Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12086/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. È gravemente indiziato di detenzione ai fini di cessione di cocaina (4,629 kg suddivisi in quattro panetti). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione di legge per errata qualificazione dell'impugnazione (sostiene che l'atto doveva essere qualificato come riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. e non come appello ai sensi dell'art. 310); (2) vizio di motivazione, contraddittorietà e illogicità circa la sussistenza delle esigenze cautelari: contesta che la Corte abbia interpretato come indizio negativo la scelta di chiedere una misura meno afflittiva o il silenzio dell'indagato, e lamenta l'omesso esame di documenti (visura camerale e contratto di locazione) che avrebbero dimostrato adeguata sede per gli arresti domiciliari e attività lavorativa.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'impugnazione era diretta contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare, per cui era correttamente qualificata e valutata come appello ex art. 310 cod. proc. pen., che infatti si riferisce anche alle misure cautelari personali come la custodia in carcere. Sul secondo motivo ha ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte generico il motivo relativo alla motivazione: la Corte territoriale non ha attribuito una ammissione di colpevolezza, ha correttamente osservato che la difesa non ha contestato i gravi indizi e ha valutato, nel complesso, le esigenze cautelari considerando le modalità del fatto, i precedenti specifici, il rilevante quantitativo e la buona qualità della droga, la proposta di una dimora nel centro storico di Genova prossima all'attività di spaccio e la possibilità di reiterazione anche senza allontanarsi dall'abitazione. Ha inoltre ritenuto non decisiva ma legittima la considerazione del silenzio come elemento valutabile in termini di persistenza di legami. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza impugnata, dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma destinata alla tassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reato contestato (detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti); la rilevanza della gravità del fatto e della quantità di stupefacente viene assunta a fondamento delle esigenze cautelari

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame avverso ordinanze che dispongono una misura coercitiva; la Corte ha distinto il riesame dall'appello, ma ha ritenuto che nel caso in cui si impugni il rigetto di una richiesta di sostituzione non si applica automaticamente l'art. 309

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello in materia di misure cautelari personali; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'impugnazione come appello ai sensi di tale norma, che comprende anche la custodia cautelare

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Fondamento della censura per violazione di legge in cassazione (inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a somme per tassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per fissare l'ammenda equitativa di euro 3.000

Massime di principio

  • La impugnazione del rigetto di una richiesta di sostituzione della custodia cautelare si qualifica e può essere valutata come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.; non è sufficiente la presenza di motivi nell'atto per trasformarlo automaticamente in riesame ex art. 309.
  • Nel valutare la sostituzione della misura detentiva con misure meno afflittive il giudice valuta il quadro complessivo: gravità del fatto, quantità e qualità dello stupefacente, precedenti specifici, modalità di detenzione e disponibilità di luogo e strumenti per commettere nuovo reato, nonché la concreta possibilità di reiterazione anche senza spostamenti.
  • Il diritto al silenzio dell'indagato non può essere considerato come prova dei fatti, ma il comportamento di non risposta può essere menzionato dal giudice come elemento osservativo, di limitata incisività, nel contesto di valutazioni più ampie sulle esigenze cautelari.
  • La produzione di documenti a sostegno di una richiesta di sostituzione (es. visura, contratto di locazione, proposte di lavoro) deve essere esaminata; tuttavia la mancata citazione testuale di singoli allegati non implica automaticamente una carenza motivazionale se la decisione ne dà valutazione logica nel complesso argomentativo.
  • Censure generiche o la riproposizione di argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte territoriale difficilmente ottengono accoglimento in cassazione; le doglianze per violazione di legge devono essere fondate e specifiche, altrimenti possono essere dichiarate manifestamente infondate con conseguenti sanzioni economiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.