Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1541/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione d.p.r. -OMISSIS- - parere -OMISSIS-- affare-OMISSIS- concernente il ricorso proposto avverso il provvedimento n. 15275/8 del 5 ottobre 2021 concernente sanzione disciplinare del richiamo scritto proposto da -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica che aveva respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto la revocazione del decreto presidenziale con cui, in conformità al precedente parere del Consiglio di Stato, era stato respinto il ricorso straordinario proposto contro il provvedimento del Capo della Polizia che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata dal Questore ai sensi dell'art. 3, n. 3, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. La domanda di revocazione è stata fondata sull'asserito errore di fatto previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente decisione avesse erroneamente ritenuto modificato l'orario di servizio ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 e, quindi, sussistente l'obbligo di prolungare l'orario anche in assenza di uno specifico ordine del superiore gerarchico. Le ulteriori doglianze riguardavano la declaratoria di improcedibilità e la mancata pronuncia sulla formulazione di un ordine di prolungamento dell'orario; un terzo motivo è stato ritenuto non riferibile alla controversia e, quindi, inammissibile.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile. I decreti presidenziali decisori di ricorsi straordinari sono revocabili soltanto nei casi tassativi dell'art. 395 c.p.c., con particolare riguardo all'errore di fatto. Tale errore deve risultare dagli atti o documenti della causa, consistere in una falsa percezione obiettiva della realtà e possedere carattere decisivo, cioè essere idoneo a travolgere la ragione giuridica posta a fondamento della decisione. Nel caso esaminato non è emersa alcuna falsa percezione della realtà. La precedente decisione aveva ritenuto legittimo l'originario provvedimento sanzionatorio e aveva considerato dirimente il comportamento complessivo del ricorrente nel contesto lavorativo, reputando non decisiva la questione del prolungamento dell'orario di servizio. Le censure prospettavano, pertanto, una contestazione della valutazione giuridica e motivazionale della decisione, non un errore di fatto revocatorio.

Osservazioni

Errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

La doglianza relativa all'erronea ricostruzione dell'orario di servizio non integra un errore di fatto revocatorio, poiché non evidenzia una falsa percezione immediata e incontestabile di un fatto risultante dagli atti, ma contesta la valutazione giuridica e motivazionale compiuta nella precedente decisione.

Decisività dell'errore

La questione relativa all'eventuale ordine di prolungamento dell'orario non era decisiva, poiché la precedente decisione si fondava sulla legittimità dell'originario provvedimento sanzionatorio e sulla valutazione del comportamento complessivo del ricorrente.

Motivo non riferibile alla controversia

Il terzo motivo di revocazione è stato ritenuto inammissibile perché non se ne coglieva la riferibilità alla controversia.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa, consistere in una chiara falsa percezione della realtà e avere carattere decisivo, ossia essere idoneo a travolgere la ragione giuridica della decisione.

  • art. 3, n. 3, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Disposizione richiamata quale base normativa della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente.

  • art. 42, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782

    Disposizione invocata dal ricorrente in relazione alla pretesa modifica dell'orario di servizio; la questione è stata ritenuta non decisiva nella precedente decisione.

Massime di principio

  • La revocazione dei decreti presidenziali decisori di ricorsi straordinari è ammessa soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c., riconducibili, in concreto, ai vizi della decisione previsti da tale disposizione.
  • L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando il giudicante abbia percepito in modo falsato la realtà processuale, ritenendo inesistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente dagli atti, o viceversa; non integra invece errore di fatto la contestazione della valutazione giuridica o motivazionale della decisione.
  • L'errore dedotto in revocazione deve essere decisivo: deve cioè essere astrattamente idoneo a travolgere la ragione giuridica autonoma posta a fondamento della decisione impugnata.
  • Non è decisiva, ai fini della revocazione, una questione espressamente ritenuta irrilevante dalla decisione precedente quando quest'ultima si fondi autonomamente su altre ragioni, come la legittimità del provvedimento sanzionatorio e la valutazione complessiva della condotta.

Revocazione di un decreto presidenziale su sanzione disciplinare di un appartenente alla Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto per revocazione da un appartenente alla Polizia di Stato contro il decreto presidenziale che aveva respinto il precedente ricorso avverso una sanzione disciplinare del richiamo scritto. Il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione concludendo per il rigetto del ricorso.

Vicenda procedimentale e sanzione disciplinare

La sanzione del richiamo scritto era stata irrogata dal Questore ai sensi dell'art. 3, n. 3, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Il ricorso gerarchico proposto contro tale provvedimento era stato respinto dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Il successivo ricorso straordinario era stato a sua volta respinto con decreto del Presidente della Repubblica, adottato in conformità a un precedente parere del Consiglio di Stato.

Motivi della domanda di revocazione

Il ricorrente ha invocato l'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente decisione fosse fondata sull'erroneo presupposto secondo cui il suo orario di servizio fosse stato modificato ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782. Da tale presupposto sarebbe derivato l'obbligo di prolungare l'orario di servizio anche in assenza di uno specifico ordine del superiore gerarchico.

Le doglianze riguardavano inoltre la declaratoria di improcedibilità e la mancata pronuncia sulla questione dell'effettiva formulazione di un ordine di prolungamento dell'orario. Un ulteriore motivo è stato ritenuto non riferibile alla controversia e, per tale ragione, inammissibile.

Presupposti dell'errore di fatto revocatorio

La Sezione ha ricordato che i decreti presidenziali che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione esclusivamente nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c. L'errore di fatto deve risultare dagli atti o dai documenti della causa, consistere in una chiara falsa percezione della realtà e avere carattere decisivo.

La decisività richiede che l'errore sia idoneo a travolgere la ragione giuridica sulla quale si fonda la decisione impugnata. Non è quindi sufficiente prospettare una diversa lettura degli atti o contestare la valutazione giuridica compiuta dal giudicante.

Valutazioni sul caso concreto

Secondo la Sezione, dagli atti non emergeva alcun errore di fatto, né un errore idoneo a incidere sulla decisione precedente. In particolare, dal parere contestato risultava che:

  • la declaratoria di improcedibilità era stata pronunciata dopo avere accertato la legittimità dell'originario provvedimento sanzionatorio;
  • il percorso motivazionale attribuiva rilievo dirimente al comportamento complessivo del ricorrente nel contesto lavorativo e alle circostanze accertate;
  • la questione del prolungamento dell'orario di servizio non era stata considerata decisiva ai fini della decisione.

La censura del ricorrente non investiva, pertanto, una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, ma la valutazione giuridica svolta nel precedente provvedimento. Essa non poteva quindi essere fatta valere mediante revocazione.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso per revocazione fosse dichiarato inammissibile. Il ricorrente non ha prevalso nei confronti dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRevocazione e opposizione di terzoDisciplina militare e di polizia
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.