Parere n. 1538/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla società Autodemolizione Casilina s.r.l.s. contro Roma Capitale, Agenzia regionale protezione ambientale Lazio, Autorità di bacino distrettuale dell’appennino centrale, Regione Lazio, Città metropolitana di Roma capitale, Ministero dei beni culturali e del turismo, Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale rep. QL/1213/2018, prot. QL/80661/2018 del 6 novembre 2018 di conclusione del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art.208 del d.lgs. n.152 del 2006; - della nota QL 26189/18 del 19 aprile 2018 di indizione della Conferenza dei servizi; - delle note QL 31973 del 10 maggio 2018, prot. QL 45164 del 22 giugno 2018, QL 49117 del 6 luglio 2018, QL 57437 del 6 agosto 2018 di convocazione della Conferenza dei servizi in modalità simultanea; - del verbale della Conferenza dei servizi QL/64558/2018 del 10 agosto 2018; - dei pareri resi dalle amministrazioni in sede di Conferenza dei servizi; - del parere di Arpa Lazio reso con nota prot.51847 del 25 luglio 2018; - del parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’appennino centrale reso con note prot.0003459 del 4 maggio 2018 e prot.0004713 del 1° agosto 2018 e prot.0005184 del 5 settembre 2018; - del parere della Regione Lazio Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti Area V.I.A. reso con nota prot. U-474446 del 1° agosto 2018; - del parere di Roma capitale Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica reso con note prot. QL/134303/18 del 6 agosto 2018 e prot. QL/134272/18 del 6 agosto 2018; - della nota del Ministero dei beni culturali e del turismo prot.n.16556 del 2 agosto 2018; - della nota della Città metropolitana di Roma capitale QL 63509 del 5 settembre 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 6 novembre 2018, conclusiva in senso negativo del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto di autodemolizione, nonché degli atti della conferenza di servizi e dei pareri acquisiti.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente, esercente attività di demolizione di veicoli fuori uso sulla base di autorizzazioni provvisorie, ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha concluso negativamente il procedimento di autorizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. Sono stati dedotti sei ordini di censure: difetto di motivazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi; mancata valutazione preliminare di fattibilità; omessa indizione di una conferenza preliminare; richiesta sproporzionata di un progetto definitivo e incompletezza della documentazione istruttoria; violazione del contraddittorio procedimentale e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; erroneità, illogicità e contraddittorietà dei pareri urbanistici e ambientali, ritenuti non realmente ostativi all'autorizzazione. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 7 ottobre 2021, n. 189, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione regionale sulla quale Roma Capitale aveva fondato la propria competenza autorizzatoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente il vizio di incompetenza assoluta derivante dalla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale attributiva ai Comuni della funzione autorizzatoria. La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 2021, ha escluso la legittimità della delega regionale ai Comuni di una funzione amministrativa spettante, secondo la disciplina statale, al livello regionale, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale. La Sezione ha precisato che la dichiarazione di incostituzionalità opera ex tunc ed erga omnes nei giudizi pendenti, salvo i rapporti esauriti e i provvedimenti divenuti definitivi. L'atto amministrativo adottato sulla base della norma incostituzionale non è automaticamente inesistente o nullo, ma resta autonomamente esistente e annullabile fino alla sua formale rimozione. Poiché il ricorso era ancora pendente alla pubblicazione della sentenza costituzionale e la questione era rilevante, il vizio poteva essere rilevato anche d'ufficio, senza preclusione derivante dalla mancata deduzione di uno specifico motivo. Le ulteriori censure non sono state esaminate perché non necessarie e comunque inidonee a condurre a una diversa conclusione.
Osservazioni
Competenza autorizzatoria e norma regionale dichiarata incostituzionale
La determinazione impugnata si fondava sulla previgente lett. b) dell'art. 6 della legge della Regione Lazio n. 27/1998, che attribuiva ai Comuni l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero derivanti dall'autodemolizione. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 7 ottobre 2021, n. 189, perché alterava il riparto delle competenze previsto dalla legislazione statale in materia ambientale, attribuendo ai Comuni una funzione spettante al livello regionale.
Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale
La dichiarazione di incostituzionalità opera ex tunc ed erga omnes nei giudizi pendenti, fatti salvi i rapporti esauriti, i provvedimenti divenuti definitivi, il giudicato e le altre situazioni consolidate. L'atto amministrativo adottato sulla base della norma incostituzionale conserva una propria autonomia e produce effetti fino alla sua formale rimozione, ma è annullabile per invalidità derivata.
Rilievo d'ufficio del vizio costituzionale
Quando la norma dichiarata incostituzionale attiene alla genesi del potere amministrativo, il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio il vizio e annullare l'atto anche se il ricorrente non ha dedotto uno specifico motivo fondato sull'illegittimità costituzionale della norma attributiva. Il limite è costituito dalla pendenza del giudizio alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale e dalla rilevanza della questione.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; nel caso concreto, l'autorizzazione non poteva essere validamente adottata da un Comune privo della relativa competenza.
Rileva ai fini del riparto delle competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e costituisce il parametro statale rispetto al quale la disciplina regionale attributiva della competenza comunale è stata ritenuta illegittima.
art. 6, comma 1, lett. b), legge Regione Lazio n. 27/1998
approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione
Attribuiva ai Comuni una funzione autorizzatoria che la Corte costituzionale ha ritenuto non delegabile dalla Regione in assenza di una base costituzionale o legislativa statale idonea.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
Riconduce la materia ambientale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e impedisce alla legislazione regionale di alterare il riparto delle competenze stabilito dalla legge statale.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, con effetti sostanzialmente retroattivi nei rapporti non esauriti.
Invocato dalla ricorrente con riferimento al contraddittorio procedimentale e alla comunicazione dei motivi ostativi, ma non esaminato nel merito perché assorbito dal vizio di incompetenza.
art. 14-quater legge n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ma non esaminato nel merito per l'assorbimento delle censure.
art. 6, lett. b), legge n. 241/1990
Richiamato nei motivi relativi alla completezza dell'istruttoria e alla necessità di una cooperazione procedimentale, senza autonoma decisione della Sezione.
Richiamato in relazione al progetto di adeguamento dell'impianto di autodemolizione, ma non esaminato nel merito.
La Sezione ha ritenuto esaurita la vicenda decisoria attraverso l'esame della questione assorbente, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Corte costituzionale, sentenza 7 ottobre 2021, n. 189
Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione della legge regionale laziale che attribuiva ai Comuni la funzione autorizzatoria in materia di impianti di smaltimento e recupero derivanti dall'autodemolizione.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione n. 8/1963
Ha affermato che l'atto amministrativo fondato su una norma successivamente dichiarata incostituzionale è annullabile e che la dichiarazione di incostituzionalità può rilevare nei giudizi pendenti anche oltre i motivi dedotti.
Consiglio di Stato, Sez. V, 6 febbraio 1999, n. 138
Ha riconosciuto la possibilità di annullare l'atto fondato su una norma dichiarata incostituzionale anche quando la questione non sia stata oggetto di uno specifico motivo di ricorso.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 1986, n. 855
Ha distinto l'illegittimità della norma relativa alla genesi del potere da quella concernente il suo esercizio, ammettendo il rilievo ex officio della prima nei giudizi pendenti.
Consiglio di Stato, Sez. I, parere 28 dicembre 2021, n. 1984
Ha precisato che il giudice non può applicare d'ufficio una pronuncia di illegittimità costituzionale quando, ex ante, non avrebbe potuto sollevare la relativa questione per difetto di rilevanza.
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma attributiva di un potere amministrativo opera ex tunc ed erga omnes nei giudizi pendenti, salvo il limite dei rapporti esauriti, dei provvedimenti definitivi e del giudicato.
- Il provvedimento amministrativo adottato sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale non viene automaticamente meno né diviene inesistente o nullo, ma conserva una propria autonomia ed è annullabile per invalidità derivata fino alla sua formale rimozione.
- Quando la norma incostituzionale riguarda la genesi del potere amministrativo, il giudice può rilevare d'ufficio il vizio e annullare il provvedimento anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso, purché il giudizio sia pendente alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale e la questione sia rilevante.
