Parere n. 1540/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da-OMISSIS-, avverso provvedimenti relativi alle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della polizia di stato indetto con decreto 28 marzo 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti relativi alla prima prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto 28 marzo 2025
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, escluso dal prosieguo del concorso per avere conseguito il voto di 14 alla prima prova scritta, ha chiesto l'annullamento degli atti di valutazione, previa sospensione cautelare. Ha dedotto: carenza di motivazione e di istruttoria, genericità e non intelligibilità dei criteri di valutazione, violazione del d.m. 168/2002, del d.P.R. 487/1994 e delle regole di trasparenza, assumendo che il giudizio sintetico reso dalla commissione avesse considerato soltanto la conoscenza giuridica della materia senza attribuire una valutazione distinta alla capacità di sintesi e chiarezza espositiva e alla correttezza sintattica, lessicale e grammaticale; inoltre, ha denunciato disparità di trattamento, violazione dell'omogeneità delle valutazioni, inattendibilità, contraddittorietà e illogicità dell'operato della commissione rispetto agli elaborati di altri candidati. Dagli atti emergeva che il ricorrente aveva ottenuto il giudizio: "Inadeguata argomentazione logico-giuridica che denota un'insufficiente conoscenza dell'argomento". Non risulta invece impugnata la graduatoria finale del concorso.
Il parere
La Sezione ritiene il ricorso improcedibile, perché la mancata impugnazione della graduatoria finale ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse: l'eventuale annullamento del giudizio di non ammissione non potrebbe produrre un effetto utile nei confronti della graduatoria ormai consolidata. Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile qualora fosse inteso come esteso alla graduatoria, poiché avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei controinteressati. In ogni caso, il ricorso è ritenuto infondato nel merito. La motivazione sintetica è stata considerata sufficiente a rendere comprensibili le ragioni dell'inidoneità; la carenza nella conoscenza giuridica di base giustifica anche la mancata valutazione puntuale degli ulteriori criteri relativi alla capacità espositiva e alla correttezza linguistica, che presuppongono comunque una soglia minima di conoscenza della materia. La censura sulla correttezza sostanziale dell'elaborato mira invece a sostituire il giudizio del Consiglio di Stato alla valutazione tecnico-discrezionale della commissione, senza che siano emerse irragionevolezze o abnormità.
Osservazioni
Mancata impugnazione della graduatoria finale
Il ricorso avverso l'esclusione dal concorso o la non ammissione alle prove successive diviene improcedibile se il candidato non impugna anche la graduatoria finale, poiché quest'ultima implica ulteriori valutazioni riguardanti una pluralità di partecipanti e, una volta consolidata, non può essere incisa dall'eventuale annullamento dell'atto intermedio.
Notifica ai controinteressati
Qualora il ricorso fosse stato inteso come rivolto anche contro la graduatoria finale, sarebbe stato inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Motivazione sintetica del giudizio di inidoneità
Il giudizio sintetico secondo cui l'elaborato presentava un'inadeguata argomentazione logico-giuridica e un'insufficiente conoscenza dell'argomento è stato ritenuto idoneo a rendere comprensibili le ragioni della valutazione negativa.
Mancata valutazione analitica degli ulteriori criteri
La commissione non era tenuta a formulare una valutazione puntuale separata sulla capacità di sintesi e chiarezza espositiva e sulla correttezza sintattica, lessicale e grammaticale, poiché tali criteri presuppongono una soglia minima di conoscenza giuridica che, secondo il giudizio espresso, risultava carente.
Sindacato sulla valutazione dell'elaborato
La contestazione della correttezza sostanziale dell'elaborato non può tradursi nella sostituzione del giudice alla commissione esaminatrice. Nel caso esaminato non sono state riscontrate irragionevolezze o valutazioni abnormi.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
d.m. 168/2002
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione delle prove; la Sezione ha escluso, nel caso concreto, la violazione dei criteri di valutazione e di espressione del giudizio.
d.P.R. 487/1994
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alle regole del concorso pubblico e della valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta non fondata.
Cons. Stato, sez. VI, n. 4936/2021
La mancata impugnazione della graduatoria finale determina l'improcedibilità del ricorso contro l'esclusione o la non ammissione alle prove successive, poiché la graduatoria comporta ulteriori valutazioni di interessi.
Cons. Stato, sez. IV, n. 3422/2019
La graduatoria finale non costituisce conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione e deve essere autonomamente impugnata.
Cons. Stato, sez. IV, n. 7122/2018
La mancata impugnazione della graduatoria finale impedisce che l'eventuale annullamento dell'atto intermedio produca effetti utili per il candidato.
Cons. Stato, sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935
La pronuncia è richiamata a sostegno del principio sull'improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale.
