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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8247 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato l’atto di irrogazione della sanzione per l’anno d’imposta 2000, contestando di aver utilizzato in compensazione un credito d’imposta oltre il limite annuo previsto dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997. Con sette motivi in Cassazione ha dedotto, tra l’altro, vizi di motivazione e omessa pronuncia, l’inapplicabilità della sanzione per omesso o tardivo versamento, la natura meramente formale della violazione, l’operatività generale della compensazione prevista dallo Statuto del contribuente e il diritto alla riduzione della sanzione. La CTR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 80 del 29 luglio 2009, aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso pronunciato in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il Consorzio a pagare le spese del giudizio di legittimità: 3.000 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Il primo motivo è stato rigettato: la CTR non aveva qualificato la violazione come formale, ma aveva escluso la non punibilità perché l’uso eccedente della compensazione aveva causato un omesso tempestivo versamento. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, per errata deduzione del vizio e difetto di autosufficienza, e comunque infondato quanto alla motivazione. Il terzo è inammissibile: le domande asseritamente non esaminate non erano state specificate e riprodotte nei termini necessari. Il quarto è infondato: la compensazione oltre il limite integra un mancato versamento sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Il quinto è inammissibile perché presupponeva, senza fondamento, che la violazione fosse meramente formale. Il sesto è inammissibile perché non coglieva la ragione della decisione e comunque infondato: l’art. 8 dello Statuto non elimina i limiti legali alla compensazione, né rendeva applicabile nel 2000 una compensazione generalizzata. Il settimo è inammissibile per difetto di specificità e prova della tempestiva proposizione della domanda di riduzione; è anche infondato, poiché la definizione agevolata delle sole sanzioni non spetta in caso di omesso o ritardato versamento, compresa la compensazione oltre soglia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 25, comma 2

    la compensazione di un credito d'imposta, seppur legittimamente vantato, in misura superiore al limite annuo previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25, comma 2 (nella misura di 500 milioni delle vecchie Lire, poi elevato ad un miliardo dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1) realizza quel mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1

    Il credito può essere effettivamente esistente, ma compensarlo oltre il limite annuo consentito produce un mancato versamento del tributo alla scadenza; la parte eccedente è quindi soggetta alla sanzione prevista per l’omesso o tardivo versamento.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1

    la compensazione di un credito d'imposta, seppur legittimamente vantato, in misura superiore al limite annuo previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25, comma 2 (nella misura di 500 milioni delle vecchie Lire, poi elevato ad un miliardo dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1) realizza quel mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1

    La sanzione per omesso o tardivo versamento si applica anche quando il mancato pagamento deriva dall’utilizzo in compensazione di un credito oltre il limite legale.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5-bis

    la violazione meramente formale non punibile deve rispondere a due concorrenti requisiti, ovvero di non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo

    La non punibilità richiede cumulativamente l’assenza di pregiudizio ai controlli e l’assenza di effetti sulla base imponibile e sul versamento. La compensazione oltre soglia, incidendo sul tempestivo versamento del tributo, non è una violazione meramente formale.

  • L. n. 212/2000, art. 8, commi 1 e 2

    il principio secondo cui la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi e con le modalità espressamente previste dalla legge - non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge - non può considerarsi superato per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, "il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti (soltanto) l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002"

    Lo Statuto non autorizza una compensazione tributaria illimitata: restano applicabili le disposizioni vigenti e i relativi limiti. L’estensione ai tributi per i quali la compensazione non era prevista era demandata a regolamenti e decorreva dall’anno d’imposta 2002, non dal 2000.

  • D.Lgs. n. 462/1997, art. 2

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla riduzione della sanzione per mancata indicazione e dimostrazione della tempestiva proposizione della relativa domanda nei gradi di merito; ha inoltre escluso, nel caso di omesso o tardivo versamento, l’accesso alla definizione agevolata delle sole sanzioni.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riprodotte puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte.

    Per denunciare omessa pronuncia occorre individuare una domanda o eccezione autonoma e riprodurne puntualmente il contenuto, indicando l’atto o il verbale in cui fu proposta, così da consentire alla Cassazione di verificarne ritualità, tempestività e decisività.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le censure per violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale devono essere ricondotte al corretto motivo di ricorso e formulate in modo specifico e autosufficiente. La deduzione generica di domande o di elementi non esaminati comporta l’inammissibilità.

Massime di principio

  • La compensazione tributaria è ammessa nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge: l’esistenza effettiva del credito non consente di superare il tetto annuo previsto.
  • L’utilizzo oltre soglia comporta, per la parte eccedente, un mancato versamento alla scadenza e può essere sanzionato come omesso o tardivo pagamento.
  • Una violazione non è meramente formale se incide sul versamento del tributo; per la non punibilità devono sussistere insieme l’assenza di pregiudizio ai controlli e l’assenza di incidenza sulla base imponibile e sul pagamento.
  • Una previsione generale di compensabilità non elimina automaticamente limiti e modalità fissati da norme speciali né si applica retroattivamente: occorre considerare la disciplina vigente per l’anno d’imposta interessato.
  • In Cassazione, l’omessa pronuncia va denunciata indicando e riproducendo con precisione la domanda o eccezione proposta in merito, con gli estremi dell’atto e della fase processuale; allegazioni generiche non soddisfano l’onere di autosufficienza.
  • La riduzione o definizione agevolata delle sole sanzioni non è automaticamente disponibile quando la contestazione riguarda un omesso o tardivo versamento, anche se questo deriva da compensazione eccedente.

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