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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12083/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in appello per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 74/2000 per avere, quale legale rappresentante della Sogea Group S.r.l., emesso due fatture per operazioni inesistenti negli anni 2015-2016 nei confronti della Sideralluminio S.r.l.. Ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali (artt. 192 e 533 c.p.p., art. 27 Cost.) per aver fondato la condanna su PVC e spesometro senza autonoma valutazione probatoria e per presunta inversione dell'onere della prova; (2) insufficienza della prova del dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000, contestando che anomalie contabili possano dimostrare la finalità evasiva; (3) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 132 e 133 c.p.); (4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), considerando l'IVA evasa di circa 7.000 euro come minimo rispetto a soglie rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure in gran parte aspecifiche e prive del necessario confronto puntuale con la motivazione delle decisioni di merito, non consentendo la rivalutazione in sede di legittimità degli elementi di fatto. In particolare la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello che, integrando la sentenza di primo grado, ha valorizzato più elementi indiziari convergenti: testimonianza dell'agente Spina, accertamenti che indicavano l'assenza dei materiali nella disponibilità della Sogea, mancanza di annotazioni contabili dei pagamenti, assenza di documenti di trasporto e l'utilizzo delle fatture da parte della Sideralluminio per ridurre l'imponibile; è stato inoltre rilevato l'omesso obbligo dichiarativo della Sogea. Quanto ai motivi su attenuanti e particolare tenuità, la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale del giudice di merito fosse adeguatamente motivata (richiamando il coinvolgimento in precedente procedimento e la pluralità/consistenza degli importi) e quindi non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 8

    La norma punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con dolo finalizzato all'evasione fiscale. La Corte di merito ha ritenuto provato il "dolo specifico" sulla base di più indizi convergenti (utilizzo delle fatture dalla Sideralluminio per abbattere l'imponibile, assenza di costi per la Sogea, omessa dichiarazione), giudizio che la Cassazione non ha rimesso in discussione essendo questione di fatto non sindacabile in questa sede.

  • cod. proc. pen., art. 192

    Invocato dalla difesa per censurare la valutazione della prova; la Corte di Cassazione ha precisato che la violazione di norme probatorie non può essere dedotta in termini generici in cassazione e che la ri-valutazione delle prove compete al giudice di merito, salvo vizi specifici di motivazione.

  • cod. proc. pen., art. 533

    Riferito alla regola di giudizio sul convincimento del giudice, la Corte ha confermato che i motivi di cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; non è consentita una nuova valutazione globale delle prove.

  • Cost., art. 27

    Citato dalla ricorrente in ordine a responsabilità personale e prova; la Corte ha ricordato che questioni di incostituzionalità devono essere sollevate con i rimedi costituzionali appropriati e non possono essere generiche deduzioni in cassazione.

  • cod. pen., artt. 132 e 133

    Norme sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti si ancori a elementi concreti (precedente procedimento, valutazione della personalità) e rientri nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se congrua.

  • cod. pen., art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha escluso l'applicazione valorizzando la pluralità delle violazioni e l'apprezzabile importo; la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica tale valutazione, quindi non sindacabile.

  • cod. proc. pen., art. 606 comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina le ragioni della cassazione per violazione di legge. La Corte ha richiamato che il motivo di ricorso deve contestare la riconducibilità del fatto alla fattispecie astratta di legge e non limitarsi a chiedere una rivalutazione degli elementi di fatto.

  • legge n. 103/2017, art. 1 comma 64

    Citata dalla Corte per giustificare l'applicazione dell'aumento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutato equitativamente.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Richiamato in relazione alla possibilità di aumentare oltre il massimo la sanzione per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà applicando un contributo di euro 3.000.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche sulla valutazione della prova sono inammissibili.
  • La revisione del convincimento probatorio (ri-valutazione delle prove di fatto) non è consentita in sede di legittimità; per ottenere l'annullamento bisogna dimostrare vizi di motivazione specifici, contraddizioni manifeste o violazioni di legge nella sussunzione.
  • Gli accertamenti tributari (PVC, spesometro) possono essere valorizzati come elementi probatori se corroborati da riscontri istruttori e testimonianze efficaci; la mera appartenenza dell'atto alla materia tributaria non esclude la loro utilizzabilità se integrati da conferme processuali.
  • Il dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 può essere provato mediante indizi convergenti (uso delle fatture per ridurre l'imponibile del cessionario, assenza di effettivi movimenti di merce, mancanza di pagamenti documentati, coincidenza di ruoli amministrativi), ma la loro valutazione resta rimessa al giudice di merito.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o della non punibilità per particolare tenuità è necessario fornire elementi di fatto precisi e concreti che rendano manifesta l'inesigibilità della sanzione; la valutazione del giudice di merito ha ampio margine di discrezionalità e non è sindacabile in cassazione se motivata.
  • Se si producono documenti a discarico (assegni, bonifici, estratti conto) è fondamentale collegarli in modo chiaro e provabile alle fatture contestate (causale, identificazione delle parti, riscontro contabile) perché il giudice di merito possa considerarli efficaci.

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