Sentenza del 04/04/2018 n. 8269 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ecotassa prevista dalla L. n. 549 del 1995 per il deposito in discarica di rifiuti. Sul terreno comunale era stato realizzato, senza autorizzazione, un sito in cui venivano ammassate le alghe raccolte sulle spiagge, in attesa del loro trasferimento fuori dall'Isola d'Elba. Il Comune contestava l'accertamento con sanzioni e interessi, sostenendo, con tre motivi, che si trattasse di deposito temporaneo e non di discarica abusiva; che il giudice tributario avrebbe dovuto attribuire rilievo agli accertamenti del giudice penale; e che le alghe, assimilabili ai rifiuti urbani, potevano essere destinate al compostaggio o al recupero energetico, senza assoggettamento al tributo. Contestava inoltre che il tributo fosse dovuto dal Comune anziché dalle imprese incaricate delle operazioni di recupero e stoccaggio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva respinto l'appello del Comune e confermato l'accertamento regionale. Il primo motivo è stato rigettato: il deposito non poteva qualificarsi come temporaneo perché avveniva in un luogo diverso da quello di produzione e senza autorizzazione; inoltre, l'ecotassa si applica anche al deposito incontrollato di rifiuti. Il secondo motivo è stato rigettato: nel processo tributario il giudicato penale non vincola automaticamente e la sentenza penale può essere valutata come elemento di prova; la censura, inoltre, non indicava fatti decisivi idonei a contestare la ricostruzione dei giudici di merito. Il terzo motivo è stato rigettato: il possibile riutilizzo delle alghe non era stato provato e mancava la comunicazione alla Provincia richiesta per procedervi; grava su chi invoca una diversa destinazione o un regime fiscale più favorevole l'onere di dimostrarne i presupposti. È stata respinta anche la tesi secondo cui il soggetto passivo dovesse essere individuato nelle imprese incaricate delle operazioni materiali: il tributo resta a carico del Comune, titolare del terreno e dell'attività di gestione accertata. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 24-53 e comma 32
E la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, assoggetta all'ecotassa, ed alle sanzioni, sia l'attività di discarica abusiva, che il semplice deposito incontrollato di rifiuti.
Il presupposto dell'ecotassa non si limita al conferimento in una discarica in senso stretto: ricomprende anche il deposito incontrollato di rifiuti, con le relative sanzioni.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183
per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, e nel rispetto delle condizioni dettate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato diversamente
Il deposito è temporaneo solo se ricorrono tutte le condizioni normative, tra cui l'effettuazione nel luogo di produzione. La mancanza anche di un requisito esclude tale qualificazione e impone di valutare il deposito secondo le diverse categorie di gestione dei rifiuti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
nel contenzioso tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., vigendo le limitazioni probatorie sancite dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee invece a supportare una pronuncia penale di condanna, per cui la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati
La decisione penale non vincola automaticamente il giudice tributario. Può essere considerata come indizio o elemento di prova, ma il giudice tributario deve svolgere una propria valutazione delle risultanze.
Una volta esclusa l'incidenza del procedimento penale nel processo tributario e nella procedura amministrativa di accertamento, ciò non esclude che il giudice tributario non possa utilizzare, quale fonte del proprio convincimento, le prove raccolte nel processo penale, purchè il suo vaglio critico, nell'esercizio di quel potere-dovere riconosciutogli dall'art. 116 c.p.c., sia svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.
Il giudice tributario può utilizzare prove raccolte nel processo penale, ma deve valutarle autonomamente e non è vincolato all'interpretazione data dal giudice penale.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attenendo al libero convincimento del giudice e non agli eventuali vizi dell' iter formativo di esso, rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il motivo di ricorso per vizio di motivazione non consente di sostituire alla valutazione dei fatti del giudice di merito il diverso convincimento della parte né di ottenere una nuova valutazione delle prove in Cassazione.
L. n. 748 del 1984, Allegato C1
L'assimilazione delle alghe ai rifiuti solidi urbani non basta a escludere l'ecotassa: l'eventuale riutilizzo o destinazione a recupero deve essere concretamente dimostrato e realizzato nel rispetto delle formalità richieste.
Massime di principio
- Un deposito di rifiuti è temporaneo soltanto se rispetta tutte le condizioni previste dalla legge; il deposito in un luogo diverso da quello di produzione o privo delle autorizzazioni richieste può essere qualificato come gestione non autorizzata o deposito incontrollato, anche se il trasferimento successivo è frequente e il deposito è dichiarato provvisorio.
- L'ecotassa può applicarsi anche al deposito incontrollato di rifiuti, non soltanto a una discarica destinata a ricevere rifiuti in modo definitivo.
- Nel processo tributario una sentenza penale non determina automaticamente l'esito della controversia: il giudice tributario può considerarla come elemento probatorio, ma deve valutarla autonomamente.
- Chi invoca l'esenzione o un trattamento fiscale più favorevole perché i materiali sarebbero destinati al riutilizzo o al recupero deve provare concretamente la destinazione e il rispetto delle comunicazioni e degli altri adempimenti richiesti.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio limitandosi a contrapporre la propria ricostruzione a quella del giudice di merito; occorre indicare specifici vizi rilevanti o fatti decisivi non esaminati.
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