Massime di principio
- Nel ricorso contro l'esclusione da un concorso o contro la non ammissione alle prove successive, il candidato deve impugnare anche la graduatoria finale, poiché quest'ultima è il risultato di ulteriori valutazioni riferite alla pluralità dei concorrenti; in mancanza, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La graduatoria finale di un concorso non costituisce conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione o di non ammissione e, pertanto, l'eventuale annullamento dell'atto intermedio non determina automaticamente la caducazione della graduatoria.
- In una prova concorsuale, una motivazione sintetica è sufficiente quando individua in modo comprensibile la carenza essenziale che ha determinato l'inidoneità dell'elaborato.
- La commissione può omettere la valutazione analitica di criteri espositivi o linguistici quando abbia rilevato una carenza radicale nella conoscenza della materia, poiché tali criteri presuppongono comunque una soglia minima di preparazione sostanziale.
- Il sindacato sulle valutazioni delle commissioni di concorso non può trasformarsi in una rivalutazione del merito dell'elaborato e resta circoscritto alla verifica di errori manifesti, irragionevolezza o abnormità.
Valutazione della prima prova scritta nel concorso per commissari della Polizia di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro gli atti relativi alla prima prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto 28 marzo 2025. Il candidato aveva conseguito il voto di 14 ed era stato escluso dalla correzione del secondo elaborato.
Premesse e motivi del ricorso
A seguito dell'accesso agli atti, il ricorrente aveva ottenuto il proprio elaborato, quelli di altri candidati e i relativi verbali. Il giudizio della commissione era stato formulato nei seguenti termini: "Inadeguata argomentazione logico-giuridica che denota un'insufficiente conoscenza dell'argomento".
Il ricorrente ha dedotto:
- carenza di motivazione e di istruttoria;
- genericità e non intelligibilità dei criteri e delle modalità di valutazione;
- violazione del d.m. 168/2002, del d.P.R. 487/1994 e delle regole di trasparenza dei concorsi;
- mancata valutazione distinta della capacità di sintesi e chiarezza espositiva e della correttezza sintattica, lessicale e grammaticale;
- disparità di trattamento e violazione del principio di omogeneità delle valutazioni rispetto ad altri candidati;
- inattendibilità, contraddittorietà e illogicità dell'operato della commissione.
Improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria
La Sezione ha ritenuto il ricorso, in primo luogo, improcedibile. Non risultava impugnata la graduatoria finale del concorso, destinata pertanto a consolidarsi.
Secondo l'orientamento richiamato, la graduatoria finale non costituisce una conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione o di non ammissione alle prove successive, perché implica nuove valutazioni di interessi riferite anche agli altri partecipanti. Di conseguenza, l'eventuale annullamento dell'atto intermedio non potrebbe incidere sulla graduatoria divenuta inoppugnabile né produrre un effetto utile per il candidato.
La Sezione ha richiamato, in particolare, Cons. Stato, sez. VI, n. 4936 del 2021, sez. IV, nn. 3422 del 2019 e 7122 del 2018, nonché Cons. Stato, sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935.
Ulteriore profilo di inammissibilità
Il parere precisa che, qualora il ricorso fosse stato inteso come esteso anche alla graduatoria, esso sarebbe stato inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati. La graduatoria coinvolge infatti la posizione di altri candidati, che devono essere posti in condizione di partecipare al giudizio quando l'impugnazione sia diretta anche nei loro confronti.
Valutazione della motivazione della commissione
Nel merito, la Sezione ha ritenuto infondate le censure relative ai criteri di valutazione e alla motivazione del giudizio di inidoneità. La motivazione, pur sintetica, è stata considerata idonea a esprimere le ragioni della valutazione negativa, individuate nell'inadeguata argomentazione logico-giuridica e nell'insufficiente conoscenza dell'argomento.
La carenza nella conoscenza giuridica della materia è stata ritenuta sufficiente a giustificare anche la mancata espressione di una valutazione puntuale sugli ulteriori criteri relativi alla capacità di sintesi e chiarezza espositiva e alla correttezza sintattica, linguistica e grammaticale. Tali criteri presuppongono infatti una preparazione sostanziale minima: non sarebbe utile o necessario valutare positivamente le capacità espositive di un elaborato che riveli un'assoluta carenza nella conoscenza delle nozioni e degli istituti di riferimento.
Limiti del sindacato sulla valutazione dell'elaborato
È stata inoltre respinta la censura concernente la correttezza sostanziale dell'elaborato. Secondo la Sezione, tale doglianza mirava a ottenere un'inammissibile sostituzione della valutazione del giudice a quella spettante alla commissione esaminatrice.
Il controllo esterno sulle valutazioni concorsuali può rilevare soltanto in presenza di irragionevolezza, illogicità manifesta o abnormità. Nel caso concreto non sono stati riscontrati tali vizi.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile e, comunque, infondato. L'esito è sfavorevole al candidato: la mancata impugnazione della graduatoria impedisce una decisione utile e, anche sotto il profilo sostanziale, gli atti di valutazione non presentano i vizi denunciati.
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