Cassazione Civile, Ordinanza n. 19035/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un soggetto aveva promosso un procedimento ex art. 1159-bis c.c. per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione speciale della piccola proprietà rurale di un fondo, di cui risultava proprietaria una società poi succeduta da altri soggetti fino all'attuale titolare. Nel giudizio di merito l'opposizione proposta dal creditore ipotecario era stata accolta dal Tribunale e la domanda era stata respinta; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato dieci motivi, tutti sostanzialmente incentrati sull'omesso esame di fatti ritenuti decisivi e sulla critica alla valutazione delle prove testimoniali e documentali: mancata considerazione di deposizioni favorevoli, del silenzio della proprietaria del fondo per anni, della durata del possesso, dell'esito della prova contraria, dell'attendibilità o inattendibilità di vari testimoni, di condotte concludenti di terzi e delle coltivazioni effettuate sul fondo. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a sollecitare un improprio terzo grado di merito, chiedendo un nuovo vaglio delle prove e delle emergenze istruttorie. Ha ricordato che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la rivalutazione delle prove; inoltre il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità in favore della controricorrente e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione del materiale istruttorio
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico e il dato da cui risulta
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti richiamati a sostegno del motivo
lo scrutinio può condurre a declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera il filtro di legittimità
richiamato nel ragionamento sulla funzione di filtro e sulla rapidità di delibazione dei ricorsi inconsistenti
menzionato in relazione agli effetti processuali della declaratoria di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
ha riformulato il vizio di legittimità di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è consentito usarlo per contestare la valutazione delle prove o per chiedere una nuova ricostruzione del merito.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Chi deduce il vizio motivazionale deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, il momento della discussione processuale e la sua decisività; l'inosservanza di tali oneri rende il motivo inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito, chiedendo alla Corte di cassazione un nuovo apprezzamento delle deposizioni testimoniali, della loro attendibilità e della rilevanza delle emergenze istruttorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se applicabile ratione temporis, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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