Cassazione Penale, Sentenza n. 12218/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva respinto la sua eccezione di compensazione tra il credito riconosciuto a Camko ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. (risarcimento per trattamento inumano subito) e la pena pecuniaria a carico del medesimo (condanna definitiva pari a € 55.000). Il Tribunale aveva ritenuto che, alla luce del d.lgs. n.150/2022, la pena pecuniaria abbia natura di pena afflittiva e non possa essere estinta per compensazione, ed aveva inoltre escluso fattori compensativi nella detenzione contestata, liquidando € 3.168,00 al resistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato. Ha affermato il consolidato principio per cui l'obbligazione dello Stato a favore del detenuto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. è opponibile alla compensazione con il credito certo, liquido ed esigibile dello Stato derivante da una pena pecuniaria. Ha dichiarato infondate le ragioni del Tribunale che negavano la compensazione richiamando il d.lgs. n.150/2022 e la possibilità di conversione della pena pecuniaria in caso di inadempimento: la conversione eventuale non muta la natura originaria monetaria della pena fino al verificarsi dell'inadempimento. Ha altresì chiarito che il magistrato di sorveglianza è competente a decidere sull'eccezione di compensazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio. Non è stata accolta la richiesta del Ministero di condannare Camko al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 35-ter Ordinamento penitenziario
Disciplina il diritto del detenuto/internato al rimedio risarcitorio per trattamenti contrari al divieto di trattamenti inumani o degradanti; costituisce il titolo del credito del detenuto che può essere liquidato dal magistrato di sorveglianza e può essere oggetto di compensazione se l'altra pretesa è certa, liquida ed esigibile
Prevede la compensazione fra crediti reciproci; la Corte ha richiamato questo principio per affermare che lo Stato può opporre la compensazione del proprio credito pecuniario nei confronti del credito riconosciuto al detenuto se entrambi i crediti sono certi, liquidi ed esigibili
decreto legislativo n. 150 del 2022
Introdotto il regime di esecuzione e la possibilità di conversione della pena pecuniaria, ma tale riforma non trasforma la natura originaria della pena pecuniaria in modo da impedire la compensazione finché la pena mantenga la sua natura monetaria (cioè fino a un eventuale inadempimento)
art. 660 Codice di Procedura Penale
Prevede la conversione della pena pecuniaria in misure non patrimoniali in caso di inadempimento; la Corte ha spiegato che questa eventualità è un evento successivo che non impedisce la compensazione preventiva quando la pena è ancora monetaria e non convertita
art. 656 Codice di Procedura Penale
L'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero è idoneo a provare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito dello Stato derivante dalla pena pecuniaria, e pertanto può essere utilizzato per opporre la compensazione
art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002
Riguarda le spese di mantenimento in carcere e le procedure di contestazione: la Corte ha distinto queste spese dalla pena pecuniaria, rilevando che l'impedimento alla compensazione per le spese di mantenimento deriva dall'incertezza del credito fino al completamento delle procedure previste, situazione diversa rispetto alla pena pecuniaria determinata in sentenza definitiva
Massime di principio
- La compensazione fra il credito riconosciuto all'ex detenuto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. e la pena pecuniaria a suo carico è ammessa quando entrambi i crediti sono "certi, liquidi ed esigibili".
- La pena pecuniaria mantiene natura monetaria fino al verificarsi di un inadempimento che ne determini la conversione: la mera possibilità di conversione prevista dal d.lgs. n.150/2022 non impedisce la compensazione ordinaria.
- Spetta al Ministero dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito erariale (es. sentenza di condanna irrevocabile, ordine di esecuzione, posizione giuridica) e sollevare tempestivamente l'eccezione di compensazione nel procedimento di cui all'art. 35-ter.
- Il magistrato di sorveglianza è competente a valutare e decidere sull'eccezione di compensazione quando questa è proposta nel procedimento per il riconoscimento del rimedio risarcitorio.
- Le spese di mantenimento in carcere costituiscono una fattispecie diversa: la loro opponibilità in compensazione è subordinata alla certezza del relativo credito dello Stato, acquisibile solo dopo l'esaurimento delle procedure di contestazione previste.
- In pratica, in casi analoghi si deve: 1) verificare che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili; 2) produrre la documentazione probatoria (sentenza definitiva, ordine di esecuzione, posizione giuridica); 3) proporre l'eccezione di compensazione tempestivamente; 4) considerare che la compensazione diventa inattuabile solo se la pena pecuniaria è già stata convertita per inadempimento
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