficiente la qualifica del soggetto incaricato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, non un vizio di violazione di legge o di omessa pronuncia; inoltre ha valorizzato la presenza di una doppia conforme e ha escluso la deducibilità del travisamento della prova e del vizio motivazionale nei limiti prospettati. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente può avvenire mediante delega di firma; non è richiesta l’indicazione nominativa del delegato né del termine di validità, purché sia individuabile la qualifica del soggetto delegato e sia verificabile ex post la riferibilità della firma all’organizzazione dell’ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per censurare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; occorre una vera violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile nei limiti dell’omesso esame di fatti decisivi e non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il travisamento della prova non è più censurabile nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia riguarda domande, eccezioni o conclusioni che richiedono una decisione, non la mancata considerazione di singole risultanze istruttorie.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma, salvo specifica allegazione di ragioni differenti tra primo e secondo grado.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la trattazione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2729 c.c.

    La CTR aveva fondato la decisione su un ragionamento presuntivo; la Corte ha ritenuto che la censura della contribuente mirasse in realtà a contestare la valutazione di merito delle presunzioni.

Massime di principio

  • La delega di firma per la sottoscrizione di un avviso di accertamento costituisce un decentramento interno di attività e non richiede, di regola, l’indicazione nominativa del delegato o della durata, se l’assetto organizzativo consente di verificare la corrispondenza tra firmatario e qualifica delegata.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti in una formale denuncia di violazione di legge; il sindacato di legittimità resta limitato all’erronea applicazione della norma e, nei limiti consentiti, al vizio motivazionale.
  • L’omessa considerazione di singoli documenti o elementi istruttori non integra di per sé omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma semmai una censura sulla motivazione o sulla valutazione del materiale probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, la censura motivazionale è fortemente compressa e non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla prova.
  • La doglianza sul travisamento della prova non è ammissibile quando, in sostanza, mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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