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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12087/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/90. Il difensore deduceva cinque motivi: 1) violazione degli artt. 275 e 606 c.p.p. per mancata applicazione dei criteri di scelta della misura e per motivazione apparente, senza confronto con misure meno afflittive; 2) vizio di motivazione sugli elementi costitutivi delle esigenze cautelari, in particolare mancanza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.); 3) valutazione non critica e assertiva degli indizi, con esclusione sommaria dell'uso personale (rilevata violazione dell'art. 292 e dei canoni di apprezzamento della prova indiziaria); 4) violazione del divieto di anticipazione della pena per uso eccessivo dei precedenti penali nella prognosi di pericolo di reiterazione; 5) omissione di motivazione sull'inidoneità di misure meno afflittive e mancata considerazione di strumenti di controllo alternativi (principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche o riconducibili a una non consentita rivalutazione di merito: il Tribunale di riesame aveva adeguatamente motivato la scelta della misura sulla base di elementi concreti (quantitativo e frazionamento della cocaina per circa 12,48 g, occultamento in più punti, bilancino con tracce, materiale per confezionamento, personalità dell'indagato con precedenti specifici e condanne pregresse) e aveva prospettato un pericolo concreto e attuale di reiterazione. La Corte ha inoltre affermato che la valutazione dei precedenti rientra nei criteri prognostici ai sensi dell'art. 274 c.p.p. Sono state imposte al ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017, con riferimento anche all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti; nel caso ha inquadrato il fatto contestato (cocaina) come delitto per il quale sono state disposte misure cautelari.

  • art. 274 c.p.p.

    Regola i presupposti per le misure cautelari; la Corte ha interpretato che il giudice può fondare la prognosi di pericolo di reiterazione su elementi concreti derivanti dalla personalità dell'indagato e dalle modalità del fatto, tenendo conto dei precedenti penali e delle condizioni di vita per valutare concretezza e attualità del rischio.

  • art. 275 c.p.p.

    Stabilisce i criteri per la scelta della misura cautelare (adeguatezza, proporzionalità, gradualità); la sentenza rileva che il Tribunale ha applicato questi criteri motivando perché le misure meno afflittive non sarebbero state idonee a interrompere i contatti con fornitori e clienti.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Definisce i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte osserva che molte censure erano generiche o configurabili come mera rivalutazione di fatto, non ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 292 c.p.p.

    Riferito dalla difesa in relazione alla valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia effettuato una valutazione critica e coerente degli indizi idonea a escludere l'uso esclusivamente personale.

  • art. 192 c.p.p.

    Principi di valutazione della prova indiziaria; la Corte ha ricordato che il giudice di merito deve dare conto delle ragioni che lo convincono della sussistenza del quadro indiziario e che la Cassazione verifica la congruenza logico-giuridica della motivazione ma non riconsidera i fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria; il provvedimento ha applicato la facoltà, prevista dalla L. 103/2017, di aumentare la somma dovuta fino oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Autorizza il magistrato a incrementare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stata usata per determinare il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come parametro per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto in colpa.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o degli indizi: i motivi devono segnalare vizi logico-giuridici specifici e puntuali nella motivazione del giudice di merito, non una diversa lettura probatoria.
  • Per escludere la destinazione a uso personale di sostanze, il giudice di merito può valorizzare quantitativi elevati, pluralità di confezioni, occultamento in più siti, strumenti per la pesatura e materiale per il confezionamento come indizi concordanti di attività di spaccio.
  • Nella scelta della misura cautelare il giudice deve motivare comparativamente l'inidoneità di misure meno afflittive secondo i criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità; una motivazione ancorata a elementi concreti (personalità, precedenti, modalità del fatto) è sufficiente a resistere al sindacato di legittimità se non risulta manifestamente illogica.
  • La valutazione dei precedenti penali rientra tra gli elementi utili per la prognosi del pericolo di reiterazione e non equivale di per sé a una anticipazione della pena, purché sia inserita in un quadro argomentativo complessivo.
  • Per contestare proficuamente una misura cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare carenze argomentative rilevanti e specifiche (es. contraddizioni, omissioni su punti decisivi, illogicità manifesta), altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e con conseguente condanna alle spese.

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