- La dichiarazione di incostituzionalità di una norma attributiva di competenza può determinare l'incompetenza dell'amministrazione che abbia adottato il provvedimento, qualora il riparto corretto assegni il potere a un diverso livello istituzionale.
- La retroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolge i provvedimenti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione, giudicato, decadenza, prescrizione o altro consolidamento definitivo del rapporto.
Annullamento dell’autorizzazione comunale per impianto di autodemolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società operante nella demolizione di veicoli fuori uso contro Roma Capitale e altre amministrazioni, per l'annullamento della determinazione del 6 novembre 2018 con cui si era concluso negativamente il procedimento di autorizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. La Sezione ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Fatti e procedimento amministrativo
La società esercitava l'attività sulla base di autorizzazioni provvisorie e aveva presentato un progetto di adeguamento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 209/2003. Nel 2018 Roma Capitale ha indetto una conferenza di servizi per esaminare il progetto, acquisendo pareri e richieste di integrazione in materia ambientale, urbanistica, paesaggistica e idraulica.
La conferenza di servizi ha richiesto ulteriore documentazione e Roma Capitale ha poi adottato una determinazione negativa, chiedendo la presentazione di un nuovo progetto definitivo conforme alle prescrizioni emerse. La società ha contestato, tra l'altro, la motivazione dell'atto, la mancata valutazione preliminare di fattibilità, l'omessa conferenza preliminare, la sproporzionata richiesta documentale, la violazione del contraddittorio e l'erroneità dei pareri ostativi.
Sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale
La determinazione comunale trovava fondamento nella lett. b) dell'art. 6 della legge della Regione Lazio n. 27/1998, che attribuiva ai Comuni l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero connessi all'autodemolizione.
La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2021, n. 189, ha dichiarato illegittima tale disposizione perché la Regione aveva modificato il riparto delle competenze fissato dalla legislazione statale in materia ambientale, delegando ai Comuni una funzione non delegabile. La materia rientra nella competenza legislativa esclusiva statale prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., mentre il corretto esercizio della funzione autorizzatoria spetta al livello amministrativo regionale secondo il sistema delineato dal codice dell'ambiente.
Effetti della dichiarazione di incostituzionalità
La Sezione ha richiamato l'art. 30 della legge n. 87/1953 e la giurisprudenza costituzionale e amministrativa secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale produce effetti erga omnes ed ex tunc, con il limite dei rapporti ormai esauriti, dei giudicati, dei provvedimenti non più impugnabili e delle altre situazioni definitivamente consolidate.
L'atto amministrativo adottato sulla base della norma incostituzionale non è automaticamente inesistente o nullo. Esso conserva una propria autonomia rispetto alla legge che ne costituiva il fondamento, continua a produrre effetti fino alla sua rimozione formale ed è soggetto ad annullamento per invalidità derivata. La dichiarazione costituzionale non trasforma retroattivamente l'interesse legittimo in diritto soggettivo né elimina la giurisdizione amministrativa.
Rilievo d'ufficio nel giudizio pendente
La controversia era ancora pendente alla data di pubblicazione della sentenza n. 189 del 2021. Poiché la norma dichiarata incostituzionale riguardava la genesi stessa del potere esercitato da Roma Capitale, il vizio poteva essere rilevato d'ufficio, anche se non dedotto dalla ricorrente nei motivi originari.
La Sezione ha distinto le norme che disciplinano il quomodo dell'esercizio del potere dalle norme che ne costituiscono il fondamento attributivo. Solo in questo secondo caso la dichiarazione di incostituzionalità incide direttamente sulla legittimità dell'atto per incompetenza e può essere valorizzata dal giudice senza il limite dei motivi di ricorso, purché sussistano la pendenza del giudizio e la rilevanza della questione.
Decisione
Il ricorso è stato accolto perché la determinazione dirigenziale di Roma Capitale era viziata da incompetenza assoluta, derivante dall'applicazione della disposizione regionale successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima. Le ulteriori censure non sono state esaminate, poiché la questione di competenza era sufficiente a definire la controversia e gli altri motivi non avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
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