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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12081/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per eccessività della pena e carenza di motivazione nella quantificazione, deducendo violazione degli artt. 125 comma 3 c.p.p. e 111 comma 6 Cost. e richiamando i criteri di determinazione della pena di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e all'art. 27 Cost. (comma 3). Ha censurato la decisione della Corte territoriale per non essersi pronunciata specificamente sull'eccessività della pena (erogata al massimo edittale) e per la mancanza di motivazione adeguata circa la scelta della misura sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte d'appello non si è limitata al solo esame delle circostanze attenuanti ma ha argomentato la congruità della pena richiamando la reiterazione della condotta, l'inosservanza consapevole del provvedimento amministrativo, l'elevata incidenza di lavoro irregolare (oltre l'80%) e la prosecuzione dell'attività nonostante due controlli, nonché l'assenza di comportamento riparatorio. La Corte territoriale ha applicato i criteri dell'art. 133 c.p. nella quantificazione della pena; perciò la cassazione ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e non ha ammesso una nuova valutazione della congruità della sanzione. Conseguenze: confermata la condanna per il reato (art. 14, comma 10, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) con pena di 6 mesi di arresto; dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 a titolo di tassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 10, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    art. 14, comma 10, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    Norma incriminatrice applicata nella sentenza di merito; il reato contestato ha portato alla condanna di sei mesi di arresto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come fondamento formale dei motivi di cassazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Citato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia stata adeguata e non sussista il vizio lamentato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Riferimento costituzionale evocato dalla ricorrente per la tutela del diritto al giudice motivato; la Corte ha considerato soddisfatti i requisiti motivazionali della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come principio generale di determinazione della pena; la Corte di merito ha esercitato la discrezionalità attenendosi ai criteri previsti.

  • art. 133 c.p.

    Norma sui criteri di commisurazione della pena applicata dalla Corte d'appello: valutazione della gravità del fatto, delle circostanze e della personalità dell'imputata per giustificare la pena al massimo edittale.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato il diniego del riconoscimento in assenza di elementi positivi tali da compensare la gravità e la reiterazione della condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    Trattasi della causa di non punibilità; la Corte d'appello ha esaminato e rigettato l'applicazione ritenendo la violazione particolarmente grave (alto tasso di lavoro irregolare e recidiva di condotta).

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia rispettato tale principio nella motivazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese e alla tassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione non riesamina la congruità della pena se questa è adeguatamente motivata e non frutto di arbitrarietà o illogicità.
  • L'applicazione della pena massima edittale richiede una motivazione specifica, ma essa può risultare sufficiente se il giudice di merito argomenta puntualmente sulle circostanze aggravanti e sull'esclusione delle attenuanti.
  • La mera incensuratezza non obbliga al riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice deve valutare il complesso degli elementi oggettivi e soggettivi e può negare le attenuanti in presenza di reiterazione, gravità della condotta e assenza di comportamento riparatorio.
  • La Corte d'appello, esercitando piena cognizione, può colmare lacune motivazionali del primo grado se fornisce una spiegazione adeguata: in Cassazione la mancanza di tale spiegazione è censurabile solo se manifesta e determinante.
  • Per ottenere successo in cassazione su questioni di motivazione della pena occorre dimostrare l'illogicità, l'arbitrio o la palese contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non una semplice divergenza di valutazione.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile la parte può essere condannata a spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.): valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni prive di argomentazione solida.

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