Cassazione Civile, Ordinanza n. 37265/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un proprietario di un fondo ha convenuto in giudizio una cooperativa immobiliare chiedendo il risarcimento dei danni per avere la cooperativa occupato illegittimamente circa 1000 mq. di terreno attiguo non compreso nella vendita, al fine di realizzarvi una strada, e per avere inoltre riempito con materiale di risulta un fossato per ulteriori 500 mq. Nel giudizio di primo grado la cooperativa ha chiamato in garanzia il professionista che aveva svolto il ruolo di coprogettista delle opere di urbanizzazione e direttore dei lavori, sostenendo che un eventuale errore di tracciamento o di posizionamento dell'opera sarebbe dipeso da lui. Dopo la condanna in solido in primo grado, il professionista ha proposto appello deducendo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché la controversia sarebbe stata devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, trattandosi di opere eseguite in attuazione di una convenzione di lottizzazione con il Comune. In cassazione ha riproposto in via principale il motivo di giurisdizione; gli altri motivi riguardavano il merito ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché le opere contestate erano state realizzate in esecuzione di una convenzione urbanistica di lottizzazione, assimilabile a un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia, con assorbimento degli altri motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, estesa alle controversie sulla formazione, conclusione ed esecuzione delle convenzioni urbanistiche.
È citata come intervento modificativo dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, nel quadro dell'estensione della giurisdizione esclusiva.
art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto nel ricorso per censurare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte esclude la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite perché queste si erano già pronunciate sul punto.
art. 11 della legge n. 241 del 1990
La convenzione urbanistica è assimilata a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. n. 104 del 2010
È indicato come la disciplina vigente che attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative alle convenzioni urbanistiche.
Massime di principio
- Le controversie che investono la formazione, la conclusione o l'esecuzione di una convenzione urbanistica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se il petitum immediato è formulato come domanda risarcitoria per occupazione di suolo o danno da esecuzione dei lavori.
- Per individuare la giurisdizione nelle materie di giurisdizione esclusiva occorre verificare in via preliminare se la controversia ricada nella materia speciale, potendo utilizzare anche gli elementi istruttori già acquisiti al solo fine di stabilire il giudice munito di giurisdizione.
- Quando l'opera contestata è stata realizzata in attuazione di una convenzione di lottizzazione con il Comune, la lite concerne un rapporto riconducibile a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e non un mero comportamento materiale svincolato dal potere pubblico.
- Il terzo chiamato in garanzia propria partecipa al medesimo unitario giudizio, sicché l'eccezione di difetto di giurisdizione può essere valutata anche con riguardo alla sua posizione processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37141/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37142/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37147/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37148/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37150/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37151/2021 del 29/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →