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Parere

Parere n. 1536/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Cesare Mancini, Jonathan S.r.l., contro comune di Frosinone, avverso provvedimento n. 102 del 16 gennaio 2020 e relazione di certificazione di area boscata prot n. 1407 del 10 gennaio 2020 in materia di rideterminazione esatta perimetrazione area boscata;

Giustizia amministrativa202401400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento n. 102 del 16 gennaio 2020 e della relazione di certificazione prot. n. 1407 del 10 gennaio 2020, concernenti la rideterminazione della perimetrazione di un’area boscata.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno contestato la ricomprensione di alcune particelle di loro proprietà in un’area boscata, deducendo: difetto di istruttoria e motivazione, falsa applicazione dell’art. 38 delle norme del PTPR della Regione Lazio e dell’art. 10 della l.r. n. 24/1998; travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, in relazione alla superficie e alle caratteristiche della vegetazione; contraddittorietà tra la certificazione impugnata e una precedente relazione comunale relativa alla presenza di arbusti isolati e coperti da edera. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che l’amministrazione si sarebbe limitata a richiamare la zonizzazione della Tavola B del PTPR, senza un adeguato sopralluogo e senza considerare la perizia tecnica di parte, nonché che alcune aree sarebbero state urbanizzate o prive di vegetazione boschiva.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha proposto il rigetto del ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’accertamento della sussistenza del bene paesaggistico bosco deve essere condotto alla luce dell’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 10 della l.r. Lazio n. 24/1998 e dell’art. 38 delle norme del PTPR. La nozione di bosco ha base normativa, ma il relativo accertamento implica valutazioni tecniche. La tutela può sussistere anche in presenza di vegetazione qualificabile come macchia o di vegetazione rilevante per la bellezza d’insieme del paesaggio. Il Collegio ha inoltre rilevato che la documentazione fotografica attestava la presenza del bosco e che la verifica era stata svolta in contraddittorio con il tecnico incaricato dal ricorrente. La relazione di certificazione del tecnico comunale è stata ritenuta sufficiente a motivare la perimetrazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che le particelle, considerate singolarmente e aventi superficie inferiore a 5.000 metri quadrati, potessero essere valutate atomisticamente, poiché esse costituivano parte integrante del bosco complessivamente presente nella zona. Sono state ritenute compatibili con la tutela boschiva anche la parziale assenza di vegetazione, le radure e le superfici inferiori a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, nonché le aree temporaneamente prive di copertura arborea o arbustiva. Quanto al terzo motivo, il riferimento a soggetti arborei isolati in una precedente relazione non è stato ritenuto contraddittorio con la definizione normativa di bosco, anche perché la relazione riguardava, tra l’altro, vegetazione posta lungo una strada pubblica, suscettibile di rimozione per ragioni di sicurezza e transito. Il parere conclusivo è stato quindi nel senso che il ricorso dovesse essere respinto.

Osservazioni

Primo motivo - Difetto di istruttoria e motivazione

La documentazione fotografica allegata alla certificazione e la verifica svolta in contraddittorio con il tecnico di fiducia del ricorrente escludono che la perimetrazione sia stata fondata sulla sola rappresentazione grafica della Tavola B del PTPR. La relazione tecnica comunale contiene una motivazione sufficiente, fondata sulla presenza di vegetazione forestale arborea e/o arbustiva e sui parametri normativi applicabili.

Secondo motivo - Errata definizione di bosco e valutazione delle particelle

Le particelle di superficie inferiore alla soglia indicata dalla normativa non devono essere valutate isolatamente quando costituiscono parte integrante di un più ampio complesso boschivo. La tutela può comprendere aree forestali temporaneamente prive di copertura, radure e superfici di ridotta estensione che interrompono la continuità del bosco.

Terzo motivo - Contraddittorietà con precedente relazione comunale

La menzione di arbusti o soggetti arborei isolati in una precedente relazione non contrasta con la definizione normativa di bosco e non dimostra l’inattendibilità della successiva certificazione, anche considerando che parte della vegetazione lungo la strada pubblica poteva essere rimossa per esigenze di interesse pubblico e sicurezza della circolazione.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004

    Il bosco costituisce bene paesaggistico tutelato; l’accertamento della sua esistenza deve essere effettuato secondo la disciplina normativa statale e regionale.

  • art. 131 d.lgs. n. 42/2004

    territorio espressivo di identità

    La tutela paesaggistica protegge il paesaggio quale espressione identitaria del territorio; anche la vegetazione rilevante come bellezza d’insieme può assumere rilievo paesaggistico.

  • art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227

    La nozione di bosco richiamata dalla tutela paesaggistica ha carattere normativo e demanda alle regioni la definizione applicabile, prevedendo una disciplina suppletiva nelle more.

  • art. 10 l.r. Lazio n. 24/1998

    Costituisce, insieme alla disciplina del PTPR, parametro regionale per l’accertamento dell’esistenza del bene paesaggistico bosco nel Lazio.

  • art. 4 l.r. Lazio n. 39/2002

    È richiamato quale ulteriore parametro regionale per la definizione e l’individuazione delle aree boscate.

  • art. 38 delle Norme del PTPR della Regione Lazio

    vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale

    La disposizione impone una valutazione non atomistica dell’area e consente di ricomprendere nel bosco le particelle che ne costituiscono parte integrante, le radure, le superfici inferiori a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità e le aree temporaneamente prive di copertura arborea o arbustiva.

Massime di principio

  • L’accertamento dell’esistenza del bene paesaggistico bosco, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004, deve essere svolto applicando la definizione normativa statale e regionale, mediante una valutazione tecnica concreta della vegetazione e del contesto territoriale.
  • La qualificazione di un’area come bosco non richiede necessariamente la presenza esclusiva di alberi di alto fusto: può assumere rilievo anche la vegetazione arbustiva o qualificabile come macchia, nonché la vegetazione rilevante per la bellezza d’insieme del paesaggio.
  • Le particelle interessate dall’accertamento della natura boscata non devono essere valutate atomisticamente quando risultano parte integrante di un più ampio complesso boschivo; la soglia dimensionale va rapportata al contesto complessivo dell’area.
  • La parziale assenza di vegetazione, la presenza di radure o di superfici di ridotta estensione e la temporanea mancanza di copertura arborea o arbustiva non escludono, di per sé, la qualificazione dell’area come bosco.
  • Una relazione tecnica comunale adeguatamente motivata, corredata da documentazione fotografica e formata all’esito di una verifica tecnica anche in contraddittorio, può fondare la perimetrazione dell’area boscata senza necessità di ulteriori formalità non previste dalla disciplina applicabile.

Rideterminazione della perimetrazione di un’area boscata nel Lazio

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un proprietario privato e da una società privata contro il Comune di Frosinone, avverso il provvedimento comunale e la relativa certificazione tecnica con cui è stata rideterminata la perimetrazione di un’area boscata incidente su alcune particelle private.

Premesse e richiesta di riperimetrazione

I ricorrenti avevano chiesto al Comune, ai sensi dell’art. 38 delle Norme del PTPR della Regione Lazio, la certificazione dell’esatta riperimetrazione dell’area. La verifica tecnica comunale aveva concluso che i terreni ricadevano, almeno in parte, in un’area con superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento a maturità.

I ricorrenti hanno contestato la correttezza dell’accertamento, sostenendo che il Comune si fosse basato essenzialmente sulla zonizzazione della Tavola B del PTPR, senza adeguati sopralluoghi, senza descrivere puntualmente la vegetazione esistente e senza confrontarsi adeguatamente con la perizia tecnica prodotta nell’interesse privato.

Motivi di ricorso

Il primo motivo denunciava difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dell’art. 38 delle Norme del PTPR e dell’art. 10 della l.r. Lazio n. 24/1998. Secondo i ricorrenti, alcune porzioni risultavano urbanizzate, prive di vegetazione o caratterizzate soltanto da vegetazione erbacea e arbustiva infestante.

Il secondo motivo riguardava il travisamento dei fatti e l’errata applicazione dei parametri normativi sulla definizione di bosco. I ricorrenti sostenevano che, in mancanza di contestazioni specifiche alle conclusioni della consulenza tecnica, l’amministrazione avrebbe dovuto conformarsi a esse.

Il terzo motivo deduceva contraddittorietà tra la certificazione impugnata e una precedente relazione comunale che faceva riferimento ad arbusti isolati e coperti da edera.

Quadro normativo e nozione di bosco

Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 42/2004, che tutela paesaggisticamente foreste e boschi, nonché l’art. 131 del medesimo decreto, secondo cui il paesaggio è il territorio espressivo dell’identità della comunità.

La nozione di bosco è stata qualificata come nozione in principio normativa, in quanto l’art. 142 richiama la definizione contenuta nell’art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, il quale demanda alle regioni la determinazione della definizione applicabile. Per la Regione Lazio rilevano in particolare l’art. 10 della l.r. n. 24/1998, l’art. 4 della l.r. n. 39/2002 e l’art. 38 delle Norme del PTPR.

Valutazione del primo motivo

Il Collegio ha escluso che l’accertamento comunale fosse fondato soltanto sulla rappresentazione grafica della Tavola B del PTPR. Agli atti risultava documentazione fotografica attestante la presenza del bosco nel periodo 2019-2020 e l’istanza era stata verificata in contraddittorio con il tecnico incaricato dal ricorrente.

La relazione di certificazione del 10 gennaio 2020 è stata ritenuta sufficiente a motivare la perimetrazione, poiché indicava la presenza di vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, la superficie complessiva dell’area e il criterio dell’estensione a maturità dei soggetti vegetali presenti.

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la tutela non dipende necessariamente dalla presenza di alberi di alto fusto. Può rilevare anche la presenza di vegetazione qualificabile come macchia e, più in generale, di vegetazione significativa per la bellezza d’insieme del paesaggio.

Valutazione del secondo motivo

Il Collegio ha respinto la tesi secondo cui le particelle private, considerate singolarmente, non avrebbero potuto essere qualificate come parte di un bosco perché aventi superficie inferiore a 5.000 metri quadrati.

La valutazione deve essere complessiva e non atomistica. Le particelle n. 875 e 957 del foglio n. 19, pur avendo una superficie di circa 2.000 metri quadrati, sono state ritenute parte integrante del bosco presente nella zona.

Sono state inoltre ritenute compatibili con la qualificazione boschiva la parziale assenza di vegetazione, la presenza di radure, le superfici inferiori a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco e le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea o arbustiva.

Valutazione del terzo motivo

La precedente relazione comunale, nella parte in cui menzionava arbusti o soggetti arborei isolati, non è stata ritenuta incompatibile con la successiva certificazione. La definizione normativa di bosco non richiede una copertura uniforme di ogni singola particella e consente di considerare il contesto complessivo dell’area.

Il Collegio ha anche rilevato che la vegetazione posta lungo la strada pubblica poteva essere rimossa per ragioni di interesse pubblico connesse alla sicurezza e alla possibilità di transito veicolare e pedonale. Tale circostanza non incideva, quindi, sulla qualificazione complessiva dell’area.

Conclusioni

Tutti i motivi sono stati ritenuti infondati. La relazione tecnica comunale è stata giudicata adeguatamente istruita e motivata e la perimetrazione è stata ritenuta conforme alla disciplina paesaggistica e regionale applicabile.

La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggistici
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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