Sentenza del 04/04/2018 n. 8268 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l'accertamento regionale emesso nel 2007, con sanzioni e interessi, per l'ecotassa prevista dalla L. n. 549/1995. Con tre motivi ha sostenuto: 1) che l'accumulo di alghe nell'area comunale fosse un deposito temporaneo, non una discarica, poiché le alghe venivano trasferite con frequenza infrasettimanale fuori dall'Isola d'Elba per smaltimento o recupero e non vi era danno ambientale; 2) che il giudice tributario avrebbe dovuto considerare gli accertamenti svolti nel procedimento penale, dai quali il Comune riteneva non emergesse una discarica abusiva; 3) che le alghe, assimilate all'epoca ai rifiuti solidi urbani, potevano essere destinate al compostaggio o all'incenerimento con recupero energetico e che occorreva accertarne la destinazione finale, senza imputare al Comune l'omessa comunicazione alla Provincia. Il Comune ha inoltre contestato di essere il soggetto passivo, indicando invece le imprese incaricate del recupero e dello stoccaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il Comune alle spese del giudizio di legittimità: 5.500 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Il primo motivo è stato rigettato: il deposito non poteva qualificarsi come temporaneo perché avveniva in un luogo diverso da quello di produzione e senza autorizzazione; la L. n. 549/1995 assoggetta all'ecotassa anche il deposito incontrollato, oltre alla discarica abusiva. Il secondo motivo è stato rigettato: nel processo tributario il giudicato penale non vincola automaticamente; gli elementi raccolti in sede penale possono essere valutati autonomamente dal giudice tributario. La censura, inoltre, non indicava fatti controversi e decisivi idonei a sovvertire l'accertamento di merito e non poteva trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove in cassazione. Il terzo motivo è stato rigettato: la possibile destinazione delle alghe al recupero non escludeva il tributo in assenza della prova del rispetto delle condizioni e della preventiva comunicazione alla Provincia; spettava al Comune dimostrare la diversa natura o il riutilizzo dei materiali per ottenere esenzione o regime agevolato. È stata infine respinta anche la tesi secondo cui il soggetto passivo dovessero essere le imprese incaricate delle operazioni materiali: il Comune, titolare del terreno e gestore dell'attività, restava assoggettato all'imposizione.
Norme richiamate
L. n. 549/1995, art. 3, comma 32
E la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, assoggetta all'ecotassa, ed alle sanzioni, sia l'attività di discarica abusiva, che il semplice deposito incontrollato di rifiuti.
Il presupposto dell'ecotassa non è limitato alla discarica abusiva: comprende anche il deposito incontrollato di rifiuti.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 183
Il deposito temporaneo, infatti, è soggetto a particolari condizioni, dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, che riguardano, tra l'altro, anche la qualità e quantità dei rifiuti, nonchè la durata del deposito, rispettate le quali può ritenersi legittimo, altrimenti l'attività rientra in quella di gestione dei rifiuti non autorizzata, penalmente sanzionabile.
Il deposito è temporaneo solo se ricorrono tutte le condizioni legali; nel caso concreto era decisivo che le alghe fossero accumulate in un luogo diverso da quello di produzione e senza autorizzazione. Se manca anche un requisito, l'attività non beneficia della qualificazione di deposito temporaneo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte evidenzia che nel contenzioso tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., vigendo le limitazioni probatorie sancite dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee invece a supportare una pronuncia penale di condanna, per cui la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio, e non rappresenta un accertamento preliminare necessario.
Nel processo tributario il giudicato penale non produce automaticamente effetti vincolanti; la sentenza penale può essere valutata come elemento indiziario o di prova critica, mentre il giudice tributario compie un autonomo esame.
Codice di procedura civile, art. 116
Una volta esclusa l'incidenza del procedimento penale nel processo tributario e nella procedura amministrativa di accertamento, ciò non esclude che il giudice tributario non possa utilizzare, quale fonte del proprio convincimento, le prove raccolte nel processo penale, purchè il suo vaglio critico, nell'esercizio di quel potere-dovere riconosciutogli dall'art. 116 c.p.c., sia svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.
Il giudice tributario può utilizzare le prove raccolte nel processo penale, ma deve valutarle autonomamente e non è vincolato alla lettura del giudice penale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Tuttavia, secondo un insegnamento assolutamente consolidato di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione e valutazione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte.
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione non consente di sostituire la valutazione soggettiva della parte a quella del giudice di merito né di ottenere una nuova decisione sui fatti.
L. n. 748/1984, Allegato C1
Del resto, l'impostazione normativa della "ecotassa", finalizzata a favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero della materia prima e dell'energia in essi contenute, fa presumere che tutto ciò che è conferito in discarica sia rifiuto, mentre costituisce eccezione ritenere che materiali, pur conferiti in discarica, possano non considerarsi rifiuti, o che possano considerarsi rifiuti ma meritevoli di un più favorevole regime fiscale, con la conseguenza che grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali, come anche il loro eventuale riutilizzo, uno specifico onere probatorio al riguardo, al fine di ottenere l'esenzione dal tributo o l'imposizione agevolata.
L'assimilazione delle alghe ai rifiuti solidi urbani non basta a escludere l'ecotassa: chi invoca una diversa natura del materiale o un suo effettivo riutilizzo deve provarlo, insieme ai presupposti dell'esenzione o dell'agevolazione.
Massime di principio
- Un deposito di rifiuti non è temporaneo per il solo fatto che il materiale venga allontanato periodicamente o che non si dimostri un danno ambientale: occorre rispettare tutti i requisiti normativi, compreso quello relativo al luogo di produzione e le eventuali autorizzazioni richieste.
- L'ecotassa può gravare anche sul deposito incontrollato, non soltanto sul conferimento definitivo in una discarica formalmente qualificata come tale.
- Gli accertamenti penali non vincolano automaticamente il giudice tributario. Quest'ultimo può utilizzare le prove del procedimento penale, ma deve valutarle autonomamente.
- In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove limitandosi a contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti; occorre indicare specificamente il vizio rilevante e i fatti controversi e decisivi.
- Chi chiede l'esenzione o un trattamento fiscale agevolato perché i materiali sarebbero recuperabili o destinati al riutilizzo deve provare concretamente tale destinazione e il rispetto delle formalità previste, incluse le comunicazioni preventive eventualmente necessarie.
- La responsabilità tributaria va individuata in base alla disciplina applicabile e al ruolo effettivo del soggetto nell'attività: nel caso deciso, il Comune era tenuto al tributo quale titolare del terreno e gestore del deposito, nonostante il successivo coinvolgimento di imprese nelle operazioni di recupero o stoccaggio.
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