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Parere

Parere n. 1539/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Fondazione Campus Studi Martino no profit e dall’arch. Martino Giovanni, in proprio e quale legale rappresentante della Fondazione medesima, contro il Comune di Milano, la Regione Lombardia, il Condominio di via Palmieri 39, e nei confronti dell’ing. Andrea Di Stazio, “per responsabilità civile e penale contro lo Stato”.

Giustizia amministrativa202600440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, diretto a ottenere il risarcimento di danni asseritamente derivanti da condotte illecite della pubblica amministrazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno presentato un atto qualificato come ricorso straordinario, dichiarando di voler esercitare un’azione di responsabilità civile e penale contro lo Stato e ottenere il risarcimento del danno. Il Consiglio di Stato ha dovuto verificare sia l’esperibilità dell’azione risarcitoria mediante ricorso straordinario, sia la sussistenza degli elementi minimi necessari per qualificare il materiale depositato come ricorso, con particolare riguardo all’individuazione del petitum e della causa petendi, nonché all’esposizione specifica dei motivi di gravame.

Il parere

Il parere dichiara il ricorso inammissibile. In primo luogo, il Consiglio di Stato ribadisce che il ricorso straordinario è un rimedio esclusivamente caducatorio e non consente di esercitare direttamente un’azione di risarcimento del danno. In ogni caso, anche prescindendo da tale profilo, il materiale depositato non contiene gli elementi minimi per essere qualificato come ricorso: consiste in un assemblaggio alluvionale e caotico di documenti, fotografie, stralci e commenti, dal quale non sono ricavabili con chiarezza né la domanda proposta né, soprattutto, la causa petendi e i motivi di impugnazione. La flessibilità delle forme del ricorso straordinario non esonera il ricorrente dall’onere di indicare con sufficiente specificità la domanda e le ragioni poste a suo fondamento.

Osservazioni

Esperibilità dell’azione risarcitoria

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio esclusivamente caducatorio; non può essere utilizzato per proporre direttamente un’azione di risarcimento del danno.

Indicazione della domanda e dei motivi

Anche in assenza, nel d.P.R. n. 1199/1971, di una disposizione analoga all’art. 40 c.p.a., il ricorso straordinario deve contenere una chiara indicazione della domanda e una sintetica ma sufficientemente specifica esposizione delle ragioni a suo fondamento.

Individuazione di petitum e causa petendi

L’atto depositato, composto da documenti eterogenei, fotografie, stralci e commenti non coordinati, non consente di individuare né il petitum né la causa petendi e non contiene motivi di ricorso riconoscibili; per tale ragione non può essere qualificato come ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 8 e ss. d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplinano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale richiede comunque l’individuazione della domanda e delle ragioni poste a suo fondamento.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso.

  • art. 40 d.lgs. n. 104/2010

    motivi specifici su cui si fonda il ricorso

    Pur non essendo direttamente richiamato da una disposizione analoga del d.P.R. n. 1199/1971, esprime il principio secondo cui il ricorrente deve formulare motivi sufficientemente specifici e indicare elementi idonei a identificare i vizi denunciati.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio esclusivamente caducatorio e non come strumento per esercitare un’azione risarcitoria.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio esclusivamente caducatorio e non consente di proporre direttamente una domanda autonoma di risarcimento del danno.
  • La mancanza di forme rigide di redazione del ricorso straordinario non elimina l’onere del ricorrente di indicare con chiarezza la domanda proposta e di esporre, almeno con specificità sufficiente, le ragioni poste a suo fondamento.
  • Un atto composto da documentazione eterogenea e commenti non coordinati, dal quale non siano individuabili il petitum, la causa petendi e i motivi di impugnazione, è inammissibile perché non qualificabile come ricorso.
  • Nel ricorso straordinario incombe sul ricorrente l’onere di individuare i vizi degli atti contestati e di fornire concreti elementi idonei a dimostrare almeno la possibile sussistenza delle illegittimità denunciate.

Inquadramento dell’affare

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da una fondazione non profit e dal suo legale rappresentante, anche in proprio, contro il Comune di Milano e la Regione Lombardia, con il coinvolgimento di ulteriori soggetti. Il ricorso era diretto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, a esercitare un’azione di responsabilità civile e penale contro lo Stato e a ottenere il risarcimento di danni asseritamente subiti.

Attività istruttoria

A seguito della presentazione del ricorso, la Sezione ha richiesto la relazione istruttoria al Ministero dell’università e della ricerca. Il Ministero ha dichiarato di non poter istruire la pratica, rilevando che il materiale trasmesso consisteva in masse documentali molto ampie e non chiare, prive di una struttura riconducibile a un ricorso, di motivi identificabili e di un petitum determinato.

Il Ministero ha inoltre richiamato precedenti interlocuzioni relative ad altri affari analoghi, nei quali erano state prospettate, tra l’altro, l’inesistenza o la nullità dell’atto introduttivo, l’inammissibilità per violazione dell’alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, la presenza di controversie già definite e la tardività del gravame. Tali ulteriori profili non sono stati esaminati autonomamente dalla Sezione, che ha fondato la decisione sui caratteri dell’atto depositato e sull’oggetto risarcitorio della domanda.

Limiti oggettivi del ricorso straordinario

La Sezione ribadisce, richiamando anche propri precedenti pareri, che l’azione di risarcimento del danno non è esperibile mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tale rimedio ha natura esclusivamente caducatoria e non costituisce lo strumento per ottenere direttamente una condanna risarcitoria.

Requisiti minimi dell’atto introduttivo

Sebbene il d.P.R. n. 1199/1971 non contenga una disposizione analoga all’art. 40 del codice del processo amministrativo, il ricorso straordinario deve comunque indicare in modo chiaro la domanda proposta e illustrare, con sufficiente specificità, le ragioni che la sostengono.

La semplificazione delle forme non significa che siano sufficienti allegazioni generiche o una mera raccolta di documenti. I motivi, anche se non formalmente rubricati e non espressi con rigorosa terminologia giuridica, devono consentire di individuare le tesi sostenute e i possibili vizi degli atti contestati. Il ricorrente deve quindi fornire almeno un principio di prova utile alla comprensione delle censure.

Valutazione del materiale depositato

Nel caso esaminato, l’atto consisteva in un assemblaggio alluvionale e caotico di stralci documentali, fotografie, materiali di diversa provenienza e commenti degli interessati relativi ad asserite condotte illecite. Dalla lettura complessiva non era possibile ricavare né il petitum, cioè il risultato concretamente richiesto, né la causa petendi, cioè i fatti e le ragioni giuridiche posti a fondamento della domanda.

L’assenza di tali elementi impedisce di qualificare il materiale come ricorso straordinario, indipendentemente dall’eventuale fondatezza delle vicende sostanziali richiamate dai ricorrenti.

Conclusione

Per la non esperibilità dell’azione risarcitoria mediante ricorso straordinario e, comunque, per la radicale carenza degli elementi minimi dell’atto introduttivo, la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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