Cassazione Civile, Ordinanza n. 27298/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società impugnava una serie di intimazioni di pagamento notificate nel 2011, unitamente alle cartelle presupposte, deducendo: l'irregolarità della notificazione delle cartelle e l'assenza di prova della loro valida notificazione; l'erronea ritenuta validità della notifica di alcune cartelle consegnate a un soggetto indicato come amministratore; il difetto di motivazione delle intimazioni, perché mancavano il dettaglio del calcolo degli interessi e dell'aggio; l'omesso esame della questione di prescrizione del credito; la prescrizione quinquennale delle sanzioni e di pretese regionali. La ricorrente sosteneva inoltre la violazione delle norme sul procedimento notificatorio, sull'onere della prova e sullo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla notifica, osservando che la contestazione della conformità delle copie richiede un disconoscimento specifico e che la prova della regolare notifica delle cartelle è sufficiente senza necessità di produrre sempre l'originale. Ha considerato inammissibile il motivo sulla raccomandata informativa per genericità. Ha ritenuto infondato il motivo sulla notifica a mani dell'amministratore, perché la consegna al destinatario rende valida la notifica e l'identificazione del consegnatario, risultante dalla relata, è assistita da fede privilegiata. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla motivazione delle intimazioni e infondato quello ex art. 7 L. 212/2000, chiarendo che l'intimazione può motivarsi con il richiamo alla cartella e all'atto presupposto, oltre alla quantificazione degli accessori maturati. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla prescrizione per difetto di specificità e autosufficienza, perché formulati in modo astratto e senza indicare quali crediti e quali atti fossero interessati. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per denunciare violazioni di legge in tema di notificazione e motivazione degli atti, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con rigorosi oneri di specificazione; non può essere usato per censurare genericamente la motivazione o la mancata presa di posizione su questioni giuridiche.
artt. 116, 137, 138, 139 e 140 c.p.c.
Sono richiamati dal ricorrente per contestare la regolarità delle notifiche; la Corte afferma la validità della notifica a mani proprie e la rilevanza probatoria della relata.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato in tema di notificazioni a mezzo posta; la Corte reputa inammissibile la doglianza sulla raccomandata informativa per genericità.
È richiamato in tema di onere della prova; la Corte afferma che il concessionario deve provare la regolare notifica, mentre il contribuente che contesti le copie deve specificarne la difformità.
La contestazione della conformità delle copie fotostatiche all'originale richiede un disconoscimento specifico e motivato, non un mero dissenso generico.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata se richiama l'atto impositivo e la cartella presupposta e indica gli ulteriori accessori richiesti.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato insieme allo Statuto del contribuente quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione delle sanzioni; il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'agente della riscossione produce copie fotostatiche della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che ne contesti la conformità deve formulare un disconoscimento specifico e indicare puntualmente le ragioni della pretesa difformità; il mero disconoscimento generico non basta.
- Ai fini dell'onere probatorio sulla notifica della cartella, non è necessario che l'agente della riscossione produca sempre l'originale della cartella, essendo sufficiente la prova della regolare notifica dell'atto presupposto con riferimento identificativo alla cartella stessa.
- La notifica eseguita a mani proprie del destinatario è valida anche se il recapito avviene in un luogo diverso da quello ordinariamente previsto, poiché ciò che conta è l'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario.
- Le attestazioni rese dal consegnatario nella relata di notifica hanno fede probatoria privilegiata e la loro contestazione richiede querela di falso, non potendo essere superate con una semplice allegazione difensiva.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato nel ricorso; non è utilizzabile per censurare in modo generico l'insufficienza motivazionale o la mancata trattazione di questioni giuridiche.
- L'intimazione di pagamento è adeguatamente motivata, quanto agli interessi e agli accessori successivi, se richiama la cartella e l'atto impositivo presupposti e indica il quantum degli ulteriori importi richiesti.
- Le deduzioni sulla prescrizione dei crediti devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare per ciascun atto e per ciascuna pretesa il tipo di credito, il relativo termine di prescrizione e il momento di maturazione rispetto agli atti interruttivi o notificatori; affermazioni astratte sono inammissibili.
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