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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8298 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia Sud ha impugnato la sentenza n. 305/01/12 del 22 giugno 2012 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva riformato la decisione di primo grado e annullato l’intimazione di pagamento notificata a E.F. il 14 novembre 2008 per una cartella relativa a Irpeg e Ilor. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973: sosteneva che la cartella fosse stata validamente notificata mediante deposito e affissione all’albo pretorio, dopo che il portiere aveva riferito che il contribuente si era trasferito. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, contestando che fosse stata annullata anche la cartella perché riferita a imposte di una persona giuridica senza prova della responsabilità del contribuente persona fisica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, poiché le risultanze anagrafiche indicavano la residenza del contribuente e non risultava un trasferimento in luogo sconosciuto, si trattava di irreperibilità relativa, non assoluta: la cartella doveva quindi essere notificata secondo l’art. 140 c.p.c., con tutti gli adempimenti previsti, inclusa la raccomandata informativa, che non era stata inviata. È stata dichiarata inammissibile la censura sulla riferibilità delle imposte alla persona fisica, perché riguardava una motivazione resa ad abundantiam e risultava superata dall’annullamento fondato sulla notificazione invalida; ogni altra questione è rimasta assorbita. Equitalia Sud è stata condannata a pagare a E.F. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Escluso l’ulteriore contributo unificato, poiché il ricorso era stato notificato il 30 gennaio 2013, prima dell’entrata in vigore del relativo obbligo, il 31 gennaio 2013.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Su tale presupposto, la commissione tributaria regionale ha fatto esatta applicazione del disposto normativo, stabilendo che la notificazione della cartella in questione dovesse essere integralmente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e non del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e).

    Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso un indirizzo conosciuto, la notificazione deve seguire la procedura dell’art. 140 c.p.c. e non quella prevista per l’irreperibilità assoluta. La procedura richiede tutti gli adempimenti prescritti, compreso l’invio della raccomandata informativa.

  • Art. 26, comma 3 (ora comma 4), D.P.R. n. 602/1973

    (...) all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea; sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

    In caso di irreperibilità relativa, la notificazione della cartella si perfeziona soltanto con il rispetto degli adempimenti dell’art. 140 c.p.c.; non basta spedire la raccomandata informativa, che deve anche pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973

    La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.

    La procedura per irreperibilità assoluta è applicabile solo se il destinatario si è trasferito in luogo sconosciuto e il notificatore ha svolto e attestato le ricerche necessarie, escludendo un semplice cambio di indirizzo nello stesso Comune. La mancata reperibilità in un singolo accesso o la dichiarazione del portiere non sono, da sole, sufficienti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La norma è indicata come base processuale del primo motivo di ricorso, con cui Equitalia Sud ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge; il motivo è stato esaminato e rigettato.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. n. 228/2012

    Visto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, va dato atto della insussistenza, nella specie, dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

    La Corte ha escluso l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, poiché il ricorso per cassazione era stato notificato il 30 gennaio 2013, prima dell’entrata in vigore della disciplina del doppio contributo, il 31 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Se le ricerche anagrafiche indicano un indirizzo noto, l’assenza del destinatario al momento della notifica configura normalmente irreperibilità relativa: occorre seguire l’art. 140 c.p.c., non la procedura prevista per l’irreperibilità assoluta.
  • La dichiarazione del portiere che il destinatario si è trasferito, senza ulteriori verifiche che attestino un trasferimento in luogo sconosciuto, non basta a giustificare la procedura per irreperibilità assoluta.
  • Per la notifica ex art. 140 c.p.c. non è sufficiente spedire la raccomandata informativa del deposito: devono essere compiuti tutti gli adempimenti prescritti, incluso quello relativo alla ricezione della raccomandata nella sfera di conoscenza del destinatario.
  • L’invalidità della notifica dell’atto presupposto può determinare l’illegittimità dell’atto successivo fondato su di esso. Se tale ragione è sufficiente a definire la controversia, le ulteriori censure riferite a motivazioni ad abundantiam possono risultare inammissibili o assorbite.

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