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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12084/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi principali: (1) censura per mancato riconoscimento della prescrizione anche per il capo A) (omesso versamento ritenute previdenziali anno 2017), sulla base dell'argomento che le omissioni da giugno a dicembre 2017 sarebbero state "sotto soglia" e, in particolare, che la mensilità di dicembre 2017 (C 360,00) sarebbe penalmente irrilevante per il conteggio della prescrizione e del tempus commissi delicti; (2) censura della determinazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte d'appello, che avrebbe ridotto la pena di soli dieci giorni e 50 euro di multa in seguito alla declaratoria di prescrizione del capo B), avendo però considerato a ragione negativa la condotta del 2016 e un precedente procedimento conclusosi con estinzione per esito positivo della messa alla prova, che il ricorrente ritiene non possa essere equiparato a una condanna. In sede di memoria è stato aggiunto un motivo relativo alla mancata decisione sulla richiesta di non menzione della condanna e sollevata una questione di legittimità costituzionale sul combinato disposto di varie norme in materia di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla prescrizione ha confermato la correttezza dell'interpretazione della Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza (Sezioni unite e altre pronunce) che qualifica l'omesso versamento delle ritenute previdenziali come fattispecie a consumazione prolungata: una volta superata la soglia annuale, le omissioni nel corso dello stesso anno sono momenti esecutivi di un unico reato la cui consumazione si conclude con la scadenza dell'ultima mensilità. Ne consegue che le mensilità "sotto soglia" (es. giugno-dicembre 2017) non sono penalmente irrilevanti ai fini della consumazione e della prescrizione. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.), ritenendo adeguata la motivazione della Corte d'appello che aveva valorizzato la complessiva condotta annuale e precedenti vicende processuali anche se concluse con estinzione per messa alla prova. Il motivo aggiunto relativo alla non menzione della condanna è stato travolto dall'inammissibilità del ricorso principale; la questione costituzionale sollevata è stata ritenuta irrilevante per l'esito del ricorso. Sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, Legge 638/1983

    Riferimento alla disciplina relativa al superamento della soglia annuale per le ritenute previdenziali; la Corte ha confermato che il superamento della soglia va valutato con riferimento alle mensilità di scadenza e che omissioni nello stesso anno concorrono a un unico reato a consumazione prolungata

  • art. 157 c.p.

    Riferimento alle regole sul computo della prescrizione e al calcolo del dies a quo/dies ad quem nella materia; la Corte l'ha richiamato nel contesto della censura sulla prescrizione

  • art. 132 c.p.

    Norma richiamata a fondamento del potere del giudice di merito nella determinazione della pena e dei criteri di personalizzazione

  • art. 133 c.p.

    Norma che disciplina i criteri per la determinazione della pena (circostanze, indici di personalità etc.); la Corte ha ribadito che il giudice di merito può motivare in termini generali quando la pena è prossima al minimo edittale

  • art. 168-ter c.p.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina delle misure alternative/effetti processuali; nella sentenza non emerge una nuova interpretazione sostanziale rispetto al suo uso come riferimento procedurale

  • art. 464-septies c.p.p.

    Norma processuale richiamata nel ricorso in tema di motivazione e trattamento sanzionatorio; la Corte non ha rilevato vizi di motivazione tali da giustificare l'accoglimento del ricorso

  • legge n. 103/2017 (riforma della prescrizione)

    La Corte ha applicato le regole sulla sospensione dei termini di prescrizione previste dalla riforma (sospensione dal deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia di appello), ritenendo che la sospensione operata (11/2/2024-20/5/2025) rendesse infondata l'eccezione di prescrizione

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle cause di non punibilità e alla declaratoria di prescrizione; la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso principale travolge i motivi aggiunti attinenti a tali profili

  • art. 159 c.p. comma 2 (nella formulazione introdotta dalla legge 103/2017)

    Richiamato in relazione alla questione costituzionale sollevata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto la questione irrilevante per l'esito del ricorso, dato il decorso dei termini di prescrizione anche senza la sospensione aggiuntiva

  • art. 544 c.p.p.

    Citato nel contesto del calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha valutato che, anche non considerando la sospensione prevista dalla riforma Orlando, il termine sarebbe maturato oltre la data della pronuncia impugnata

  • Riferimenti giurisprudenziali (Sez. U n. 10424/2018; Sez. 3 n. 37232/2016 Lanzoni; altre pronunce di legittimità citate)

    La Corte ha fatto ampio richiamo alla giurisprudenza consolidata che qualifica l'omesso versamento delle ritenute come reato a consumazione prolungata e che consente al giudice di merito di considerare, ai fini della commisurazione della pena, fatti storici anche se il reato è poi estinto o prescritto

Massime di principio

  • Le omissioni di versamento delle ritenute previdenziali relative allo stesso anno vanno valutate unitariamente: una volta superata la soglia di punibilità annuale, le omissioni successive nel medesimo anno costituiscono momenti esecutivi di un unico reato a consumazione prolungata la cui cessazione coincide con la scadenza dell'ultima mensilità
  • Le mensilità "sotto soglia" non sono automaticamente penalmente irrilevanti ai fini della consumazione e della prescrizione se concorrono al superamento della soglia complessiva annuale
  • La riforma della prescrizione (legge n. 103/2017) comporta sospensioni dei termini tra il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia di appello; tali sospensioni possono rendere infondate le eccezioni di prescrizione se, anche considerata la sospensione, il termine non è maturato
  • La determinazione della pena è in larga parte discrezionale del giudice di merito: in sede di cassazione è sindacabile solo il vizio di arbitrio o la manifesta illogicità della motivazione; quando la pena è prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione anche sintetica
  • Ai fini della dosimetria della pena il giudice può tener conto della condotta e della vita dell'imputato anche se alcuni fatti sono stati accertati in procedimenti conclusisi con estinzione del reato (prescrizione o esito positivo della messa alla prova), poiché rimane il fatto storico che può incidere sulla personalità e pericolosità sociale del soggetto
  • Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in subordine possono essere ritenute irrilevanti se l'esito del ricorso è precluso per ragioni di ammissibilità o per decorso dei termini di prescrizione

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