Parere n. 1535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Raffaele Lomonaco, Maria Teresa Moliterni, contro Comune di Praia a Mare, e nei confronti di Madrigale Sas, avverso permesso di costruire 5 del 09/11/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del permesso di costruire n. 5 del 9 novembre 2023, relativo alla sopraelevazione dell’immobile confinante e alla conseguente chiusura delle vedute.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti, comproprietari di un edificio confinante con l’immobile interessato dalla sopraelevazione, hanno impugnato il permesso di costruire n. 5 del 9 novembre 2023. Essi hanno dedotto che il provvedimento consentiva la sopraelevazione in aderenza al muro perimetrale del loro fabbricato, nonostante la presenza di sei aperture munite di infissi e vetri, già esistenti e qualificabili come vedute. La sopraelevazione avrebbe quindi pregiudicato il loro diritto di veduta. La vicenda era preceduta da un precedente permesso di costruire, annullato dal giudice amministrativo, e da un successivo diniego comunale confermato in sede giurisdizionale. Nelle controdeduzioni, il Comune e la società controinteressata hanno sostenuto che le aperture fossero luci e non vedute. Nel corso del procedimento consultivo, tuttavia, il Comune ha comunicato di avere annullato d’ufficio il permesso impugnato; tale atto di autotutela è stato a sua volta impugnato in sede giurisdizionale dalla controinteressata. Il Consiglio di Stato è stato pertanto chiamato a stabilire la sorte del ricorso straordinario alla luce dell’annullamento sopravvenuto dell’atto impugnato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per cessata materia del contendere, poiché il permesso di costruire impugnato era stato annullato dal Comune in autotutela. Il parere non ha esaminato i motivi di merito relativi alla qualificazione delle aperture come luci o vedute, alla lesione del diritto di veduta, alla legittimità della sopraelevazione o agli effetti delle precedenti decisioni giudiziarie. Il dispositivo dichiara che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile. Nel corpo della motivazione compare anche l’affermazione secondo cui il ricorso sarebbe “inammissibile”, ma il dispositivo e la motivazione immediatamente precedente qualificano l’esito come improcedibilità per cessata materia del contendere; tale qualificazione deve pertanto ritenersi prevalente.
Osservazioni
Sopravvenuto annullamento in autotutela
L’annullamento d’ufficio del permesso di costruire impugnato determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso straordinario e comporta la dichiarazione di improcedibilità per cessata materia del contendere.
Mancato esame dei motivi di merito
Il Consiglio di Stato non esamina la controversia relativa alla qualificazione delle aperture come luci o vedute, né la dedotta lesione del diritto di veduta, poiché l’annullamento sopravvenuto dell’atto impugnato rende non necessaria la decisione sulle censure.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale è stato reso il parere; il testo non richiama specifici articoli.
Autotutela amministrativa
Il Comune ha annullato d’ufficio il permesso di costruire impugnato. L’annullamento sopravvenuto è posto a fondamento della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato intervenuto nel corso del procedimento determina, quando elimina l’utilità concreta della decisione, l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.
- Quando l’atto impugnato è stato rimosso in autotutela, il giudice consultivo non deve esaminare i motivi di merito, salvo che residui uno specifico e attuale interesse alla loro decisione.
Impugnazione del permesso di costruire per sopraelevazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due proprietari contro il Comune di Praia a Mare e nei confronti di una società, avente a oggetto il permesso di costruire n. 5 del 9 novembre 2023. Il titolo edilizio autorizzava la sopraelevazione dell’immobile confinante, destinato ad attività turistico-ricettiva, con possibile chiusura delle aperture presenti sul muro del fabbricato dei ricorrenti.
Vicenda amministrativa e giudiziaria
I ricorrenti hanno rappresentato che il proprio edificio, più alto rispetto a quello confinante, presenta sul lato sud sei aperture munite di infissi e vetri, tre al primo piano e tre al secondo, già esistenti al momento dell’acquisto dell’immobile.
Una precedente autorizzazione alla sopraelevazione, rilasciata nel 2005 sul presupposto dell’assenza di aperture nel muro, era stata annullata dal TAR Calabria dopo che i ricorrenti avevano segnalato la presenza delle aperture nel procedimento. Successivamente, una nuova istanza della società era stata respinta dal Comune; il relativo contenzioso si era concluso con il rigetto dell’appello da parte del Consiglio di Stato, che aveva dato atto della titolarità, in capo agli odierni ricorrenti, di un diritto di veduta potenzialmente pregiudicato dalla sopraelevazione.
Motivi e difese
I ricorrenti hanno impugnato il nuovo permesso di costruire sostenendo che la sopraelevazione avrebbe leso il loro diritto di veduta e hanno riferito di avere promosso anche un’azione possessoria relativa alla servitù di veduta presso il Tribunale di Paola.
Il Comune e la società controinteressata hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che le aperture dovessero essere qualificate come luci e non come vedute e che, pertanto, non potesse essere invocato alcun diritto di veduta.
Annullamento d’ufficio del titolo edilizio
Nel corso del procedimento consultivo, il Comune ha comunicato, con nota del 3 dicembre 2024, di avere annullato in autotutela il permesso di costruire impugnato. Il provvedimento di autotutela è stato a sua volta impugnato in sede giurisdizionale dalla società controinteressata.
Decisione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’annullamento sopravvenuto dell’atto impugnato avesse determinato la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla natura delle aperture, alla sussistenza del diritto di veduta e alla legittimità della sopraelevazione.
Il dispositivo esprime quindi il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile. Nel testo motivazionale è presente anche un riferimento all’inammissibilità, ma l’esito formalmente adottato nel dispositivo è quello dell’improcedibilità.
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