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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27260/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione, tra l'altro, la mancata contabilizzazione per competenza di interessi attivi maturati su un finanziamento concesso a una consociata spagnola e il disconoscimento di costi qualificati come spese di rappresentanza. Nel giudizio di rinvio, dopo una precedente cassazione, la CTR aveva accolto l'appello della società contribuente ritenendo non condivisibile la qualificazione dei costi come spese di rappresentanza e censurando il metodo dell'Ufficio nel calcolo del valore unitario dei DVD distribuiti ai medici, ottenuto dividendo il compenso complessivo pattuito con un terzo soggetto per il numero di DVD prodotti. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per totale difetto di motivazione ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse spiegato né se vi fossero spese di rappresentanza deducibili né quale fosse la loro entità, e che l'annullamento integrale della pretesa fosse privo di giustificazione; con il primo ha denunciato violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 74, comma 2, TUIR e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse violato il giudicato interno formatosi sulla qualificazione dei costi come spese di rappresentanza e avesse deciso oltre i limiti del rinvio. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha osservato che la precedente cassazione aveva già definitivamente consolidato la qualificazione dei costi come spese di rappresentanza, sicché il giudice di rinvio avrebbe dovuto soltanto stabilire il costo unitario dei DVD per verificare se fosse nei limiti di deducibilità previsti dall'art. 108 TUIR (già art. 74 TUIR), senza poter annullare integralmente la ripresa per il solo errore del criterio di calcolo dell'Ufficio. Ha inoltre rilevato che il giudizio tributario, avendo natura di impugnazione-merito, impone al giudice, quando accerta solo una parziale fondatezza delle doglianze del contribuente, di rideterminare l'imposta dovuta e non di limitarsi all'annullamento dell'atto. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello motivando adeguatamente e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'appello della contribuente attenendosi al giudicato interno sulla qualificazione dei costi come spese di rappresentanza, determinare correttamente il costo unitario dei DVD ai fini della verifica del limite di deducibilità e motivare compiutamente sull'eventuale rideterminazione dell'imposta dovuta. Dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione; l'omissione totale della motivazione sul punto decisivo integra vizio rilevante in cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e ai limiti del rinvio stabiliti dalla Corte di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o del devoluto, né decidere su questioni coperte da giudicato interno.

  • art. 74, comma 2, TUIR

    Richiamato come disciplina vigente all'epoca dei fatti in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza.

  • art. 108 TUIR

    Le spese di rappresentanza sono deducibili solo entro i limiti previsti dalla norma; il giudice deve verificare se il costo ricada entro tali limiti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude la riconsiderazione della questione già definitivamente decisa, anche nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al giudicato interno formatosi sulle questioni non più controvertibili e deve limitarsi a decidere le sole questioni ancora aperte nei limiti tracciati dalla cassazione.
  • Quando una spesa è già definitivamente qualificata come spesa di rappresentanza, il giudice del rinvio non può rimetterne in discussione la natura, ma deve solo verificare la corretta quantificazione del costo deducibile entro i limiti di legge.
  • Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, l'accertamento di una parziale illegittimità della pretesa non giustifica l'annullamento integrale dell'atto, dovendo il giudice rideterminare l'imposta dovuta.
  • La totale omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia integra vizio della sentenza e giustifica la cassazione con rinvio.
  • L'erroneità del criterio di calcolo adottato dall'Ufficio non comporta automaticamente l'illegittimità totale della ripresa, se permane una base imponibile comunque accertabile entro i limiti di deducibilità applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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