Cassazione Penale, Sentenza n. 12085/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (presentazione di dichiarazione IVA con elementi passivi fittizi). Lamentava: 1) assenza di dolo o, quantomeno, impossibilità di ritenere sussistente il dolo eventuale, rilevando che l'imputato era diventato amministratore dopo la data della fattura contestata; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni telefoniche rese dal figlio/amministratore di fatto (Oppido Raffaele) alla Guardia di Finanza, raccolte senza garanzie difensive; 3) illegittima quantificazione del profitto confiscabile per aver incluso anche l'IRAP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla sussistenza dell'elemento soggettivo ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la Corte territoriale aveva individuato molteplici e convergenti indizi (elevato importo della fattura, assenza di pagamenti o iscrizioni contabili, rapporto di parentela e convivenza con l'amministratore della società emittente, inattività e sede fittizia della Faecase S.r.l., ruolo di amministratore di fatto del figlio) tali da poter ricavare il dolo anche nella forma del dolo eventuale e l'obbligo di una minima verifica da parte del legale rappresentante. Quanto alle dichiarazioni del figlio, la Cassazione ha confermato la corretta applicazione della prova di resistenza: espunte quelle dichiarazioni, le restanti prove documentali e fattuali erano sufficienti a reggere la sentenza. Sulla confisca, la Corte ha constatato che l'IRAP era già stata esclusa dal profitto confiscabile (per un importo di Euro 27.300), per cui non è condivisa la censura. Il ricorrente è condannato alle spese e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'articolo richiede il dolo specifico della finalità evasiva; la Corte ha ritenuto che tale dolo sia compatibile con il dolo eventuale e che la conoscibilità della fittizietà delle poste, tramite una minima diligente verifica, possa fondare la responsabilità dell'amministratore subentrante
d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
Norma relativa alla confisca del profitto del reato; la Corte ha applicato il principio che il profitto confiscabile comprende risparmi di imposte sui redditi e IVA, escludendo invece l'IRAP se indebitamente dedotta
codice di procedura penale, artt. 63 e 64 e disposizioni attuative art. 220
Le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive possono essere inutilizzabili, ma l'eventuale inutilizzabilità va valutata alla prova di resistenza: se il giudizio resta sostenibile senza l'elemento viziato, la condanna può rimanere confermata
codice di procedura penale, art. 616
Richiamato in sede di determinazione della sanzione per il ricorso inammissibile; la sentenza applica la facoltà di aumentare la sanzione in casi particolari, in combinato disposto con la legge n. 103/2017
Legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Consente di incrementare oltre il massimo la sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La posizione di amministratore, anche se assunta da poco tempo, comporta l'obbligo di una minima verifica della contabilità e delle ultime dichiarazioni: l'omesso controllo può integrare dolo eventuale se vi sono indici oggettivi di anomalia
- Il dolo specifico previsto per i reati tributari (finalità evasiva) può essere desunto anche nella forma del dolo eventuale quando l'agente accetti il rischio che la dichiarazione comprenda documenti attestanti operazioni inesistenti
- La sussistenza di indizi convergenti (importi elevati, assenza di pagamenti, inattività o sede fittizia della società emittente, legami familiari/convivenza) rafforza la possibilità di inferire la consapevolezza o la conoscibilità della falsità
- Le dichiarazioni raccolte senza garanzie difensive possono essere escluse, ma il giudice deve effettuare la prova di resistenza: se il resto del materiale probatorio è autonomo e sufficiente la sentenza può reggere
- Nella quantificazione del profitto confiscabile occorre distinguere tra imposte sui redditi/IVA (in linea generale confiscabili come profitto del reato) e voci come l'IRAP che, se indebitamente dedotte, devono essere valutate separatamente ed eventualmente escluse
- In caso di valutazione preventiva del rischio legale, chi subentra in carica dovrebbe richiedere accesso alla documentazione fiscale e agli estratti conto per ridurre l'esposizione penale derivante da fattispecie preesistenti
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