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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8249 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica del valore dichiarato per la vendita, conclusa il 26 giugno 2006, di un terreno alla società S.P.L. Sistemi e Progetti Logistica S.r.l., per un corrispettivo complessivo di 4.920.000 euro. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a B.B., quale coobbligata, un avviso di rettifica e liquidazione fondato sulla stima UTE e su valori OMI. B.B. contestava l’applicazione retroattiva degli automatismi introdotti dal D.L. n. 223/2006, l’insufficienza e l’incomprensibilità della stima e la mancata valutazione delle sue contestazioni e prove contrarie. Dopo la decisione della CTP di Roma, che aveva ridotto del 50% il valore accertato, la CTR del Lazio aveva respinto l’appello principale della contribuente e accolto quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo congrua la valutazione. Era stata poi notificata una cartella di 167.983,05 euro, comprensiva di sanzioni e interessi, per un terzo della maggiore imposta di registro, e comunicata l’iscrizione di ipoteca.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la questione sull’applicazione nel tempo del D.L. n. 223/2006 era nuova e il ricorso non indicava in quale atto del giudizio di merito fosse stata sollevata. Ha accolto il secondo e il terzo motivo: la CTR aveva recepito la stima UTE e le conclusioni dell’Ufficio senza esaminare le contestazioni specifiche e gli elementi contrari addotti da B.B., né spiegare perché li disattendesse. La stima UTE è una perizia di parte e non vincola il giudice, che deve valutarne l’idoneità a provare il maggior valore e rendere esplicito il percorso logico seguito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita nel merito la correttezza del valore accertato né l’esito finale della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e onere di specifica indicazione delle questioni già dedotte nel giudizio di merito

    Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cuì non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per la novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice del merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013).

    Una questione non trattata nella sentenza impugnata può essere esaminata in Cassazione solo se il ricorrente dimostra di averla già proposta nel giudizio di merito e indica con precisione l’atto in cui lo fece; altrimenti la censura è inammissibile.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile alla controversia

    Nell'ipotesi in cui siano state mosse critiche puntuali e dettagliate alla valutazione della stima UTE, il giudice che intende disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni rassegnate dall'Ufficio.

    Quando le parti formulano contestazioni specifiche su una stima utilizzata per rettificare il valore di un immobile, il giudice deve affrontarle e spiegare perché le ritiene infondate. Il mero richiamo alle conclusioni dell’Amministrazione non soddisfa l’obbligo di motivazione; la decisione che omette tale confronto è affetta dal vizio motivazionale rilevante nel giudizio di legittimità.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudicante ha fatto mostra di ignorare gli elementi che parte ricorrente aveva addotto come base per il raggiungimento del convincimento giudiziale, chiaramente evidenziandosi l'omesso esame delle sue deduzioni difensive.

    Il giudice deve considerare le allegazioni e le prove ritualmente introdotte dalle parti; la mancata considerazione delle deduzioni difensive rilevanti può viziare la decisione, soprattutto quando impedisce di comprendere il confronto tra le tesi contrapposte.

Massime di principio

  • Una stima tecnica predisposta dall’Amministrazione, anche se proveniente da un ufficio tecnico, non costituisce prova vincolante per il giudice: nel processo opera come valutazione di parte e va verificata insieme alle contestazioni e agli elementi contrari.
  • Se una parte critica in modo puntuale i criteri, i dati o i confronti utilizzati nella stima, il giudice deve esaminare quelle obiezioni e motivare specificamente perché le accoglie o le respinge; non basta richiamare la stima o confermare l’accertamento dell’Ufficio.
  • In Cassazione non si possono introdurre per la prima volta questioni assenti dalla sentenza impugnata senza indicare e documentare dove siano state proposte nel giudizio precedente: la censura rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non annulla automaticamente la pretesa tributaria né stabilisce quale sia il valore corretto: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e motivare sulla base delle prove e delle contestazioni.

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