Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Centro di Riabilitazione Anmic, contro Regione Calabria, avverso annullamento nota 71925 del 2 febbraio 2024 - diniego istanza autorizzazione riconversione n. 138 prestazioni settimanali autismo;

Giustizia amministrativa202401503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario avverso la nota n. 71925 del 2 febbraio 2024, recante il diniego dell’autorizzazione alla riconversione di 138 prestazioni settimanali per l’autismo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il Centro di riabilitazione ANMIC, gestore di strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario regionale e operante nel settore dell’autismo, ha impugnato la nota regionale con cui è stato espresso parere positivo per 67 prestazioni di riabilitazione estensiva ambulatoriale e per 78 prestazioni ambulatoriali per l’autismo, ma negativo per 138 prestazioni settimanali per l’autismo. Il ricorrente ha dedotto: il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che la propria istanza dovesse essere qualificata come domanda di riconversione di prestazioni già autorizzate e accreditate e dovesse quindi avere priorità rispetto alle nuove domande di autorizzazione; il difetto assoluto di istruttoria, per mancata analisi documentale e mancato accertamento del fabbisogno territoriale; il difetto di motivazione, anche per relationem, della valutazione negativa; nonché l’eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza e la violazione del principio di buon andamento e del giusto procedimento. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato d’ufficio il profilo dell’omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, individuati negli altri centri le cui domande erano state valutate prioritariamente secondo l’ordine cronologico, e la cui posizione avrebbe potuto essere incisa dall’eventuale accoglimento.

Il parere

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati. Il Consiglio di Stato ha osservato che l’eventuale accoglimento avrebbe comportato il decremento del numero di prestazioni attribuite agli altri centri interessati, sicché questi ultimi avevano una posizione qualificata e direttamente incisa dall’esito del ricorso. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché il ricorrente non ha indicato né dimostrato il fondamento normativo della pretesa priorità della domanda di riconversione rispetto alle nuove domande di autorizzazione. Il secondo motivo è stato respinto perché la doglianza sul difetto di istruttoria era apodittica, non risultava comprovata dagli atti e non era accompagnata dalla prova del fabbisogno territoriale asseritamente idoneo a fondare l’accoglimento dell’istanza. Il terzo e il quarto motivo sono stati esaminati congiuntamente: la motivazione della valutazione negativa è stata ritenuta esistente e non arbitraria, in quanto fondata sia sul richiamo all’art. 8-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. 502/1992, sia sulla saturazione del fabbisogno. Secondo il Collegio, la legittimità di tale autonoma ragione motivazionale è sufficiente a conservare l’atto, anche alla luce del principio secondo cui, quando un provvedimento è sorretto da più ragioni autonome e distinte, la validità di una sola di esse rende irrilevanti le censure relative alle altre. Il parere conclusivo è quindi nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e, comunque, respinto.

Osservazioni

Inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati

Il ricorso è inammissibile perché non è stato notificato ad almeno uno dei controinteressati. Gli altri centri interessati avevano una posizione direttamente incisa dall’eventuale accoglimento, che avrebbe potuto determinare il decremento del numero di prestazioni loro attribuite.

Primo motivo - Priorità della domanda di riconversione

La censura è stata respinta perché il ricorrente non ha indicato né dimostrato il fondamento normativo della pretesa secondo cui una domanda di riconversione di prestazioni già autorizzate e accreditate avrebbe dovuto essere trattata prioritariamente rispetto alle nuove domande di autorizzazione.

Secondo motivo - Difetto di istruttoria

La censura è stata ritenuta apodittica e non comprovata. Non risultano dimostrati né il mancato svolgimento dell’istruttoria regionale né il fabbisogno territoriale asseritamente idoneo a giustificare la positiva valutazione dell’istanza.

Terzo e quarto motivo - Motivazione, illogicità e buon andamento

Le censure sono state respinte perché la valutazione negativa indicava due ragioni autonome: il richiamo all’art. 8-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. 502/1992 e la saturazione del fabbisogno. La ragione relativa alla saturazione del fabbisogno non è stata ritenuta arbitraria ed è stata considerata sufficiente a sorreggere l’atto.

Pluralità di ragioni autonome del provvedimento

Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome e distinte, ciascuna astrattamente sufficiente a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola motivazione conserva l’intero atto e rende irrilevanti le censure rivolte agli ulteriori profili motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992

    il numero delle prestazioni accreditate deve essere pari al numero di prestazioni già approvato

    Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto idoneo a concorrere alla motivazione della valutazione negativa, unitamente alla saturazione del fabbisogno.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso è stato trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il Consiglio di Stato ha reso il parere conclusivo sulla sua inammissibilità e infondatezza.

