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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34772/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 a favore delle vittime innocenti del terrorismo e della criminalità organizzata. La richiedente, figlia di una persona uccisa in un agguato mafioso, aveva chiesto il riconoscimento delle provvidenze in quanto familiare della vittima; i giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo non provata la sua estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, requisito ritenuto costitutivo del diritto. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione di norme della legge n. 302/1990 e di disposizioni successive, perché la Corte d'appello non avrebbe valorizzato il precedente riconoscimento della ricorrente come familiare di vittima innocente della criminalità organizzata; 2) violazione dell'art. 2-quinquies della legge n. 94/2009 per asserita retroattiva applicazione di requisiti ulteriori introdotti dalla novella; 3) violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione su documenti prodotti tardivamente dall'Amministrazione; 4) violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la documentazione prodotta in appello dalla ricorrente; 5) violazione dell'art. 9-bis della legge n. 302/1990 per erronea valutazione della prova documentale e per il rilievo che il precedente riconoscimento avrebbe già dimostrato l'estraneità ad ambienti delinquenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, terzo, quarto e quinto motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato in parte preliminarmente inammissibile e comunque infondato: la Corte d'appello non aveva applicato retroattivamente la novella del 2009, ma aveva fatto leva sul requisito già previsto ratione temporis dagli artt. 1 e 4 della legge n. 302/1990, cioè l'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale requisito vale per tutti i destinatari dei benefici, compresi i familiari della vittima, e ha rilevato che nella specie vi era un accertamento di fatto espresso sulla non estraneità della ricorrente ad ambienti delinquenziali. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 302/1990, artt. 1, 2, 4, 7 e 9-bis

    Il requisito dell'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali è considerato costitutivo del diritto ai benefici e si applica anche ai familiari e superstiti della vittima; il precedente riconoscimento come familiare non esonera da tale verifica.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di retroattività, ma la Corte esclude che la decisione impugnata abbia applicato retroattivamente la novella del 2009.

  • L. n. 222/2007, art. 34, comma 1

    Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi un errore decisivo nella sentenza impugnata.

  • L. n. 244/2007, art. 2, comma 105

    Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno delle doglianze, ma non ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimento.

  • L. n. 94/2009, art. 2-quinquies

    La Corte afferma che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione retroattiva della novella; in ogni caso il requisito della non contiguità a contesti delinquenziali era già previsto dalla disciplina anteriore.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; le doglianze che miravano a rivalutare il merito sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'utilizzo di documenti prodotti tardivamente dalla difesa erariale; la censura è stata respinta perché diretta a contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato sia per la produzione documentale dell'Amministrazione sia per quella della ricorrente in appello; la Corte ha ritenuto le relative doglianze inammissibili o infondate perché volte a una rivalutazione del merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi ai benefici per le vittime della criminalità organizzata, l'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce un requisito costitutivo del diritto e deve essere verificato anche con riguardo ai familiari o superstiti della vittima.
  • Il precedente riconoscimento di una persona come familiare di vittima innocente non basta, da solo, a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per le ulteriori provvidenze richieste, se il giudice accerta in fatto la mancanza di estraneità a contesti criminali.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto o del materiale istruttorio; le censure che mirano a sostituire la valutazione del merito del giudice di appello sono inammissibili, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La deduzione di una pretesa applicazione retroattiva di una novella normativa è infondata se la decisione impugnata si fonda su un requisito già previsto dalla disciplina vigente ratione temporis.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità interpreta una disciplina di favore, essa può estendere l'applicazione di requisiti limitativi anche ai familiari dei beneficiari, per evitare che gli strumenti solidaristici siano attribuiti a soggetti contigui agli autori dei fatti criminosi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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