Sentenza del 04/04/2018 n. 8245 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’accertamento relativo al 1985, con cui l’Ufficio recuperò a tassazione, ai fini IRPEG e ILOR, Lire 1.553.659.000 per ricavi asseritamente non fatturati e non contabilizzati e Lire 18.178.000 per costi ritenuti non inerenti. Dopo le decisioni dei giudici tributari e una cassazione con rinvio, la C.T.R. della Campania, in sede di rinvio, escluse l’esenzione prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, ma annullò entrambi i recuperi. L’Agenzia impugnò tale pronuncia con due motivi: il primo denunciava, in relazione ai ricavi, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 e vizio di motivazione; il secondo contestava, riguardo ai costi, la motivazione e la violazione degli artt. 2721, 2729 e 2697 c.c. Il Consorzio eccepì l’inammissibilità del ricorso perché composto in larga parte dalla riproduzione integrale di atti e documenti, senza adeguata sintesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione del Consorzio e dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia, senza esaminare nel merito i due motivi. Il ricorso era di 179 pagine, per la maggior parte costituite da verbali, allegati, motivazione della sentenza e avviso di accertamento; eliminati tali materiali, restavano cinque pagine con una sintesi insufficiente a far comprendere compiutamente la controversia e le censure. La Corte ha rilevato che non spettava al giudice di legittimità leggere e selezionare il materiale riversato nell’atto: l’onere di esporre sinteticamente i fatti e gli elementi rilevanti gravava sulla ricorrente. L’Agenzia è stata condannata a pagare al Consorzio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. La precedente decisione della C.T.R. è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell'art. 366 c.p.c., n. 3, poichè onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso.
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti impone al ricorrente di sintetizzare la vicenda sostanziale e processuale in modo da rendere comprensibili le censure. La riproduzione massiva di atti e documenti, che costringa la Corte a ricercare autonomamente i dati rilevanti, non soddisfa il requisito e può rendere il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la parte deve selezionare e riassumere i fatti e i passaggi documentali pertinenti, collegandoli chiaramente a ciascuna censura: non può trasferire alla Corte il compito di individuare ciò che è rilevante.
- La trascrizione estesa di atti non rende di per sé il ricorso autosufficiente; può, al contrario, oscurare le questioni decisive e determinare l’inammissibilità se manca una sintesi comprensibile.
- Un ricorso sovrabbondante non è automaticamente inammissibile: se i documenti riprodotti sono chiaramente individuabili e separabili, la Corte può espungerli e valutare il testo residuo. In questo caso, però, anche depurato dagli allegati, il ricorso non conteneva una ricostruzione sufficiente.
- La dichiarazione d’inammissibilità impedisce l’esame dei motivi di merito e lascia ferma la pronuncia impugnata; le spese seguono la soccombenza.
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