  • art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992

    La disposizione è stata utilizzata dalla Regione per sostenere che le prestazioni accreditate dovessero corrispondere a quelle già approvate.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, devono essere evocati almeno uno o più controinteressati quando l’eventuale accoglimento della domanda sia idoneo a incidere direttamente e concretamente sulle prestazioni o sulle utilità loro attribuite dal provvedimento impugnato.
  • La pretesa di priorità di una domanda di riconversione rispetto a nuove domande autorizzatorie deve essere fondata su una specifica base normativa e deve essere dimostrata dal ricorrente; la mera qualificazione dell’istanza come domanda di riconversione non è sufficiente.
  • La censura di difetto di istruttoria non può consistere in una contestazione apodittica, ma deve indicare quali accertamenti fossero necessari, quali siano stati omessi e in che modo tali omissioni abbiano inciso sulla decisione.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni autonome e distinte, la legittimità di una sola ragione, astrattamente sufficiente a giustificarlo, è idonea a conservarne gli effetti e rende irrilevanti le censure rivolte alle ulteriori motivazioni.
  • La saturazione del fabbisogno sanitario può costituire una ragione non arbitraria per negare l’autorizzazione o la riconversione di un numero di prestazioni significativamente superiore a quello già autorizzato, purché tale ragione risulti dal provvedimento.

Diniego di riconversione di prestazioni sanitarie per l’autismo

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un centro di riabilitazione privato accreditato contro la Regione Calabria, avverso la nota n. 71925 del 2 febbraio 2024. La nota aveva autorizzato alcune prestazioni di riabilitazione estensiva ambulatoriale e ambulatoriali per l’autismo, negando invece la riconversione di 138 prestazioni settimanali per l’autismo.

Premesse e domanda del ricorrente

Il centro aveva presentato un’istanza di autorizzazione alla riconversione di prestazioni già autorizzate e accreditate. Secondo il ricorrente, la domanda avrebbe dovuto essere trattata con priorità rispetto alle nuove domande presentate da altri centri.

Il ricorrente ha dedotto:

  • travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
  • difetto assoluto di istruttoria, per mancato accertamento del fabbisogno territoriale;
  • difetto di motivazione, anche in relazione al rinvio per relationem a una valutazione negativa;
  • eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza;
  • violazione del principio di buon andamento e del giusto procedimento.

Inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati

Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che il ricorso non era stato notificato ad almeno uno dei controinteressati. Gli altri centri le cui domande erano state esaminate prioritariamente secondo l’ordine cronologico avevano infatti una posizione direttamente coinvolta: l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto comportare una riduzione delle prestazioni loro attribuite.

Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Esame dei motivi nel merito

Il Collegio ha comunque esaminato le censure, ritenendole infondate.

Quanto alla pretesa priorità della domanda di riconversione, il Consiglio di Stato ha osservato che il ricorrente non aveva indicato il fondamento normativo di tale priorità né aveva dimostrato la relativa pretesa. La semplice qualificazione dell’istanza come domanda di riconversione non è stata quindi ritenuta sufficiente.

La censura di difetto di istruttoria è stata respinta perché formulata in termini apodittici. Non risultavano dagli atti elementi idonei a dimostrare che la Regione avesse omesso l’analisi necessaria, né il ricorrente aveva fornito la prova del fabbisogno territoriale che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della sua domanda.

Motivazione del diniego e saturazione del fabbisogno

Il terzo e il quarto motivo sono stati trattati congiuntamente. Dall’esame degli atti è risultato che la valutazione negativa indicava due autonome ragioni:

  • il richiamo all’art. 8-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. 502/1992, in base al quale il numero delle prestazioni accreditate deve essere pari a quello delle prestazioni già approvate;
  • la saturazione del fabbisogno territoriale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non arbitraria la ragione concernente la saturazione del fabbisogno, in particolare rispetto alla richiesta di riconversione di un numero di prestazioni molto superiore a quello già autorizzato. Il parere precisa inoltre che, nel giudizio in esame, non era consentito valutare la legittimità dell’accreditamento di altre strutture sanitarie.

Principio della motivazione plurima

Il Collegio ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8229, secondo cui, se un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome e distinte, ciascuna astrattamente sufficiente a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a conservare l’intero atto. Le eventuali illegittimità delle altre ragioni motivazionali non possono quindi determinare l’annullamento del provvedimento.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per omessa notifica ai controinteressati e, comunque, respinto perché infondato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.